CASS
Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2024, n. 34029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34029 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 28/06/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udita il Sostituto Procuratore generale, dott.sa Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Massimo Bachetti, difensore - per l'Avvocatura Generale dello Stato- delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Agenzia delle Entrate, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha disposto, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la trasmissione alla Corte di cassazione dell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale con cui LO LO è stato condannato per il reato di corruzione in atti giudiziari alla pena di un 1 \\\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 34029 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 06/06/2024 anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 480 giorni . All'imputato, referente e legale rappresentante della società ES s.p.a., è contestato di avere consegnato in più tranches la somma di 30.000 euro a OL PE e TI OR, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a De IL PE, giudice della V sezione della Commissione tributaria regionale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di 437.903 euro afferente la ES e definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso della udienza del 17.7.2017 con sentenza depositata il 28.3.2018 In tale contesto LO avrebbe consegnato altresì a titolo gratuito, a fronte della pronuncia favorevole, materiale edile da quantificare e da destinare ai lavori di ristrutturazione della casa del figlio del giudice relatore. 2. Con l'atto di impugnazione sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Vi sarebbero numerosi indici rivelatori della condizione di squilibrio in cui versava LO, quali: a) l'iniziativa intrapresa per giungere all'accordo illecito da parte dei pubblici ufficiali e il loro inserimento in una rete consolidata dedita a tale attività; b) le precarie condizioni economiche in cui versava l'imputato all'epoca dei fatti, c) la rateizzazione del pagamento del prezzo della corruzione;
d) il metodo di riscossione della dazione e lo stesso tenore delle conversazioni intercettate. Sarebbero stati i pubblici ufficiali, ben consapevoli delle gravi condizioni economiche del ricorrente, a "dettare" il modo di operare e le condizioni dell'iter corruttivo;
a LO, che era interessato al "rientro" di una cartella esattoriale, TI presentò NO,i1 quale rappresentò una situazione negativa e "che poteva annullare tutto pagando il giudice". LO, dunque, si sarebbe rivolto a TI con finalità lecite,"finendo" poi per prestare acquiescenza alla richiesta non dovuta, seppure nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale. I funzionari avrebbero posto in essere una modalità di avvicinamento collaudata in cui, approfittando delle proprie qualità e dell'altrui stato di bisogno, formulavano richieste di dazione in modo suggestivo e prevaricatore. Tale quadro di riferimento sarebbe confermato dall'eccezionale riconoscimento della rateizzazione del prezzo;
sarebbero stati gli stessi funzionari, appreso della impossibilità di adempiere da parte del LO, ad imporre a questi di offrire, in luogo del denaro, 2 altri beni, corrisposti, secondo lo stesso LO, prima del provvedimento della Commissione tributaria, in aggiunta al denaro. Anche il contenuto delle conversazioni intercettate deporrebbe in tal senso;
LO avrebbe in più occasioni chiesto a TI di potere avere più tempo per onorare i pagamenti alle scadenze pattuite e i funzionari sarebbero giunti al punto di proporre soluzioni usurarie;
in tal senso, si evidenzia, come il contenuto delle conversazioni intercettate farebbe emergere la disponibilità dei funzionari ad anticipare al giudice il denaro. La prospettazione di un esito sfavorevole in caso di mancato pagamento del denaro, si argomenta, avrebbe rappresentato una forma di pressione e persuasione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che la sentenza sarebbe viziata quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime sarebbero state ingiustamente negate in ragione della ritenuta configurabilità della attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., attesa la collaborazione processuale dell'imputato; assume il ricorrente che ciò non precluderebbe il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. L'intera prospettazione difensiva, secondo cui i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 319- quater cod. pen, è fondata su un unico assunto e cioè che le parti non avrebbero concluso un patto corruttivo, ma sarebbero state in posizione asimmetrica, nel senso che il privato sarebbe stato in posizione di soggezione rispetto al comportamento prevaricatore del corruttore e dei soggetti che a questi facevano riferimento. Sintomatici di tale posizione di asimmetria sarebbero una serie di elementi fattuali e, in particolare, da una parte, la circostanza che l'iniziativa volta ad inquinare la funzione pubblica fu presa dai funzionari che gestirono e veicolarono la vicenda e, dall'altra, il modo con cui fu data esecuzione al patto illecito, caratterizzato dalle difficoltà economiche del privato corruttore a tenere fede agli impegni assunti. 3. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. Il tema attiene alla individuazione dell'esatto confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive. 3 È stato in più occasioni rilevato come quanto più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest'ultima alla corruzione su iniziativa del pubblico agente;
acutamente si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., sia giocoforza che il termine intermedio - ossia: la concussione induttiva - finisca volta per volta per avvicinarsi e confondersi con l'uno dei due estremi, a misura che si cerca invece di distinguerla dall'altro estremo, e viceversa. A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il "vecchio" art. 317 cod. pen. dalle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l'iniziativa: da parte del pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione. Ritenuto inidoneo, nonostante la sua indubbia utilità probatoria, a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito dell'introduzione dell'art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato. È noto come, al riguardo, le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esigenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474). In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo della posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750). Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione;
incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione. E' condivisibile l'affermazione secondo cui è l'abuso l'elemento differenziale tra le fattispecie in oggetto. 4 Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c'è un abuso del pubblico ufficiale, che è causa dell'induzione indebita;
a sua volta l'induzione (intesa nel senso di evento della condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa. La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato. Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocare un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa. In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite "Maldera", si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore». 4. Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza. Si è già detto di come, rispetto alla questione in esame, non assuma rilievo il tema della iniziativa dei pubblici dipendenti nella vicenda corruttiva;
ciò detto, il ricorrente sovrappone il profilo della prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico e delle difficoltà soggettive nel dare esecuzione al patto da parte del corruttore. In punto di fatto, i giudici di merito, ricostruiti i fatti, hanno chiarito come: a) LO, al momento in cui fu concluso il patto corruttivo, non temesse di subire nessun pregiudizio da NO, TI e De IL e non fosse in nessuna situazione di soggezione;
b) al momento dell'accordo la situazione di difficoltà economica dell'imputato non ebbe nessuna rilevanza;
c) le difficoltà di esecuzione del programma obbligatorio obiettivamente non rilevino ai fini della riconducibilità dei fatti al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Certo, la richiesta fu avanzata da chi aveva un ruolo importante, ma proprio ciò indusse l'imputato a valutare come conveniente quella richiesta ed ad accettare di corrispondere denaro;
l'imputato non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma capì che era per lui conveniente garantirsi un vantaggio nella prospettiva di conseguire un "tornaconto" personale. 5. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, essendo stato il comportamento processuale 5 Il Preside dell'imputato già stato preso in considerazione al fine del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., e non sussistendo nessun altro elemento rilevante al fine del riconoscimento delle invocate circostanze, tenuto peraltro conto dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Nulla di specifico è stato dedotto. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessive euro 3.900,00 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessive euro 3.900,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 onsigli e estensore , i
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udita il Sostituto Procuratore generale, dott.sa Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Massimo Bachetti, difensore - per l'Avvocatura Generale dello Stato- delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Agenzia delle Entrate, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha disposto, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la trasmissione alla Corte di cassazione dell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale con cui LO LO è stato condannato per il reato di corruzione in atti giudiziari alla pena di un 1 \\\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 34029 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 06/06/2024 anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 480 giorni . All'imputato, referente e legale rappresentante della società ES s.p.a., è contestato di avere consegnato in più tranches la somma di 30.000 euro a OL PE e TI OR, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a De IL PE, giudice della V sezione della Commissione tributaria regionale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di 437.903 euro afferente la ES e definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso della udienza del 17.7.2017 con sentenza depositata il 28.3.2018 In tale contesto LO avrebbe consegnato altresì a titolo gratuito, a fronte della pronuncia favorevole, materiale edile da quantificare e da destinare ai lavori di ristrutturazione della casa del figlio del giudice relatore. 2. Con l'atto di impugnazione sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Vi sarebbero numerosi indici rivelatori della condizione di squilibrio in cui versava LO, quali: a) l'iniziativa intrapresa per giungere all'accordo illecito da parte dei pubblici ufficiali e il loro inserimento in una rete consolidata dedita a tale attività; b) le precarie condizioni economiche in cui versava l'imputato all'epoca dei fatti, c) la rateizzazione del pagamento del prezzo della corruzione;
d) il metodo di riscossione della dazione e lo stesso tenore delle conversazioni intercettate. Sarebbero stati i pubblici ufficiali, ben consapevoli delle gravi condizioni economiche del ricorrente, a "dettare" il modo di operare e le condizioni dell'iter corruttivo;
a LO, che era interessato al "rientro" di una cartella esattoriale, TI presentò NO,i1 quale rappresentò una situazione negativa e "che poteva annullare tutto pagando il giudice". LO, dunque, si sarebbe rivolto a TI con finalità lecite,"finendo" poi per prestare acquiescenza alla richiesta non dovuta, seppure nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale. I funzionari avrebbero posto in essere una modalità di avvicinamento collaudata in cui, approfittando delle proprie qualità e dell'altrui stato di bisogno, formulavano richieste di dazione in modo suggestivo e prevaricatore. Tale quadro di riferimento sarebbe confermato dall'eccezionale riconoscimento della rateizzazione del prezzo;
sarebbero stati gli stessi funzionari, appreso della impossibilità di adempiere da parte del LO, ad imporre a questi di offrire, in luogo del denaro, 2 altri beni, corrisposti, secondo lo stesso LO, prima del provvedimento della Commissione tributaria, in aggiunta al denaro. Anche il contenuto delle conversazioni intercettate deporrebbe in tal senso;
LO avrebbe in più occasioni chiesto a TI di potere avere più tempo per onorare i pagamenti alle scadenze pattuite e i funzionari sarebbero giunti al punto di proporre soluzioni usurarie;
in tal senso, si evidenzia, come il contenuto delle conversazioni intercettate farebbe emergere la disponibilità dei funzionari ad anticipare al giudice il denaro. La prospettazione di un esito sfavorevole in caso di mancato pagamento del denaro, si argomenta, avrebbe rappresentato una forma di pressione e persuasione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che la sentenza sarebbe viziata quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime sarebbero state ingiustamente negate in ragione della ritenuta configurabilità della attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., attesa la collaborazione processuale dell'imputato; assume il ricorrente che ciò non precluderebbe il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. L'intera prospettazione difensiva, secondo cui i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 319- quater cod. pen, è fondata su un unico assunto e cioè che le parti non avrebbero concluso un patto corruttivo, ma sarebbero state in posizione asimmetrica, nel senso che il privato sarebbe stato in posizione di soggezione rispetto al comportamento prevaricatore del corruttore e dei soggetti che a questi facevano riferimento. Sintomatici di tale posizione di asimmetria sarebbero una serie di elementi fattuali e, in particolare, da una parte, la circostanza che l'iniziativa volta ad inquinare la funzione pubblica fu presa dai funzionari che gestirono e veicolarono la vicenda e, dall'altra, il modo con cui fu data esecuzione al patto illecito, caratterizzato dalle difficoltà economiche del privato corruttore a tenere fede agli impegni assunti. 3. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. Il tema attiene alla individuazione dell'esatto confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive. 3 È stato in più occasioni rilevato come quanto più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest'ultima alla corruzione su iniziativa del pubblico agente;
acutamente si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., sia giocoforza che il termine intermedio - ossia: la concussione induttiva - finisca volta per volta per avvicinarsi e confondersi con l'uno dei due estremi, a misura che si cerca invece di distinguerla dall'altro estremo, e viceversa. A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il "vecchio" art. 317 cod. pen. dalle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l'iniziativa: da parte del pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione. Ritenuto inidoneo, nonostante la sua indubbia utilità probatoria, a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito dell'introduzione dell'art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato. È noto come, al riguardo, le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esigenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474). In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo della posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750). Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione;
incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione. E' condivisibile l'affermazione secondo cui è l'abuso l'elemento differenziale tra le fattispecie in oggetto. 4 Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c'è un abuso del pubblico ufficiale, che è causa dell'induzione indebita;
a sua volta l'induzione (intesa nel senso di evento della condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa. La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato. Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocare un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa. In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite "Maldera", si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore». 4. Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza. Si è già detto di come, rispetto alla questione in esame, non assuma rilievo il tema della iniziativa dei pubblici dipendenti nella vicenda corruttiva;
ciò detto, il ricorrente sovrappone il profilo della prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico e delle difficoltà soggettive nel dare esecuzione al patto da parte del corruttore. In punto di fatto, i giudici di merito, ricostruiti i fatti, hanno chiarito come: a) LO, al momento in cui fu concluso il patto corruttivo, non temesse di subire nessun pregiudizio da NO, TI e De IL e non fosse in nessuna situazione di soggezione;
b) al momento dell'accordo la situazione di difficoltà economica dell'imputato non ebbe nessuna rilevanza;
c) le difficoltà di esecuzione del programma obbligatorio obiettivamente non rilevino ai fini della riconducibilità dei fatti al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Certo, la richiesta fu avanzata da chi aveva un ruolo importante, ma proprio ciò indusse l'imputato a valutare come conveniente quella richiesta ed ad accettare di corrispondere denaro;
l'imputato non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma capì che era per lui conveniente garantirsi un vantaggio nella prospettiva di conseguire un "tornaconto" personale. 5. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, essendo stato il comportamento processuale 5 Il Preside dell'imputato già stato preso in considerazione al fine del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., e non sussistendo nessun altro elemento rilevante al fine del riconoscimento delle invocate circostanze, tenuto peraltro conto dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Nulla di specifico è stato dedotto. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessive euro 3.900,00 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessive euro 3.900,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 onsigli e estensore , i