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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna
In Nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG . 5146/2023 promossa da:
elett.te dom.to in Genova, C.so Torino n. 14/6 c/o Studio dell'Avv. Mauro Parte_1
SS che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione Attore
Contro
in persona del l.r.p.t. elett.te dom.to in Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 76, c/o lo CP_1
Studio dell'avv. Maurizio Ferrio che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva Convenuta
Conclusioni della parti :- come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
11.9.25, svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
deducendo di aver acquistato autovettura Captur, modello VE GA E-TECH Hybrid 145, tg
GJ978RE (suggerita dal venditore), risultata poi affetta da evidente difetto di conformità in quanto sprovvista quale accessorio di serie del navigatore satellitare con cartografia delle mappe europee,
non solo espressamente richiesto e la cui presenza venne garantita dal venditore, bensì risultante dalla informazioni/dichiarazioni pubblicitarie e di fabbrica fornite in sede di trattative dal venditore medesimo . L'attore chiede quindi nella presente sede ai sensi del codice del consumo, previo accertamento della sussistenza del difetto di conformità e della responsabilità del venditore, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione e/o sostituzione, in via subordinata la risoluzione contrattuale e/o la riduzione del prezzo con le conseguenze restitutorie e comunque risarcitorie previste per legge.
La convenuta costituitasi ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto.-
Dall'espletata istruttoria documentale ed orale risulta la fondatezza della domanda attorea entro i limiti che seguono ed in particolare risulta innanzitutto comprovato il difetto di conformità
dell'autovettura acquistata.-
E' infatti pacifico e documentale ( e il dato è assorbente) che l'autovettura acquistata dovesse essere -come da depliant informativo (v doc. 2 fasc att)- dotata di equipaggiamenti di serie tra cui risulta espressamente indicato anche il navigatore satellitare (navy easy link 7) integrato con le mappe europee;
ciò risulta documentalmente proprio dalle informazioni/dichiarazioni pubblicitarie fornite all'acquirente prima dell'acquisto in sede di trattative.-
I testi escussi hanno poi confermato, sia la consegna di detto depliant informativo all'acquirente prima dell'acquisto in sede di trattative, sia comunque la espressa richiesta dell'attore particolarmente interessato a tale accessorio, sia la conferma e garanzia proveniente da parte del venditore (e pacificamente confermata da quest'ultimo) circa la sussistenza dello stesso nell'autovettura in esame quale equipaggiamento di serie.-
Particolarmente rilevante la deposizione dello stesso addetto alle vendite di Parte_2
con il quale intercorsero le trattative per l'acquisto e quindi l'acquisto medesimo nonché le successive, immediate contestazioni.- Il teste conferma infatti :- “ …..mi ero occupato della vendita
dell'autoveicolo al sig;
… ho trattato io personalmente con il sig catalano…Ricordo che Pt_1
il catalano è poi venuto con il figlio successivamente in data 23.7.22 e gli ho prospettato altro
veicolo che avrebbe potuto essere consegnato ad ottobre e che si trattava di un modello della stessa
auto con allestimento superiore e cioè la versione piu accessoriata VE GA;
… in tale
occasione ho illustrato i superiori allestimenti della rive gauche …-Ricordo che per il Pt_1 l'accessorio del navigatore era importante, nel senso che ne avevamo parlato sia con riferimento al
primo modello sia con riferimento al secondo proposto della riva gauche…..-Preciso che con
riferimento ad entrambe le auto c'erano dei listini che presentavano gli accessori ed io ricordo che
la dicitura “Nav” era presente con riferimento ad entrambi i modelli;
io ero li da poco piu di un
mese e non avevo grandi conoscenze circa le auto né una specifica formazione, e ricordo di avere
chiesto ai colleghi se fosse presente il navigatore nella rive gauche;
ciò prima dell'acquisto da
parte del catalano e visto che quest'ultimo me ne aveva fatta richiesta, perché come dicevo sopra
per lui era importante.-Mi pare che i miei colleghi mi abbiano confermato che dato che era il top di
gamma il navigatore avrebbe dovuto esserci.-E ritenevo,che visto che il navigatore era presente nel
modello meno accessoriato e che era il primo modello proposto al catalano, a maggio ragione
avrebbe dovuto esserci in quello superiore che rappresentava il top di gamma: circostanza che
trovava comunque conferma nei listini e nella documentazione relativa agli accessori delle auto…..
nel listino oltre alla dicitura NAV riferita al navigatore c'era anche quella della cartografie
europee, che infatti avevo illustrato al catalano…mi viene rammostrato il depliant sub doc. 2
riportante gli allestimenti che confermo essere quello che ho dato al catalano. Il depliant infatti
riporta la presenza nel modello rive gauche piu accessoriato di tutti gli accessori presenti nei
modelli inferiore oltre a quelli ulteriormente indicati .-……. Ricordo che il catalano ha chiamato
subito e parlato con me dicendomi che non trovava il navigatore;
a quel punto mi sono informato
presso i colleghi e abbiamo controllato come accedere al navigatore dell'auto.-In quel momento
abbiamo visto tutti che il navigatore non era presente sul modello VE GA , verificando
direttamente l'auto di cui un modello era ancora in esposizione nel salone”
V. anche deposiz. , presente al momento delle trattative : “…. ero presente, è in Testimone_1
questa occasione che mio padre chiese gli optional e chiese se era presente nella rive gauche il
navigatore di serie;
mio padre voleva il navigatore integrato e mi sembra che lo abbia fatto
presente al venditore. Il venditore aveva rappresentato a mio padre gli optional di serie della
macchina ed avevamo visto insieme al venditore che era presente il navigatore integrato.-…. alle richieste di mio padre il venditore rispondeva che c'era il navigatore integrato e le cartografie
europee…..”
Quanto sopra risulta ulteriormente confermato anche dalla espletata CTU dalla quale infatti emerge che l'auto non era dotata di serie del navigatore integrato con cartografie europee bensì di ben diverso sistema mediante collegamento e replicazione smartphone , illustrandone altresì le sostanziali differenze, anche in tema di funzionalità specifica allorchè ha determinato (v.infra) la svalutazione dell'auto per la mancanza dell'accessorio ( “… in relazione al quesito riguardante la
presenza del navigatore nel modello acquistato dall'attore, l'ispezione della vettura ha consentito al
collegio peritale di accertare che il modello in questione è una "Captur Controparte_3
Hybrid 145 con dotazione di serie Easy Link". Tale dotazione specifica include il sistema "Easy
Link" con codice "ra404", che risulta sprovvisto di navigazione integrata. Tuttavia, il sistema "Easy
Link" in questione è compatibile con la replicazione smartphone tramite Android Auto/Apple
CarPlay, offrendo la possibilità di utilizzare app di navigazione presenti sullo smartphone del
conducente”
Il Ctu ha poi accertato, a seguito di approfondite verifiche tecniche ed esaustivi accertamenti, la sostanziale impossibilità di installazione successiva del navigatore richiesto sull'autovettura acquistata, confermata anche dalla casa produttrice, nonché il valore di detto accessorio mancante e il minor valore dell'auto, anche in relazione alle sue funzionalità, determinato dalla mancanza del navigatore integrato con carte europee integrate.-
V. CTU, in merito al costo del detto navigatore mancante: “ RE LI S.p.A., a seguito delle
verifiche effettuate, ha comunicato che il costo di un computer di bordo con navigatore integrato e
mappa europea, equivalente a quello richiesto dal Sig. al momento dell'acquisto, Pt_1
risultava essere di € 1.008,55 (IVA esclusa) nel 2022, mentre nel 2025 il suo costo di listino (IVA
esclusa) era di € 1.254,00. Tale importo è rilevabile dalla comunicazione PEC tra RE LI
S.p.A. e il sottoscritto (vedi allegato 3)”.- E con riferimento alla impossibilità di installazione successiva:- “a seguito di approfondite
verifiche tecniche, è emerso che l'installazione del suddetto navigatore non è fattibile
sull'autovettura in esame. Tale impossibilità è dovuta a specifiche limitazioni tecniche del veicolo,
che rendono incompatibile l'integrazione del sistema di navigazione richiesto. Per poter procedere
all'installazione, sarebbero necessari interventi significativi che comporterebbero costi elevati.
Inoltre, tali interventi rischierebbero di compromettere la conformità del veicolo alle normative
vigenti, invalidando potenzialmente la garanzia. Pertanto si conclude che l'installazione del
navigatore richiesto non è consigliabile, né tecnicamente fattibile, sull'autovettura del Sig.
. Si allega alla presente relazione la documentazione tecnica che supporta le suddette Pt_1
conclusioni ( all.5 vedi risposta RE LI Spa)” .-
Ed infine quanto rilevato ed accertato dal CTU in merito al minor valore dell'auto determinato dalla mancanza di tale optional: “… si evidenzia che la mancanza del navigatore con carte europee
integrate richiesto dal ricorrente potrebbe determinare un minor valore dell'auto. Il sistema di
navigazione integrato è considerato una funzionalità importante per molti acquirenti, poiché offre
comodità e praticità durante gli spostamenti. La mancanza di tale sistema potrebbe influenzare
negativamente l'attrattiva dell'auto sul mercato e quindi comportare una svalutazione rispetto ad
altre vetture dotate di questa funzionalità. La mancanza del navigatore con carte europee integrato
richiesto dal ricorrente potrebbe determinare una svalutazione dell'auto poiché tale funzionalità è
considerata un elemento aggiuntivo di valore per molti acquirenti. L'assenza del navigatore
integrato potrebbe rendere l'auto meno competitiva sul mercato secondario, specialmente se
confrontata con modelli che dispongono di questa caratteristica. Pertanto, è plausibile che la
mancanza del navigatore con carte europee possa influenzare negativamente il valore di rivendita
dell'auto. La presenza di un sistema di navigazione integrato con carte europee può influenzare
diversi aspetti relativi al comfort, all'utilità e alla percezione generale dell'auto da parte dei
potenziali acquirenti. Queste considerazioni dimostrano come la mancanza di un navigatore con carte europee integrate
potrebbe influenzare diversi aspetti legati al comfort, all'utilità e alla percezione complessiva
dell'auto, con possibili ripercussioni sul suo valore di rivendita. Oltre al costo di acquisto, è
necessario considerare anche il valore del navigatore in quanto elemento che incide sul valore
complessivo del veicolo. La mancata presenza di tale optional, espressamente richiesto
dall'acquirente, ha determinato una diminuzione del valore percepito dell'auto al momento
dell'acquisto. Si precisa che il valore di un optional può variare in base a diversi fattori, tra cui la
marca e il modello del veicolo, l'anno di produzione e le condizioni di mercato. Nel caso specifico,
si ritiene che la mancata presenza del navigatore richiesto dal ricorrente abbia inciso per una
percentuale del 10% sul valore complessivo del veicolo al momento dell'acquisto che era di €
27.500,00. La svalutazione del 10% indicata dallo scrivente C.T.U. non si basa su un mero calcolo
proporzionale al costo dell'optional, ma su una valutazione complessiva della mancanza di una
funzionalità specifica attesa dall'acquirente, della potenziale minore attrattività del veicolo sul
mercato dell'usato per una certa fascia di clientela e della diversa esperienza d'uso offerta da un
sistema integrato rispetto a uno basato su smartphone, specialmente in termini di autonomia e costi
di utilizzo all'estero.”
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono corrette e tecnicamente fondate, avendo il consulente proceduto a dettagliato esame nel contraddittorio con le parti di ogni problematica lamentata dall'attore e meglio descritta dagli atti e documentazione allegata.- La consulenza risulta così
esauriente e motivata, oltrechè confortata dagli ulteriori elementi probatori risultanti dalla istruttoria orale e dalla documentazione in atti, né emerge alcuna fondata ragione per potersi validamente discostare dalle conclusioni della stessa.-
Rilevato, pertanto, l'onere di specifica allegazione nonchè probatorio incombente sulle parti e sull'attore in particolare, tanto in base alle norme previste dal codice del consumo, quanto in base alle norme codicistiche (art. 1492 e segg. cc), che attuano a favore dell'acquirente la garanzia legale,
ove sia dedotta nonchè dimostrata l'esistenza di un vizio o difetto di conformità del bene venduto, è evidente che nel presente giudizio è stata raggiunta la prova del lamentato difetto di conformità del bene acquistato;
ciò da cui discende la responsabilità del venditore convenuto.-
Quanto ai rimedi richiesti, vista la oggettiva e pacifica impossibilità (contrariamente a quanto evidenziato da parte attrice) del rimedio della riparazione o sostituzione accertata dal CTU, sussiste il diritto dell'attore di richiedere la riduzione del prezzo ed è fondata la relativa domanda ( e non quella di risoluzione del contratto, per le ragioni sotto esposte, e posto che il difetto non è stato tale da rendere il bene inservibile), entro i limiti sopra evidenziati, anche ai sensi dell'art. 130 Cod.
Cons.
Ritiene infatti questo giudice che, nonostante quanto evidenziato dall'attore circa la essenzialità
dell'accessorio richiesto, tuttavia nell'economia del negozio, considerato che trattasi pur sempre di optional e che l'autovettura- oggetto del contratto- è comunque idonea all'uso convenuto e la mancanza dell'accessorio non è tale da pregiudicare od incidere sulla marcia, circolazione o sicurezza del detto veicolo, tenuto conto altresì della presenza sull'autovettura quale accessorio di serie di un sistema di navigazione basato su smartphone per quanto diverso e non avente le funzionalità specifiche del navigatore integrato, attesa quindi in definitiva la natura ed entità
dell'accertato difetto di conformità, esso fondi il diritto alla riduzione del prezzo e non il più
drastico rimedio della risoluzione contrattuale.-
Tenuto pertanto conto di quanto accertato dal CTU: il costo al momento dell'acquisto dell'accessorio mancante pari ad € 1.008,55 e la svalutazione subita dall'autovettura, a causa dell'accertato difetto di conformità, per una percentuale del 10% sul valore complessivo del veicolo al momento dell'acquisto che era di € 27.500,00, e quindi pari ad € 2.750,00=, il tutto per un importo totale di € 3.758,55, in tale misura viene determinata la entità della riduzione del prezzo
, dovuta dal venditore convenuto.-
Sulla somma capitale ( € 3.758,55), all'evidenza debito di valuta, vanno conteggiati interessi legali dalla data del 3.10.2022 al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri di cui al DM
2.4.14, come in dispositivo.-
Vanno poste ad esclusivo carico della convenuta le spese di ctu, già liquidate, nonché le spese di
CTP della ricorrente per importo pari ad € 832,65 (v fattura Geom. sub doc. 10 fasc att.). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, I Sezione, in persona del Gop, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la sussistenza del difetto di conformità dell'autovettura acquistata dal Sig. , Parte_1
dichiara tenuta e condanna la medesima a corrispondere all'attore, a titolo di riduzione del prezzo,
l'importo complessivo di € 3.758,55 oltre interessi legali dal 3.10.2022 al saldo .-
- Pone le spese di CTU, già liquidate, ad esclusivo carico di parte convenuta e condanna quest'ultima a corrispondere a parte attrice i costi di CTP pari all'importo di € 832,65 .-
-Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed €. 3900,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, iva e cpa come per legge.-
Genova, 20.11.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
In Nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG . 5146/2023 promossa da:
elett.te dom.to in Genova, C.so Torino n. 14/6 c/o Studio dell'Avv. Mauro Parte_1
SS che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione Attore
Contro
in persona del l.r.p.t. elett.te dom.to in Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 76, c/o lo CP_1
Studio dell'avv. Maurizio Ferrio che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva Convenuta
Conclusioni della parti :- come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
11.9.25, svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
deducendo di aver acquistato autovettura Captur, modello VE GA E-TECH Hybrid 145, tg
GJ978RE (suggerita dal venditore), risultata poi affetta da evidente difetto di conformità in quanto sprovvista quale accessorio di serie del navigatore satellitare con cartografia delle mappe europee,
non solo espressamente richiesto e la cui presenza venne garantita dal venditore, bensì risultante dalla informazioni/dichiarazioni pubblicitarie e di fabbrica fornite in sede di trattative dal venditore medesimo . L'attore chiede quindi nella presente sede ai sensi del codice del consumo, previo accertamento della sussistenza del difetto di conformità e della responsabilità del venditore, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione e/o sostituzione, in via subordinata la risoluzione contrattuale e/o la riduzione del prezzo con le conseguenze restitutorie e comunque risarcitorie previste per legge.
La convenuta costituitasi ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto.-
Dall'espletata istruttoria documentale ed orale risulta la fondatezza della domanda attorea entro i limiti che seguono ed in particolare risulta innanzitutto comprovato il difetto di conformità
dell'autovettura acquistata.-
E' infatti pacifico e documentale ( e il dato è assorbente) che l'autovettura acquistata dovesse essere -come da depliant informativo (v doc. 2 fasc att)- dotata di equipaggiamenti di serie tra cui risulta espressamente indicato anche il navigatore satellitare (navy easy link 7) integrato con le mappe europee;
ciò risulta documentalmente proprio dalle informazioni/dichiarazioni pubblicitarie fornite all'acquirente prima dell'acquisto in sede di trattative.-
I testi escussi hanno poi confermato, sia la consegna di detto depliant informativo all'acquirente prima dell'acquisto in sede di trattative, sia comunque la espressa richiesta dell'attore particolarmente interessato a tale accessorio, sia la conferma e garanzia proveniente da parte del venditore (e pacificamente confermata da quest'ultimo) circa la sussistenza dello stesso nell'autovettura in esame quale equipaggiamento di serie.-
Particolarmente rilevante la deposizione dello stesso addetto alle vendite di Parte_2
con il quale intercorsero le trattative per l'acquisto e quindi l'acquisto medesimo nonché le successive, immediate contestazioni.- Il teste conferma infatti :- “ …..mi ero occupato della vendita
dell'autoveicolo al sig;
… ho trattato io personalmente con il sig catalano…Ricordo che Pt_1
il catalano è poi venuto con il figlio successivamente in data 23.7.22 e gli ho prospettato altro
veicolo che avrebbe potuto essere consegnato ad ottobre e che si trattava di un modello della stessa
auto con allestimento superiore e cioè la versione piu accessoriata VE GA;
… in tale
occasione ho illustrato i superiori allestimenti della rive gauche …-Ricordo che per il Pt_1 l'accessorio del navigatore era importante, nel senso che ne avevamo parlato sia con riferimento al
primo modello sia con riferimento al secondo proposto della riva gauche…..-Preciso che con
riferimento ad entrambe le auto c'erano dei listini che presentavano gli accessori ed io ricordo che
la dicitura “Nav” era presente con riferimento ad entrambi i modelli;
io ero li da poco piu di un
mese e non avevo grandi conoscenze circa le auto né una specifica formazione, e ricordo di avere
chiesto ai colleghi se fosse presente il navigatore nella rive gauche;
ciò prima dell'acquisto da
parte del catalano e visto che quest'ultimo me ne aveva fatta richiesta, perché come dicevo sopra
per lui era importante.-Mi pare che i miei colleghi mi abbiano confermato che dato che era il top di
gamma il navigatore avrebbe dovuto esserci.-E ritenevo,che visto che il navigatore era presente nel
modello meno accessoriato e che era il primo modello proposto al catalano, a maggio ragione
avrebbe dovuto esserci in quello superiore che rappresentava il top di gamma: circostanza che
trovava comunque conferma nei listini e nella documentazione relativa agli accessori delle auto…..
nel listino oltre alla dicitura NAV riferita al navigatore c'era anche quella della cartografie
europee, che infatti avevo illustrato al catalano…mi viene rammostrato il depliant sub doc. 2
riportante gli allestimenti che confermo essere quello che ho dato al catalano. Il depliant infatti
riporta la presenza nel modello rive gauche piu accessoriato di tutti gli accessori presenti nei
modelli inferiore oltre a quelli ulteriormente indicati .-……. Ricordo che il catalano ha chiamato
subito e parlato con me dicendomi che non trovava il navigatore;
a quel punto mi sono informato
presso i colleghi e abbiamo controllato come accedere al navigatore dell'auto.-In quel momento
abbiamo visto tutti che il navigatore non era presente sul modello VE GA , verificando
direttamente l'auto di cui un modello era ancora in esposizione nel salone”
V. anche deposiz. , presente al momento delle trattative : “…. ero presente, è in Testimone_1
questa occasione che mio padre chiese gli optional e chiese se era presente nella rive gauche il
navigatore di serie;
mio padre voleva il navigatore integrato e mi sembra che lo abbia fatto
presente al venditore. Il venditore aveva rappresentato a mio padre gli optional di serie della
macchina ed avevamo visto insieme al venditore che era presente il navigatore integrato.-…. alle richieste di mio padre il venditore rispondeva che c'era il navigatore integrato e le cartografie
europee…..”
Quanto sopra risulta ulteriormente confermato anche dalla espletata CTU dalla quale infatti emerge che l'auto non era dotata di serie del navigatore integrato con cartografie europee bensì di ben diverso sistema mediante collegamento e replicazione smartphone , illustrandone altresì le sostanziali differenze, anche in tema di funzionalità specifica allorchè ha determinato (v.infra) la svalutazione dell'auto per la mancanza dell'accessorio ( “… in relazione al quesito riguardante la
presenza del navigatore nel modello acquistato dall'attore, l'ispezione della vettura ha consentito al
collegio peritale di accertare che il modello in questione è una "Captur Controparte_3
Hybrid 145 con dotazione di serie Easy Link". Tale dotazione specifica include il sistema "Easy
Link" con codice "ra404", che risulta sprovvisto di navigazione integrata. Tuttavia, il sistema "Easy
Link" in questione è compatibile con la replicazione smartphone tramite Android Auto/Apple
CarPlay, offrendo la possibilità di utilizzare app di navigazione presenti sullo smartphone del
conducente”
Il Ctu ha poi accertato, a seguito di approfondite verifiche tecniche ed esaustivi accertamenti, la sostanziale impossibilità di installazione successiva del navigatore richiesto sull'autovettura acquistata, confermata anche dalla casa produttrice, nonché il valore di detto accessorio mancante e il minor valore dell'auto, anche in relazione alle sue funzionalità, determinato dalla mancanza del navigatore integrato con carte europee integrate.-
V. CTU, in merito al costo del detto navigatore mancante: “ RE LI S.p.A., a seguito delle
verifiche effettuate, ha comunicato che il costo di un computer di bordo con navigatore integrato e
mappa europea, equivalente a quello richiesto dal Sig. al momento dell'acquisto, Pt_1
risultava essere di € 1.008,55 (IVA esclusa) nel 2022, mentre nel 2025 il suo costo di listino (IVA
esclusa) era di € 1.254,00. Tale importo è rilevabile dalla comunicazione PEC tra RE LI
S.p.A. e il sottoscritto (vedi allegato 3)”.- E con riferimento alla impossibilità di installazione successiva:- “a seguito di approfondite
verifiche tecniche, è emerso che l'installazione del suddetto navigatore non è fattibile
sull'autovettura in esame. Tale impossibilità è dovuta a specifiche limitazioni tecniche del veicolo,
che rendono incompatibile l'integrazione del sistema di navigazione richiesto. Per poter procedere
all'installazione, sarebbero necessari interventi significativi che comporterebbero costi elevati.
Inoltre, tali interventi rischierebbero di compromettere la conformità del veicolo alle normative
vigenti, invalidando potenzialmente la garanzia. Pertanto si conclude che l'installazione del
navigatore richiesto non è consigliabile, né tecnicamente fattibile, sull'autovettura del Sig.
. Si allega alla presente relazione la documentazione tecnica che supporta le suddette Pt_1
conclusioni ( all.5 vedi risposta RE LI Spa)” .-
Ed infine quanto rilevato ed accertato dal CTU in merito al minor valore dell'auto determinato dalla mancanza di tale optional: “… si evidenzia che la mancanza del navigatore con carte europee
integrate richiesto dal ricorrente potrebbe determinare un minor valore dell'auto. Il sistema di
navigazione integrato è considerato una funzionalità importante per molti acquirenti, poiché offre
comodità e praticità durante gli spostamenti. La mancanza di tale sistema potrebbe influenzare
negativamente l'attrattiva dell'auto sul mercato e quindi comportare una svalutazione rispetto ad
altre vetture dotate di questa funzionalità. La mancanza del navigatore con carte europee integrato
richiesto dal ricorrente potrebbe determinare una svalutazione dell'auto poiché tale funzionalità è
considerata un elemento aggiuntivo di valore per molti acquirenti. L'assenza del navigatore
integrato potrebbe rendere l'auto meno competitiva sul mercato secondario, specialmente se
confrontata con modelli che dispongono di questa caratteristica. Pertanto, è plausibile che la
mancanza del navigatore con carte europee possa influenzare negativamente il valore di rivendita
dell'auto. La presenza di un sistema di navigazione integrato con carte europee può influenzare
diversi aspetti relativi al comfort, all'utilità e alla percezione generale dell'auto da parte dei
potenziali acquirenti. Queste considerazioni dimostrano come la mancanza di un navigatore con carte europee integrate
potrebbe influenzare diversi aspetti legati al comfort, all'utilità e alla percezione complessiva
dell'auto, con possibili ripercussioni sul suo valore di rivendita. Oltre al costo di acquisto, è
necessario considerare anche il valore del navigatore in quanto elemento che incide sul valore
complessivo del veicolo. La mancata presenza di tale optional, espressamente richiesto
dall'acquirente, ha determinato una diminuzione del valore percepito dell'auto al momento
dell'acquisto. Si precisa che il valore di un optional può variare in base a diversi fattori, tra cui la
marca e il modello del veicolo, l'anno di produzione e le condizioni di mercato. Nel caso specifico,
si ritiene che la mancata presenza del navigatore richiesto dal ricorrente abbia inciso per una
percentuale del 10% sul valore complessivo del veicolo al momento dell'acquisto che era di €
27.500,00. La svalutazione del 10% indicata dallo scrivente C.T.U. non si basa su un mero calcolo
proporzionale al costo dell'optional, ma su una valutazione complessiva della mancanza di una
funzionalità specifica attesa dall'acquirente, della potenziale minore attrattività del veicolo sul
mercato dell'usato per una certa fascia di clientela e della diversa esperienza d'uso offerta da un
sistema integrato rispetto a uno basato su smartphone, specialmente in termini di autonomia e costi
di utilizzo all'estero.”
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono corrette e tecnicamente fondate, avendo il consulente proceduto a dettagliato esame nel contraddittorio con le parti di ogni problematica lamentata dall'attore e meglio descritta dagli atti e documentazione allegata.- La consulenza risulta così
esauriente e motivata, oltrechè confortata dagli ulteriori elementi probatori risultanti dalla istruttoria orale e dalla documentazione in atti, né emerge alcuna fondata ragione per potersi validamente discostare dalle conclusioni della stessa.-
Rilevato, pertanto, l'onere di specifica allegazione nonchè probatorio incombente sulle parti e sull'attore in particolare, tanto in base alle norme previste dal codice del consumo, quanto in base alle norme codicistiche (art. 1492 e segg. cc), che attuano a favore dell'acquirente la garanzia legale,
ove sia dedotta nonchè dimostrata l'esistenza di un vizio o difetto di conformità del bene venduto, è evidente che nel presente giudizio è stata raggiunta la prova del lamentato difetto di conformità del bene acquistato;
ciò da cui discende la responsabilità del venditore convenuto.-
Quanto ai rimedi richiesti, vista la oggettiva e pacifica impossibilità (contrariamente a quanto evidenziato da parte attrice) del rimedio della riparazione o sostituzione accertata dal CTU, sussiste il diritto dell'attore di richiedere la riduzione del prezzo ed è fondata la relativa domanda ( e non quella di risoluzione del contratto, per le ragioni sotto esposte, e posto che il difetto non è stato tale da rendere il bene inservibile), entro i limiti sopra evidenziati, anche ai sensi dell'art. 130 Cod.
Cons.
Ritiene infatti questo giudice che, nonostante quanto evidenziato dall'attore circa la essenzialità
dell'accessorio richiesto, tuttavia nell'economia del negozio, considerato che trattasi pur sempre di optional e che l'autovettura- oggetto del contratto- è comunque idonea all'uso convenuto e la mancanza dell'accessorio non è tale da pregiudicare od incidere sulla marcia, circolazione o sicurezza del detto veicolo, tenuto conto altresì della presenza sull'autovettura quale accessorio di serie di un sistema di navigazione basato su smartphone per quanto diverso e non avente le funzionalità specifiche del navigatore integrato, attesa quindi in definitiva la natura ed entità
dell'accertato difetto di conformità, esso fondi il diritto alla riduzione del prezzo e non il più
drastico rimedio della risoluzione contrattuale.-
Tenuto pertanto conto di quanto accertato dal CTU: il costo al momento dell'acquisto dell'accessorio mancante pari ad € 1.008,55 e la svalutazione subita dall'autovettura, a causa dell'accertato difetto di conformità, per una percentuale del 10% sul valore complessivo del veicolo al momento dell'acquisto che era di € 27.500,00, e quindi pari ad € 2.750,00=, il tutto per un importo totale di € 3.758,55, in tale misura viene determinata la entità della riduzione del prezzo
, dovuta dal venditore convenuto.-
Sulla somma capitale ( € 3.758,55), all'evidenza debito di valuta, vanno conteggiati interessi legali dalla data del 3.10.2022 al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri di cui al DM
2.4.14, come in dispositivo.-
Vanno poste ad esclusivo carico della convenuta le spese di ctu, già liquidate, nonché le spese di
CTP della ricorrente per importo pari ad € 832,65 (v fattura Geom. sub doc. 10 fasc att.). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, I Sezione, in persona del Gop, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la sussistenza del difetto di conformità dell'autovettura acquistata dal Sig. , Parte_1
dichiara tenuta e condanna la medesima a corrispondere all'attore, a titolo di riduzione del prezzo,
l'importo complessivo di € 3.758,55 oltre interessi legali dal 3.10.2022 al saldo .-
- Pone le spese di CTU, già liquidate, ad esclusivo carico di parte convenuta e condanna quest'ultima a corrispondere a parte attrice i costi di CTP pari all'importo di € 832,65 .-
-Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed €. 3900,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, iva e cpa come per legge.-
Genova, 20.11.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani