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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile 793/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 5782/2024 emessa il 5/12/2024 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Domenicali – Appellante Parte_1
E
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 5/12/2024 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 104068/FG emessa il 22/12/2022 con cui Parte_1
l' Controparte_1 aveva ingiunto a in
[...] Parte_2
proprio e in qualità di legale rappresentante del , il pagamento della Controparte_2
sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per avere installato all'interno del predetto circolo un apparecchio idoneo a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica web,
denominato “shop on line”, violando in tal modo l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
4/6/2025; ha chiesto in primo luogo la sospensione del giudizio, essendo pendente dinanzi alla Corte
Costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, ossia della disposizione normativa posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di controversia;
nel merito ha criticato le ragioni della decisione impugnata;
ha concluso in via preliminare per la sospensione del giudizio e nel merito per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. L Controparte_1
, costituitasi in giudizio, ha
[...]
rappresentato che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
104/2025 depositata il 10/7/2025 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189 del 2012 e dell'art. 1
comma 923 primo periodo della legge n. 208 del 2015, vale a dire della disposizione normativa riferibile all'illecito amministrativo oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta da;
Parte_1
nel contempo l'appellata ha evidenziato che per tale ragione aveva emesso il provvedimento di annullamento in autotutela della suindicata ordinanza ingiunzione;
ha concluso, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
1.3. La Corte all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come è noto la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice
conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso,
spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n.
22650/2008; Cass. n. 11581/2005; Cass. n. 271/2006).
Nel caso di specie entrambe le parti processuali all'udienza del 16/10/2025 hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto del deposito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 104/2025 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 104068/FG e dell'intervenuto annullamento in autotutela del suindicato provvedimento amministrativo da parte dell'appellante ( cfr. verbale di udienza del 16/10/2025).
Ne consegue che, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Passando al governo delle spese processuali, va evidenziato che l'appellante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l'appellata, invece, ha insistito per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali ( cfr. verbale di udienza del 16/10/2025).
E' utile, pertanto, ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere – ove sussista un contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese processuali – dovrà pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte in base a criteri di verosimiglianza o sulla base di un'indagine sommaria di delibazione del merito, con la precisazione che la decisione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, ma anche alla declaratoria di compensazione, se ricorrono i presupposti di legge ( cfr. Cass.
n. 24234/2016 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 17256/2023 anche in motivazione).
Ciò posto, ad avviso della Corte nel caso di specie ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. nella sua attuale formulazione , ossia come modificato dall'art. 13 decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 162/2014, e, dunque, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 - “qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che la valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, precisando che la “novità della questione”
può essere ricollegata anche alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'originaria disposizione normativa di riferimento ( cfr. Cass. n. 12928/2022 in motivazione).
E allora, ad avviso del Collegio, il fatto che nelle more del presente giudizio di appello la Corte
Costituzionale con sentenza n. 104/2025 depositata il 10/7/2025 abbia dichiarato l'illegittimità
costituzione della disposizione normativa posta a sostegno dell'ordinanza ingiunzione opposta dall'attuale appellante giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali,
dovendosi, peraltro, rimarcare che - come emerge dalla documentazione prodotta – l'
[...]
Controparte_1
con provvedimento del 10/9/2025, immediatamente dopo il deposito della predetta sentenza,
[...]
ha annullato in via di autotutela l'ordinanza ingiunzione in questione emessa nei confronti di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5782/2024 depositata il 5/12/2024, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 16/10/ 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile 793/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 5782/2024 emessa il 5/12/2024 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Domenicali – Appellante Parte_1
E
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 5/12/2024 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n. 104068/FG emessa il 22/12/2022 con cui Parte_1
l' Controparte_1 aveva ingiunto a in
[...] Parte_2
proprio e in qualità di legale rappresentante del , il pagamento della Controparte_2
sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per avere installato all'interno del predetto circolo un apparecchio idoneo a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica web,
denominato “shop on line”, violando in tal modo l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
4/6/2025; ha chiesto in primo luogo la sospensione del giudizio, essendo pendente dinanzi alla Corte
Costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, ossia della disposizione normativa posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di controversia;
nel merito ha criticato le ragioni della decisione impugnata;
ha concluso in via preliminare per la sospensione del giudizio e nel merito per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. L Controparte_1
, costituitasi in giudizio, ha
[...]
rappresentato che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
104/2025 depositata il 10/7/2025 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189 del 2012 e dell'art. 1
comma 923 primo periodo della legge n. 208 del 2015, vale a dire della disposizione normativa riferibile all'illecito amministrativo oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta da;
Parte_1
nel contempo l'appellata ha evidenziato che per tale ragione aveva emesso il provvedimento di annullamento in autotutela della suindicata ordinanza ingiunzione;
ha concluso, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
1.3. La Corte all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come è noto la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice
conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso,
spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n.
22650/2008; Cass. n. 11581/2005; Cass. n. 271/2006).
Nel caso di specie entrambe le parti processuali all'udienza del 16/10/2025 hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto del deposito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 104/2025 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 104068/FG e dell'intervenuto annullamento in autotutela del suindicato provvedimento amministrativo da parte dell'appellante ( cfr. verbale di udienza del 16/10/2025).
Ne consegue che, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Passando al governo delle spese processuali, va evidenziato che l'appellante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
l'appellata, invece, ha insistito per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali ( cfr. verbale di udienza del 16/10/2025).
E' utile, pertanto, ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere – ove sussista un contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese processuali – dovrà pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte in base a criteri di verosimiglianza o sulla base di un'indagine sommaria di delibazione del merito, con la precisazione che la decisione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, ma anche alla declaratoria di compensazione, se ricorrono i presupposti di legge ( cfr. Cass.
n. 24234/2016 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 17256/2023 anche in motivazione).
Ciò posto, ad avviso della Corte nel caso di specie ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. nella sua attuale formulazione , ossia come modificato dall'art. 13 decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 162/2014, e, dunque, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 - “qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che la valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, precisando che la “novità della questione”
può essere ricollegata anche alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'originaria disposizione normativa di riferimento ( cfr. Cass. n. 12928/2022 in motivazione).
E allora, ad avviso del Collegio, il fatto che nelle more del presente giudizio di appello la Corte
Costituzionale con sentenza n. 104/2025 depositata il 10/7/2025 abbia dichiarato l'illegittimità
costituzione della disposizione normativa posta a sostegno dell'ordinanza ingiunzione opposta dall'attuale appellante giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali,
dovendosi, peraltro, rimarcare che - come emerge dalla documentazione prodotta – l'
[...]
Controparte_1
con provvedimento del 10/9/2025, immediatamente dopo il deposito della predetta sentenza,
[...]
ha annullato in via di autotutela l'ordinanza ingiunzione in questione emessa nei confronti di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5782/2024 depositata il 5/12/2024, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 16/10/ 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci