CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2024, n. 42491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42491 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI Penale Sent. Sez. 4 Num. 42491 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del 5.10.2021 emessa dal Gup del Tribunale di Venezia rideterminava la pena accessoria della sospensione della patente di guida in anni due. 1.1. La imputazione riguardava il reato di cui all'art. 589 bis cod.pen. in relazione agli artt. 148 comma 2 II. a e d del D.Igs 285/1992 per aver effettuato alla guida della propria autovettura, in un tratto di strada rettilineo e pianeggiante ad unica carreggiata, con doppio di senso di marcia, suddivisa in due corsie, una manovra di sorpasso dell'autoarticolato che lo precedeva, urtando il motociclo condotto dalla persona offesa che proveniva dall'opposto senso di marcia. Fatti commessi il 8.06.2016. 2. Il ricorrente IT NO, a mezzo del proprio difensore, lamenta: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' applicazione della durata della della sospensione della patente di guida, individuata nella media edittale e non nella misura più prossima al minimo senza assolvere ad adeguato onere motivazionale. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.Va osservato che è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019, prima della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali ( 589 bis e 590 bis cod. pen) non riconducibili allo stato di ebbrezza ( art. 186 lett. c) o ad alterazioni per l'assunzione di droghe. Invero si legge nella sentenza della Consulta che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali;
e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di 'sotto di questo livello Vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione 2 della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada." 5. Nel caso di specie il giudice in sede di appello ha rimodulato la durata della sanzione amministrativa accessoria che il primo giudice aveva determinato nella misura massima. Ha in maniera logica e coerente argomentato e ridotto la durata alla media edittale di anni due, rapportandosi ai parametri di giudizio insindacabile in questa sede di minore gravità della condotta di guida a fronte del riconoscimento di una condotta imprudente della vittima ( attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7) oltre che dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod.pen. Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, invero, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza dì una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 C.d.S.) Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2 C.d.S., ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla congruità della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro ( Sez.4,n.21574 de129/01/2014 Rv. 259211 ). Va dichiarata pertanto la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.11.2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI Penale Sent. Sez. 4 Num. 42491 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del 5.10.2021 emessa dal Gup del Tribunale di Venezia rideterminava la pena accessoria della sospensione della patente di guida in anni due. 1.1. La imputazione riguardava il reato di cui all'art. 589 bis cod.pen. in relazione agli artt. 148 comma 2 II. a e d del D.Igs 285/1992 per aver effettuato alla guida della propria autovettura, in un tratto di strada rettilineo e pianeggiante ad unica carreggiata, con doppio di senso di marcia, suddivisa in due corsie, una manovra di sorpasso dell'autoarticolato che lo precedeva, urtando il motociclo condotto dalla persona offesa che proveniva dall'opposto senso di marcia. Fatti commessi il 8.06.2016. 2. Il ricorrente IT NO, a mezzo del proprio difensore, lamenta: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' applicazione della durata della della sospensione della patente di guida, individuata nella media edittale e non nella misura più prossima al minimo senza assolvere ad adeguato onere motivazionale. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.Va osservato che è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019, prima della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali ( 589 bis e 590 bis cod. pen) non riconducibili allo stato di ebbrezza ( art. 186 lett. c) o ad alterazioni per l'assunzione di droghe. Invero si legge nella sentenza della Consulta che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali;
e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di 'sotto di questo livello Vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione 2 della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada." 5. Nel caso di specie il giudice in sede di appello ha rimodulato la durata della sanzione amministrativa accessoria che il primo giudice aveva determinato nella misura massima. Ha in maniera logica e coerente argomentato e ridotto la durata alla media edittale di anni due, rapportandosi ai parametri di giudizio insindacabile in questa sede di minore gravità della condotta di guida a fronte del riconoscimento di una condotta imprudente della vittima ( attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7) oltre che dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod.pen. Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, invero, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza dì una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 C.d.S.) Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2 C.d.S., ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla congruità della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro ( Sez.4,n.21574 de129/01/2014 Rv. 259211 ). Va dichiarata pertanto la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.11.2024