CASS
Sentenza 17 maggio 2021
Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 19295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19295 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TR NOLA nei confronti di: GIP TR NAPOLI con l'ordinanza del 11/01/2020 del GIP TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19295 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo ufficio il 14 settembre 2020, di applicazione di misure cautelari nei confronti di otto persone, sottoposte ad indagini preliminari per reati di usura ed estorsione, in alcuni casi — fattispecie contestate ai capi 3), 4), 6) e 7) —aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Ha motivato la decisione, pur apprezzando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ragione, in primo luogo, dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa EN Gallo e dal collaboratore di giustizia SA Pomatico, sul rilievo che: - i reati non aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. rientrano, per il luogo di commissione, nella competenza territor'iale dell'autorità giudiziaria di Noia anziché di quella partenopea;
- per quelli residui, pure commessi al di fuori del circondario del Tribunale di Napoli, l'addebito non è supportato, quanto alla ricorrenza dell'aggravante, dal prescritto quadro di gravità indiziaria, con conseguente estensione della competenza degli uffici giudiziari di Noia;
- non sussiste il requisito dell'urgenza che, solo, legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha, dunque, trasmesso, in ossequio alle indicazioni del Giudice per le indagini preliminari, gli atti all'omologo ufficio nolano che, il 5 gennaio 2021, ha avanzato nuova richiesta di applicazione di misure cautelari personali al locale Giudice per le indagini preliminari, il quale, con separati provvedimenti dell'il e del 19 gennaio 2021, ha, da un canto, applicato, ravvisata l'urgenza di provvedere, a quattro degli indagati (EN Amico, Giuseppe Capriolo, Pasquale Carotenuto e Ciro Sannino) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati loro contestati ai capi 1) e 2), e, dall'altro, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e, contestualmente, sollevato conflitto negativo di competenza innanzi a questa Corte. Ha, sul punto, osservato, che, impregiudicata la questione afferente alla sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine all'aggravante speciale, che fonda la competenza funzionale del giudice distrettuale, la sua esclusione in ambito cautelare non incide sulla competenza, che resta, come in passato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «correlata al tipo di notizia di 2 reato, che assume rilevanza ai fini della qualificazione delle indagini in corso, indagini suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti» (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370; Sez. 2, n. 45215 del 08/11/2007, Bevilacqua, Rv. 238313). Il Giudice per le indagini preliminari circondariale ha, ulteriormente, notato che la competenza dell'ufficio distrettuale per i reati oggetto di provvisorio addebito deve, comunque, essere affermata in considerazione della connessione esistente tra gli stessi ed altri, sicuramente rientranti nel novero di quelli elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali lo stesso Giudice per le indagini preliminari napoletano ha emesso due distinte ordinanze cautelari. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 marzo 2021, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto conflitto di competenza è insussistente. 2. L'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che si ha conflitto, c.d. negativo, di competenza quando due o più giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. In questi casi, invero, si determina una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore del giudice di legittimità. Tanto non è accaduto nella vicenda in esame, in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pur declinando la propria competenza, ha emesso il provvedimento richiesto, ciò che gli inibisce la proposizione di conflitto. Questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il Giudice per le indagini preliminari possiede, in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento sollecitatogli, non può, a sua volta, rivolgersi al giudice di legittimità perché si pronunzi sulla competenza (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP del Tribunale di Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP del Tribunale di Velletri, Rv. 278940). Ciò, in quanto, essendo egli investito della sola decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, la sua emissione non incide sulla 3 prosecuzione del procedimento principale, che non soffre una situazione di stallo tale da imporre l'intervento regolatore del giudice di legittimità e nell'ambito del quale il pubblico ministero è abilitato ad assumere ogni determinazione, onde, in conclusione, non è dato discorrersi di conflitto. 3. Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Per completezza, deve, peraltro, osservarsi che detto giudice ha sollevato — irritualmente, per quanto si è appena detto — il conflitto di competenza muovendo da un presupposto di fatto che non trova riscontro negli atti trasmessi. Se, invero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva provveduto, nei termini sopra sinteticamente riportati, su una richiesta afferente a contestazioni aggravate, in parte, ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen., quello nolano, invece, ha vagliato un'istanza relativa ad addebiti che non contemplano più la circostanza speciale. Deve, dunque, ragionevolmente inferirsi che la decisione del Giudice per le indagini preliminari napoletano ha indotto il Procuratore della Repubblica a modificare, in conformità all'ordinanza di rigetto, la contestazione ed a disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero circondariale perché, venuta meno la competenza funzionale, a lui spettava quella territoriale. Erra, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia nel richiamare, a sostegno della propria iniziativa, un indirizzo ermeneutico — quello espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370 — che, correttamente, correla la competenza all'iscrizione della notizia di reato piuttosto che alle valutazioni incidentali del giudice della cautela e che, nel caso di specie, conferma, a ben vedere, la competenza dell'autorità giudiziaria nolana, ancorata all'eliminazione, nella provvisoria imputazione, di ogni riferimento all'aggravante speciale. Nel caso di specie, in altri termini, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha preso in esame un fatto non identico a quello posto alla cognizione dell'omologo giudice di Napoli, atteso che la trasmissione del procedimento dalla procura distrettuale a quella circondariale ha comportato l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che invece fondava le attribuzioni del procuratore distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La richiesta di misura cautelare presentata al Giudice per le indagini preliminari che ha sollevato conflitto contiene, infatti, la descrizione di un addebito non qualificato dalla circostanza aggravante prima richiamata. 4 Si è, dunque, avuto un mutamento del fatto al momento in cui il pubblico ministero distrettuale ha trasmesso il procedimento a quello circondariale in forza del criterio esclusivamente territoriale di individuazione delle attribuzioni d'indagine. Il primo giudice ha, di conseguenza, conosciuto un addebito cautelare segnato dalla contestazione della circostanza aggravante, e ciò sulla base di una iscrizione della notizia di reato parimenti così qualificata, unica ragione questa che giustificava la titolarità del procedimento — con i connessi effetti sulla competenza del giudice per le indagini preliminari della sede distrettuale — in capo al pubblico ministero distrettuale. Con la trasmissione del procedimento in sede circondariale, è cambiato anche il contenuto dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, con la caducazione della circostanza aggravante capace di determinare lo spostamento di competenza per la fase delle indagini preliminari (e dell'udienza preliminare). D'altro canto, va conclusivamente notato, il Giudice per le indagini preliminari che ha sollevato il conflitto non ha, nel merito, obiettato che i reati de quibus agitur sono, a dispetto di quanto concordemente ritenuto dagli uffici di procura e dal giudice distrettuale, connotati dal ricorso al c.d. «metodo mafioso» ovvero diretti a favorire un'associazione di tal fatta. L'insussistenza del conflitto, pertanto, risulta, sotto questo aspetto, ulteriormente confermata, in linea di continuità con quanto, di recente, statuito da questo Corte al cospetto di fattispecie analoga (Sez. 1, n. 10576 del 08/02/2019, GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Rv. 276212).
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Così deciso il 14/04/2021.
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19295 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo ufficio il 14 settembre 2020, di applicazione di misure cautelari nei confronti di otto persone, sottoposte ad indagini preliminari per reati di usura ed estorsione, in alcuni casi — fattispecie contestate ai capi 3), 4), 6) e 7) —aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Ha motivato la decisione, pur apprezzando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ragione, in primo luogo, dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa EN Gallo e dal collaboratore di giustizia SA Pomatico, sul rilievo che: - i reati non aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. rientrano, per il luogo di commissione, nella competenza territor'iale dell'autorità giudiziaria di Noia anziché di quella partenopea;
- per quelli residui, pure commessi al di fuori del circondario del Tribunale di Napoli, l'addebito non è supportato, quanto alla ricorrenza dell'aggravante, dal prescritto quadro di gravità indiziaria, con conseguente estensione della competenza degli uffici giudiziari di Noia;
- non sussiste il requisito dell'urgenza che, solo, legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha, dunque, trasmesso, in ossequio alle indicazioni del Giudice per le indagini preliminari, gli atti all'omologo ufficio nolano che, il 5 gennaio 2021, ha avanzato nuova richiesta di applicazione di misure cautelari personali al locale Giudice per le indagini preliminari, il quale, con separati provvedimenti dell'il e del 19 gennaio 2021, ha, da un canto, applicato, ravvisata l'urgenza di provvedere, a quattro degli indagati (EN Amico, Giuseppe Capriolo, Pasquale Carotenuto e Ciro Sannino) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati loro contestati ai capi 1) e 2), e, dall'altro, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e, contestualmente, sollevato conflitto negativo di competenza innanzi a questa Corte. Ha, sul punto, osservato, che, impregiudicata la questione afferente alla sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine all'aggravante speciale, che fonda la competenza funzionale del giudice distrettuale, la sua esclusione in ambito cautelare non incide sulla competenza, che resta, come in passato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «correlata al tipo di notizia di 2 reato, che assume rilevanza ai fini della qualificazione delle indagini in corso, indagini suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti» (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370; Sez. 2, n. 45215 del 08/11/2007, Bevilacqua, Rv. 238313). Il Giudice per le indagini preliminari circondariale ha, ulteriormente, notato che la competenza dell'ufficio distrettuale per i reati oggetto di provvisorio addebito deve, comunque, essere affermata in considerazione della connessione esistente tra gli stessi ed altri, sicuramente rientranti nel novero di quelli elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali lo stesso Giudice per le indagini preliminari napoletano ha emesso due distinte ordinanze cautelari. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 marzo 2021, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto conflitto di competenza è insussistente. 2. L'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che si ha conflitto, c.d. negativo, di competenza quando due o più giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. In questi casi, invero, si determina una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore del giudice di legittimità. Tanto non è accaduto nella vicenda in esame, in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pur declinando la propria competenza, ha emesso il provvedimento richiesto, ciò che gli inibisce la proposizione di conflitto. Questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il Giudice per le indagini preliminari possiede, in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento sollecitatogli, non può, a sua volta, rivolgersi al giudice di legittimità perché si pronunzi sulla competenza (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP del Tribunale di Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP del Tribunale di Velletri, Rv. 278940). Ciò, in quanto, essendo egli investito della sola decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, la sua emissione non incide sulla 3 prosecuzione del procedimento principale, che non soffre una situazione di stallo tale da imporre l'intervento regolatore del giudice di legittimità e nell'ambito del quale il pubblico ministero è abilitato ad assumere ogni determinazione, onde, in conclusione, non è dato discorrersi di conflitto. 3. Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Per completezza, deve, peraltro, osservarsi che detto giudice ha sollevato — irritualmente, per quanto si è appena detto — il conflitto di competenza muovendo da un presupposto di fatto che non trova riscontro negli atti trasmessi. Se, invero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva provveduto, nei termini sopra sinteticamente riportati, su una richiesta afferente a contestazioni aggravate, in parte, ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen., quello nolano, invece, ha vagliato un'istanza relativa ad addebiti che non contemplano più la circostanza speciale. Deve, dunque, ragionevolmente inferirsi che la decisione del Giudice per le indagini preliminari napoletano ha indotto il Procuratore della Repubblica a modificare, in conformità all'ordinanza di rigetto, la contestazione ed a disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero circondariale perché, venuta meno la competenza funzionale, a lui spettava quella territoriale. Erra, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia nel richiamare, a sostegno della propria iniziativa, un indirizzo ermeneutico — quello espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370 — che, correttamente, correla la competenza all'iscrizione della notizia di reato piuttosto che alle valutazioni incidentali del giudice della cautela e che, nel caso di specie, conferma, a ben vedere, la competenza dell'autorità giudiziaria nolana, ancorata all'eliminazione, nella provvisoria imputazione, di ogni riferimento all'aggravante speciale. Nel caso di specie, in altri termini, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha preso in esame un fatto non identico a quello posto alla cognizione dell'omologo giudice di Napoli, atteso che la trasmissione del procedimento dalla procura distrettuale a quella circondariale ha comportato l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che invece fondava le attribuzioni del procuratore distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La richiesta di misura cautelare presentata al Giudice per le indagini preliminari che ha sollevato conflitto contiene, infatti, la descrizione di un addebito non qualificato dalla circostanza aggravante prima richiamata. 4 Si è, dunque, avuto un mutamento del fatto al momento in cui il pubblico ministero distrettuale ha trasmesso il procedimento a quello circondariale in forza del criterio esclusivamente territoriale di individuazione delle attribuzioni d'indagine. Il primo giudice ha, di conseguenza, conosciuto un addebito cautelare segnato dalla contestazione della circostanza aggravante, e ciò sulla base di una iscrizione della notizia di reato parimenti così qualificata, unica ragione questa che giustificava la titolarità del procedimento — con i connessi effetti sulla competenza del giudice per le indagini preliminari della sede distrettuale — in capo al pubblico ministero distrettuale. Con la trasmissione del procedimento in sede circondariale, è cambiato anche il contenuto dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, con la caducazione della circostanza aggravante capace di determinare lo spostamento di competenza per la fase delle indagini preliminari (e dell'udienza preliminare). D'altro canto, va conclusivamente notato, il Giudice per le indagini preliminari che ha sollevato il conflitto non ha, nel merito, obiettato che i reati de quibus agitur sono, a dispetto di quanto concordemente ritenuto dagli uffici di procura e dal giudice distrettuale, connotati dal ricorso al c.d. «metodo mafioso» ovvero diretti a favorire un'associazione di tal fatta. L'insussistenza del conflitto, pertanto, risulta, sotto questo aspetto, ulteriormente confermata, in linea di continuità con quanto, di recente, statuito da questo Corte al cospetto di fattispecie analoga (Sez. 1, n. 10576 del 08/02/2019, GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Rv. 276212).
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Così deciso il 14/04/2021.