Art. 18.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 180.817.701.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1972.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 180.817.701.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1972.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.