Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da
CE Di MA, rappresentato e difeso dagli avvocati CE Accarino, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Da.La di IT D'AM & C S.a.s., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato in ordine agli atti di richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione per superamento del limite acustico in corrispondenza dell’esercizio commerciale “Bar Damì”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, di MA CE (in appresso, d. M. F.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cava de’ Tirreni sulle istanze del 17 febbraio 2025, prot. n. 8691, del 25 marzo 2025, prot. n. 14811, del 19 maggio 2025, prot. n. 24145, del 27 maggio 2025, prot. n. 25639, del 3 giugno 2025, prot. n. 26783, e dell’11 giugno 2025, prot. n. 28174, volte all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in relazione alle violazioni dei limiti di tolleranza acustica denunciate in corrispondenza dell’esercizio commerciale (“Bar Damì”) in titolarità della DA.LA. di IT D’AM & C. s.a.s. (in appresso, D.), insediato in Cava de’ Tirreni, piazza Vittorio Emanuele, n. 14-15.
Richiedeva, quindi, la condanna del Comune di Cava de’ Tirreni a provvedere in merito alle suindicate istanze, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – ARPAC, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia amministrativa.
2. A sostegno dell’azione proposta, denunciava vizi di violazione dell’art. 2 della l. n. 141/1990, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 e 14 della l. n. 447/1995, alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2436 del 1° agosto 2003, al Piano urbanistico comunale di Cava de’ Tirreni (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 dell’11 giugno 2020, allegato Z.A. Zonizzazione Classificazione Acustica), lamentando l’omesso controllo sul superamento dei limiti di emissioni sonore da parte del “Bar Damì”, localizzato nei pressi della propria abitazione, ubicata in Cava de’ Tirreni, piazza Abbro, n. 10.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Cava de’ Tirreni eccepiva l’improcedibilità e l’infondatezza dell’azione proposta ex adverso, deducendo segnatamente di aver assunto tutte le possibili iniziative al fine di verificare l’osservanza o meno delle soglie di tolleranza acustica da parte del “Bar Damì”.
4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato nei sensi indicati in appresso in appresso.
6. E’, innanzitutto, predicabile l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulla richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in relazione alle violazioni dei limiti di tolleranza acustica denunciate dal d. M.
Tale obbligo, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., trova appiglio normativo nell’art. 14, commi 2 e 3, della l. n. 447/1995 («2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5; d bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge. 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni …»).
Come osservato, da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 193/2024, la natura del potere pubblico di cui alla normativa dianzi richiamata «non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell'interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l'emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l'esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della p.a. di riscontrare l'istanza, in ossequio al canone di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, con conseguente radicamento della generale giurisdizione amministrativa nei riguardi dell'atto adottato ovvero del mancato esercizio dello stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7316/2020)».
7. Tanto ricordato, non può dirsi che, nella specie, il Comune di Cava de’ Tirreni sia rimasto completamente inerte a fronte delle reiterate istanze rivoltegli dal d. M.
In particolare, come illustrato e documentato da parte resistente (anche per il tramite di apposita relazione istruttoria del 22 dicembre 2025, prot. n. 64022, a cura del Dirigente del Settore SUE, Vigilanza Edilizia, Pianificazione, Programmi Comunitari, Ambiente, Tutela Paesaggistica e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni:
- con note dell’11 aprile 2025, prot. n. 18177, e (via p.e.c.) del 30 aprile 2025 il Settore Attività Produttive e Servizi Demografici aveva richiesto all’ARPAC l’invio e, con nota dell’8 luglio 2025, prot. n. 30004, aveva richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore il nulla-osta all’acquisizione della relazione fonometrica del 30 agosto 2024 (allegata alla nota dell’ARPAC del 23 settembre 2024, prot. n. 58236, mai trasmessa all’ente locale);
- tali richieste sono rimaste, però, inesitate;
- con determina n. 1648 del 1° dicembre 2025, il Dirigente del Settore SUE, Vigilanza Edilizia, Pianificazione, Programmi Comunitari, Ambiente, Tutela Paesaggistica e Personale ha affidato all’ARPAC l’incarico di eseguire attività di monitoraggio acustico e olfattivo presso esercizi pubblici e/o attività commerciali oggetto di segnalazioni e/o esposti;
- con riferimento all’iniziativa locale “Aperitivi natalizi 2025-2026”, sono state rilasciate alla D. le autorizzazioni del 5 dicembre 2025, prot. n. 439 e prot. n. 61264, con la prescrizione speciale «che prevede, entro 3 gg. dall’evento, la trasmissione all’ufficio SUAP e all’ufficio Ambiente del Comune di Cava de’ Tirreni di una perizia acustica asseverata da tecnico competente iscritto all’Elenco Nazionale tecnici competenti in Acustica Ambientale (ENTECA) comprovante il rispetto dei limiti acustici sopra richiamati. Detta attività di monitoraggio acustico dovrà rilevare per ogni serata musicale, le misure registrate in ognuna delle quattro fasce orarie di svolgimento dell’intrattenimento musicale della serata medesima (dalle 20:00 alle ore 00:00 nei giorni 7,12,19,23,30 dicembre, 2,4 gennaio) con espressa avvertenza che l’inosservanza della prescrizione speciale comporta la decadenza automatica degli effetti del presente titolo e l’attività, ove venisse ugualmente svolta, si intende fin da ora non autorizzata, con salvezza di tutti i provvedimenti sanzionatori consequenziali da parte dei competenti uffici»;
- in ragione del mancato riscontro in merito alla suindicata prescrizione speciale, l’amministrazione comunale ha comunicato alla D., con nota via p.e.c. del 19 dicembre 2025, la decadenza automatica degli effetti delle autorizzazioni rilasciate;
- al riguardo, la D. ha chiarito, con nota del 19 dicembre 2025, che «non è stata effettuata nessuna serata nelle seguenti date 7/12, 12/12 e anche in data odierna 19/12 non sarà fatto nessuno evento musicale … per questo motivo non è stata inviata nessuna relazione».
8. A ripudio dell’eccezione di improcedibilità e infondatezza sollevata da parte resistente, occorre, tuttavia, rimarcare che le attività poste in essere, così come dianzi illustrate, non hanno esaurito i poteri comunali di vigilanza e di repressione in materia acustica.
Se è vero, infatti, che, a norma dell’art. 14 della l. n. 447/1995, il Comune di Cava de’ Tirreni avrebbe dovuto elettivamente avvalersi dell’ARPAC e che lo stesso ricorrente ne ha richiesto la condanna a provvedere eventualmente avvalendosi proprio dell’ARPAC, è altrettanto vero che una simile opzione non era tassativa e vincolante: nulla impediva, cioè, all’amministrazione locale competente, a fronte della perdurante renitenza dell’interpellata struttura regionale, di svolgere le attività di controllo sull’esercizio commerciale in titolarità della D. per il tramite delle risorse tecniche disponibili nel proprio organico ovvero per il tramite di professionisti esterni all’uopo incaricati. E tanto, vieppiù all’indomani dell’instaurazione del presente giudizio, nell’ambito del quale risulta depositata la relazione fonometrica del 30 agosto 2024, a cura dell’ARPAC (ove figura rilevato il superamento dei limiti di emissione sonora in prossimità del “Bar Damì”: «le immissioni rumorose rilevate durante le misure fonometriche, eseguite in data 27 luglio 2024, presso l'abitazione posta al terzo piano dell'edificio sito in piazza Eugenio Abbro del Comune di Cava de' Tirreni, prodotte dagli impianti di diffusione musicale istallato nel dehors del pubblico esercizio “Damì” …: superano il limite differenziale di immissione in ambiente abitativo a finestre chiuse avendo determinato un valore del differenziale di immissione pari a 17,0 dBA rispetto ai +3 dBA del valore limite differenziali di immissione consentito dalla norma nel periodo notturno, così come previsto dall'art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997; - superano il limite differenziale di immissione in ambiente abitativo a finestre aperte avendo determinato un valore del differenziale di immissione pari a +19,5 dBA rispetto ai +3dBA del valore limite differenziali di immissione consentito dalla norma nel periodo notturno, così come previsto dall'art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997; - superano il limite assoluto di immissione in ambiente abitativo avendo determinato un valore di immissione pari a 74,0 dBA a finestre aperte rispetto ai 55 dBA del valore limite di immissione consentito dalla norma nel periodo notturno, così come previsto dalla tabella C del d.p.c.m. 14 novembre 1997»).
Ciò posto, è da reputarsi persistere l’inerzia dell’amministrazione comunale resistente, atteso che quest’ultima non risulta essere addivenuta ad alcuna determinazione conclusiva in merito alla questione segnalatale, essendo decorso qualsivoglia termine per provvedere, ivi compreso quello generale suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di specifiche statuizioni normative.
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto, dovendosi ordinare al Comune di Cava de’ Tirreni di pronunciarsi in maniera espressa, motivata e definitiva, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, sulle istanze del 17 febbraio 2025, prot. n. 8691, del 25 marzo 2025, prot. n. 14811, del 19 maggio 2025, prot. n. 24145, del 27 maggio 2025, prot. n. 25639, del 3 giugno 2025, prot. n. 26783, e dell’11 giugno 2025, prot. n. 28174, previa reiterazione dell’interpello nei confronti dell’ARPAC, ovvero, in caso di ulteriore inerzia di quest’ultima entro 30 giorni dal relativo interpello, previa istruttoria a cura del proprio ufficio competente ratione materiae o a cura di tecnico esterno all’uopo incaricato.
Nel provvedere, per il tramite degli organi all’uopo deputati, alle attività di vigilanza e repressione rispetto alle eventuali violazioni dei limiti di tolleranza acustica da parte del “Bar Damì”, il Comune di Cava de’ Tirreni dovrà, quindi, effettuare controlli periodici a campione in relazione agli eventi programmati nell’anno, nonché sull’idoneità delle apparecchiature di diffusione sonora in dotazione al locale commerciale de quo.
10 Sono, poi, ravvisabili le condizioni per la preventiva nomina del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno (con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio) quale Commissario ad acta, affinché, su apposito impulso del ricorrente e previa verifica della perdurante inerzia amministrativa, provveda, in sostituzione del Comune di Cava de’ Tirreni, ove inadempiente entro il termine dianzi fissato, agli incombenti di cui alla presente sentenza nei successivi 60 giorni.
Le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre spese vive documentate).
11. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo accoglie, per l’effetto ordinando al Comune di Cava de’ Tirreni di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, in maniera espressa, motivata e definitiva sulle istanze del 17 febbraio 2025, prot. n. 8691, del 25 marzo 2025, prot. n. 14811, del 19 maggio 2025, prot. n. 24145, del 27 maggio 2025, prot. n. 25639, del 3 giugno 2025, prot. n. 26783, e dell’11 giugno 2025, prot. n. 28174, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno o un funzionario appartenente al suo Ufficio da lui delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, provveda a quanto sopra entro il termine indicato in motivazione;
- liquida fin d’ora, a carico del Comune di Cava de’ Tirreni, le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre spese vive);
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SO, Presidente
IN Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di OP | PI SO |
IL SEGRETARIO