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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa LO IS Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta C.F._1
IA (c.f. - PEC: C.F._2
del Foro di Venezia, Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._3
AN PA (c.f. – PEC: C.F._4
del Foro di Belluno Email_2 appellata e contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Polizzi C.F._5
(c.f. - PEC: C.F._6 Email_3 del Foro di Venezia appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 801/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 801/2025, rep. 1176/2025 del 3.02.2025, emessa dal Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Dott. Gianluca Brol, nella causa n. 18835/2023 RG, pubblicata in data 13.02.2025, mai notificata e, per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico e delle evidenze probatorie come nei motivi indicati in narrativa;
-accertato e dichiarato che la sig.ra ha violato le norme Controparte_1 contrattuali del contratto di comodato datato 30.12.2015 rendendosi inadempiente alle regole stabilite nel medesimo ed alle prescrizioni di cui all'art. 1804 c.c. per i motivi come meglio descritti in narrativa, condannare la stessa sig.ra da alla restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile sito in Scorzè (Ve) via Torino n. 11 (già via Ronchi foglio 13, particella 2497 sub 3 partita 2141) libero e sgombero da persone e cose non di proprietà della stessa.
- stante l'intervenuto pagamento con riserva della somma di € 5.557,78 in esecuzione della condanna alle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado si ista per la restituzione di tale importo all'esito dell'accoglimento del presente gravame.
- Con Vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni indicati nel ricorso di primo grado e non ammessi in primo grado e precisamente: cap. 4) cap.
9) cap. 10) cap. 11) cap. 12) cap. 13) cap. 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) cap. 21) da intendersi qui riscritti.
Per Controparte_1
In via preliminare: accertata l'omessa notifica all'appellata del decreto di fissazione d'udienza, sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado;
2 in via principale: sia rigettato l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 801/2025 del
[...]
13.2.2025 e, per l'effetto, ne sia confermata ogni statuizione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di 1° grado con condanna dell'appellata al rilascio dell'immobile, sia concesso alla medesima un congruo termine per reperire altra abitazione per sé e per i figli minori, compatibile con le esigenze anche scolastiche dei medesimi;
in ogni caso: con vittoria delle spese processuali del presente giudizio
(compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014) e con conferma della statuizione resa sulle spese del giudizio di primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
Chiede di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 801/2025 il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di volta ad ottenere la restituzione di un Parte_1 immobile sito in Spinea (VE), via Torino n. 11, concesso in comodato d'uso gratuito (doc. 5 della ricorrente) al figlio per adibirlo a civile Controparte_2 abitazione “per sé, i suoi parenti, ed affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa” (art. 1) e ove lo stesso si era trasferito con la allora consorte, , e i figli della coppia. Controparte_1
La ricorrente contestava alla nuora - dopo che l'immobile veniva alla stessa assegnato in sede di separazione dei coniugi (con provvedimento confermato anche in fase presidenziale divorzile, pag. 2 ricorso d'appello) -
“plurime violazioni del contratto e delle obbligazioni imposte dalla legge, rendendosi inadempiente ai suoi obblighi e integrando un abuso della cosa oggetto di comodato e una lesione della fiducia del comodante” (pag. 3 del ricorso).
2. Nel giudizio di primo grado la sosteneva che, in violazione Pt_1 dell'art. 1804, co. 2, c.c., la resistente avrebbe esercitato, abusivamente e
3 senza il benestare della proprietà, un'attività imprenditoriale (denominata
“Gruppo informale genitori”) nel predetto immobile, consistente nella gestione di un asilo per bambini con servizio mensa, dietro pagamento di emolumenti mensili. Allegava, altresì, la ricorrente che la Controparte_1 avrebbe poi concesso ad una terza persona, tale , in Persona_1 sublocazione (in assenza di valido contratto registrato, ovvero in subcomodato) un locale al piano terra (adibito a magazzino e privo di agibilità) dello stesso immobile per alcuni mesi.
La ricorrente rimarcava il fatto che la resistente avrebbe convissuto nell'immobile con il nuovo compagno – tale – in ulteriore Persona_2 inadempienza degli accordi pattizi (cit. doc. 5, in particolare art. 1) e del disposto ex art. 1804 c.c., tenuto conto che il convivente non sarebbe stato legato all'avente diritto da vincoli di parentela o affinità e pertanto in assenza di titolo legittimo per occupare l'immobile.
Lamentava ancora la la mancata manutenzione del bene e la sua Pt_1 carente conservazione da parte della comodataria, che avrebbe inoltre adottato una condotta impeditiva ed ostacolante alla possibilità della proprietà di ispezionare (o far ispezionare) l'immobile in violazione dell'art. 7 del contratto stesso.
Da ultimo, la ricorrente allegava ex art. 1809 c.c. la necessità di rientrare in possesso dell'immobile per poter liberare il capitale, così da investire la liquidità eventualmente conseguita nell'azienda di famiglia (commercio di mangimi) esercitata con il marito, che riferiva patire le ripercussioni globali della recente crisi pandemica e le incertezze internazionali. Con 3. Si costituiva la , contestando il fondamento delle CP_1 pretese della ed instando per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il Giudice di primo grado, all'esito della prima udienza di comparizione del
14/03/2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di – originario comodatario – che si costituiva Controparte_2 chiedendo in via preliminare l'estromissione del giudizio e, nel merito, rimettendosi alla decisione del Giudicante.
4 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo escussione testimoniale, respingeva la domanda della ricorrente ritenendo generiche e non supportate probatoriamente le argomentazioni addotte in ordine alle violazioni degli obblighi del comodatario, oltre che inconferenti in relazione anche all'asserita convivenza more uxorio con il e poneva le spese Per_2 di soccombenza a carico della Pt_1
4. L'appellante ha interposto gravame, affidato a cinque motivi con cui denuncia: i) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti;
contraddittoria motivazione e omessa pronuncia circa la violazione dell'obbligo del comodatario di utilizzare il bene unicamente per la destinazione di civile abitazione e del divieto di destinarlo ad usi o attività diverse da quelle indicate” (pag. 7 del ricorso), per avere il Giudice di primo grado erroneamente valutato i fatti di causa e le risultanze probatorie documentali e testimoniali assunte nel corso del giudizio, in relazione all'attività imprenditoriale gestita dalla nell'immobile Controparte_1 concesso in comodato, con mutamento di destinazione d'uso del bene in violazione degli obblighi contrattuali;
ii) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, non corretta applicazione dei principi di diritto in materia di interpretazione del contratto circa la violazione dell'obbligo del comodatario di adibire l'immobile ad abitazione per sé suoi parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa”, (cfr. pag. 1 contratto) e il divieto di cedere il contratto (cfr. art. 3 contratto)” (pag. 14 del ricorso), per non avere il Tribunale adeguatamente valorizzato le emergenze probatorie di causa in ordine al fatto che la resistente avrebbe
“locato, concesso in sub-comodato o comunque ospitato la sig.ra Per_1 per un periodo di mesi nove/dieci presso l'immobile”, in violazione dell'obbligo di destinare il bene a stabile abitazione del solo comodatario e dei familiari;
iii) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, non corretta applicazione dei principi di diritto in materia di contratti, circa la violazione dell'obbligo del comodatario di adibire l'immobile ad abitazione per sé suoi parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri
5 aventi causa”, (cfr. pag. 1 contratto) e dell'art. 1804 c.c.” (pag. 18 del ricorso), per non avere il Giudice a quo ponderato con la dovuta attenzione la violazione degli accordi pattizi derivante dall'aver la Controparte_1 ospitato nell'immobile il nuovo compagno, adducendo, altresì,
l'insussistenza dei presupposti per una pretesa convivenza more uxorio tra gli stessi;
iv) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, erronea/omessa applicazione della legge e decisione iniqua e parziale relativamente alla violazione della mancata conservazione della cosa e omessa manutenzione ordinaria” (pag. 21 del ricorso), per avere il Tribunale erroneamente valutato l'inadempimento della resistente nel custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, in violazione dell'art. 1804 c.c. anche in ordine alla mancata restituzione dell'immobile stesso, stante la violazione degli obblighi contrattuali da parte della comodataria;
v) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, erronea/omessa applicazione della legge e decisione iniqua e parziale con riferimento agli impedimenti frapposti all'accesso all'immobile della proprietaria in violazione dell'art. 7 del contratto di comodato”, per non avere il Tribunale ritenuto provato un “inadempimento di gravità tale da incidere sulla prosecuzione del comodato” (pag. 11 della sentenza), in particolare rimarcando che la aveva negato o Controparte_1 procrastinato l'accesso all'immobile da parte della proprietaria e aveva tenuto “condotte di provocazione o ritorsione”, nonché deducendo che “il comportamento della , di abuso delle facoltà concesse, al limite CP_1 dell'interversione del possesso, che ha trovato la legittima opposizione della sig.ra non poteva “trovare un avallo giurisprudenziale” (pagg. Pt_1
25-26 del ricorso).
L'appellante ha inoltre chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla sua condanna alla refusione delle spese di lite, in dipendenza dell'accoglimento del gravame, e la restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
6 5. Fissata ex artt. 435, 436 e 447 bis c.p.c. l'udienza per la discussione del giudizio, si è costituita la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'omessa notifica del decreto di fissazione d'udienza e conseguente improcedibilità dell'appello, insistendo comunque nel merito per il rigetto dell'impugnazione ovvero, in subordine, per la concessione di un congruo termine per reperire altra abitazione per sé e per i figli minori, compatibile con le esigenze anche scolastiche dei medesimi. L'appellata si è altresì opposta all'accoglimento delle istanze di prova dell'appellante.
Si è costituito tardivamente ribadendo la propria estraneità Controparte_2 alla vertenza in oggetto e chiedendo di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite.
La causa è stata discussa all'udienza del 17/09/2025 e decisa con lettura del dispositivo nella stessa udienza.
6. In via preliminare l'appellata Da ha eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'appello, per avere l'appellante notificato il ricorso alla
Da privo del decreto di fissazione d'udienza (all. B della CP_1 comparsa di risposta).
Ritiene la Corte che l'eccezione debba essere disattesa, in quanto l'omissione non ha pregiudicato il diritto di difesa e/o l'esercizio del contraddittorio dell'appellata, tenuto conto che la stessa ha avuto comunque piena contezza del contenuto del ricorso d'appello tanto da costituirsi in termini, ha ben articolato la propria difesa ed ha così sanato il denunciato difetto di vocatio in ius, senza necessità di chiedere rimessione in termini (“Ove nel rito del lavoro l'appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la costituzione dell'appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della “vocatio in ius” derivante dalla mancata indicazione dell'udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso” cfr. Cass. n. 20601/2023).
Venendo al merito, l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
7 7. Con il primo motivo d'impugnazione (pagg. 7 – 14) la censura Pt_1 la decisione di primo grado nella “parte della sentenza riferita alla dedotta violazione per aver la sig.ra esercitato nell'immobile un'attività CP_1 imprenditoriale” consistente in un asilo (pag. 8 del ricorso), sostenendo sostanzialmente che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, in particolare l'escussione testimoniale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'inadempimento del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile di cui al comodato, in difetto dell'art. 1804 c.c., con conseguente richiesta di condanna alla restituzione del bene alla ricorrente.
La censura può essere esaminata congiuntamente al secondo motivo
(pagg. 14 – 18), con il quale l'appellante impugna “la parte della sentenza riferita alla dedotta violazione per aver la sig.ra locato, Controparte_1 concesso in sub-comodato o comunque ospitato la sig.ra per un Per_1 periodo di mesi nove/dieci presso l'immobile” (pag. 14 del ricorso), lamentando la violazione degli accordi pattizi e dell'art. 1804 c.c. e l'errata valutazione delle emergenze istruttorie di causa. Può altresì esaminarsi congiuntamente il terzo motivo d'appello (pagg. 18
– 20), con il quale la censura il capo della sentenza relativo alla Pt_1 violazione degli accordi pattizi per la subentrata convivenza nell'immobile del nuovo compagno della comodataria.
I suddetti motivi di gravame, tutti attinenti al preteso inadempimento della Con
per avere la stessa violato l'obbligo del comodatario di CP_1 utilizzare il bene come civile abitazione di “parenti e affini”, sono infondati e in parte inammissibili.
7.1 Occorre premettere che lo strumento restitutorio ex art. 1804 c.c. invocato dalla è utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del Pt_1 comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.
8 L'art. 1804 c.c. comporta l'obbligo per il comodatario di usare la cosa secondo le pattuizioni contrattuali ovvero secondo la natura della cosa stessa, nonché l'obbligo di non trasferire ad altri il godimento senza l'autorizzazione del comodante, dal momento che con tale contratto il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi e/o diversi da quelli inizialmente pattuiti non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata, tenendo conto che nel dubbio va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disvalore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
7.2 D'altra parte, il comodatario risulta essere un detentore del bene consegnato, per cui esercita un mero potere di fatto, che non gli attribuisce alcun titolo sulla cosa e che lo pone nell'obbligo di restituire il bene in caso d'inadempimento.
Nel contratto di comodato de quo (doc. 5 della ricorrente) è stato espressamente previsto che lo stesso - “gratuito ad uso abitativo” - veniva accettato dal sig. “per sé, i suoi parenti, ed affini Controparte_2 abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa” (art. 1), con la precisazione, all'art. 3, di “espresso divieto al comodatario cedere il contratto senza il consenso scritto dei comodanti ed inoltre il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione e pertinenze e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate”.
All'art. 6 veniva altresì previsto che “il silenzio o l'acquiescenza dei comodanti al mutamento di destinazione d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario”, nonché (art. 10) che “qualunque altra modifica al
9 presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto”.
7.3 Ciò premesso, nella specie occorre tener conto che la non ha Pt_1 affatto posto in discussione il fatto, da ritenersi pertanto pacifico, che l'immobile nel corso degli anni – dall'epoca di efficacia del contratto (2016) alla data di deposito del ricorso in primo grado ed ancora all'attualità – abbia sempre avuto e mantenuto la specifica destinazione di abitazione familiare, ossia un utilizzo univocamente finalizzato alle esigenze della famiglia nucleare del figlio dell'appellante. Infatti nell'appartamento in questione la parte appellata e i figli minori di 12 anni e Persona_3 Persona_4 di 8 anni, nipoti dell'appellante) hanno continuato (e continuano)
[...] ad abitare senza soluzione di continuità anche a seguito della separazione personale dei coniugi, anche in forza di provvedimenti giudiziali (vd. doc. 6 della sig.ra nonché pag. 2 sia del ricorso in appello che del ricorso Pt_1 di primo grado e doc. 4 della ). Controparte_1
La casa familiare è il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini dei singoli componenti del nucleo familiare, centro di aggregazione e di unificazione, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare che, in ragione dei caratteri di stabilità
e continuità che ne costituiscono l'essenza, si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza.
Nella fattispecie in esame non ricorre alcun indizio di provvisorietà e incertezza, considerato, da una lato, che la durata del contratto di comodato
è stata stabilita in 20 anni (art. 2, doc. 5, con la precisazione ulteriore che
“il contratto è rinnovabile tacitamente salvo urgenti ed impreviste necessità dei comodanti i quali ne potranno richiedere la restituzione in qualsiasi momento previo preavviso”) e, dall'altro, che il contratto è stato in ogni caso destinato a garantire il godimento del bene dai membri della famiglia, così come tutt'ora in essere, attesa la permanenza nell'immobile dei minori e della – legittimata passiva nel presente giudizio e così Controparte_1 evocata dalla stessa appellante.
10 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.” (Cass. SS.UU.
n. 13603/2004; vd. anche Cass. 3553/2017 e Cass. 13716/2017). E' stato pertanto affermato che tale soluzione è funzionalmente idonea a garantire l'efficacia temporale al provvedimento di assegnazione senza frustrare la fondamentale esigenza di tutela della prole e senza comportare una privazione del potere di disporre del proprietario (del bene gratuitamente concesso in godimento) assoluta o per un tempo potenzialmente lungo, e ciò ancor più nel caso in esame in quanto la stessa durata stabilita contrattualmente (20 anni) ha evitato profili di turbativa o snaturato gli obblighi contrattuali (con distrazione non consensuale del bene dalle finalità negoziali ad libitum) e derivanti dalla legge.
7.4 In tal senso, il disposto ex art. 1809 c.c. – applicabile nell'ipotesi di termine determinabile per relationem ma anche, e a maggior ragione, nella fattispecie in esame ove è stata concordata una durata ventennale a far data dal 01/01/2016 - afferisce al comodato sorto con la pattuizione di un tempo determinato o per un uso che consente di individuarne la scadenza, ponendo perciò il comodante nella posizione di poter esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di urgente ed imprevisto bisogno, da accertare come serio, non voluttuario od artificiosamente indotto e fermo restando che solo la prova di un sopravvenuto
11 peggioramento delle condizioni economiche avrebbe potuto giustificare la restituzione del bene anche ai fini della vendita, legittimando la comodante a riavere l'immobile, anche laddove originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
In primo grado la aveva allegato anche una situazione Pt_1 sopravvenuta tale da giustificare la restituzione immediata, che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata (così la motivazione della sentenza impugnata sul punto: “la Sig.ra ha, infine, allegato che “si evidenzia che nel Pt_1 periodo di lock-down, determinato dalla nota pandemia Covid, e della successiva crisi energetica e dei mercati dovuta allo scoppio delle recenti guerre, la sig.ra che insieme al marito esercita il commercio di Pt_1 mangime per animali, ha avuto un drastico calo delle entrate (doc. 20) che
l'ha costretta ad erodere tutti i risparmi di una vita e a sottrarre all'azienda le liquidità necessarie per l'acquisto di beni e il pagamento dei fornitori. A causa di una tale grave crisi pandemica, della guerra Russia/Ucraina e dell'abnorme rialzo dei prezzi e dell'inflazione, la sig.ra non riesce Pt_1 più a far fronte alle necessità proprie e dell'azienda e necessita di liberare il capitale investito nell'immobile, come più volte espresso alla signora
[...]
anche da ultimo in sede di mediazione”. La deduzione, tuttavia, CP_1 appare generica ed improntata al richiamo di eventi notori, senza che sia stata documentata la situazione di grave difficoltà economica in cui verserebbe la Sig.ra e che la legittimerebbe, quindi, alla richiesta Pt_1 di immediata restituzione del bene concesso in godimento. Invero, la parte ricorrente si è limitata ad un generico richiamo della documentazione depositata in allegato sub 20, senza che vi sia stata una compiuta e precisa ricostruzione dell'attuale situazione finanziaria e patrimoniale della Sig.ra
che potesse qualificarsi alla stregua di una grave precarietà. Dalle Pt_1
DDR, peraltro, si evince che i redditi della Sig.ra negli anni 2021- Pt_1
2023 non hanno subito gravi flessioni, attestandosi su importi dignitosi” - pag. 12 della sentenza).
12 Orbene, detta statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, né
l'appellante ha riproposto in questo grado l'allegazione circa fatti sopravvenuti idonei a giustificare, ex art.1809 c.c., l'urgente e imprevisto bisogno di avere la restituzione dell'appartamento prima della scadenza del termine contrattuale (20 anni).
In questo contesto, dunque, va rimarcato che l'appellante non solo non adduce fatti sopravvenuti di rilevanza nel senso appena indicato, ma neppure adduce che il godimento della casa familiare è venuto meno, anche, se del caso, perché impedito oppure quantomeno ostacolato dagli inadempimenti denunciati. Infatti, la comodante non deduce affatto (e chiede di provare) che l'assegnataria non vi abitava con i figli o cessava di abitarvi stabilmente, anzi è la stessa comodante a confermare detta circostanza fattuale, che è coerente con la qualificazione del titolo fondante quel godimento, parimenti incontroverso, peraltro in conformità a quanto disposto dal Giudice della famiglia.
In altri termini, l'appellante allega condotte della comodataria assunte, a suo dire, in violazione degli obblighi contrattuali sotto i vari profili di cui si
è detto e chiede la restituzione dell'immobile, senza tuttavia spiegare come detta prospettazione possa ravvisarsi compatibile con l'incontroversa circostanza che l'appartamento è sempre stato abitato ed è tuttora abitato dai nipoti dell'appellante (minori) e dalla loro madre, odierna appellata, anche in virtù di un provvedimento giudiziale.
7.5 Tanto precisato, con riguardo ai profili di doglianza denunciati, ritiene il
Collegio che siano in ogni caso infondate e in parte inammissibili le censure sulla omessa/erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa in ordine al dedotto esercizio di attività imprenditoriale da parte della comodataria ed in merito all'asserita locazione/sub comodato alla . Le doglianze Per_1 sulle risultanze testimoniali ed istruttorie si palesano più lumeggiate che basate su concrete e specifiche censure alla motivazione del Tribunale, che il Collegio condivide in quanto appare corretta, coerente e lineare, priva di contraddizioni e criticità, ancor più considerando l'occasionalità e
13 temporaneità dei fatti addotti (periodi di pochi mesi per la dedotta sublocazione ovvero risalenti al biennio 2018-2019 per l'asserita “gestione dell'asilo”, tra l'altro, quest'ultima, ben nota all'ex coniuge e figlio dell'odierna appellante).
Nello specifico, quanto alla “gestione dell'asilo”, come puntualmente precisato dal primo Giudice, che ha in dettaglio e correttamente scrutinato le risultanze testimoniali (cfr. testi , e ) Tes_1 Testimone_2 Tes_3
e documentali (pag. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), va rimarcato che i fatti sarebbero avvenuti negli anni 2018- 2019, cioè a distanza di almeno 4 anni dal deposito del ricorso e addirittura prima della separazione consensuale dei coniugi, omologata il 16-12-2019 (doc. 4 Da CP_1
). Il Tribunale ha inoltre rimarcato che lo aveva sempre
[...] CP_2 conservato buoni rapporti con la madre, odierna appellante, “era a conoscenza delle attività che la Sig.ra esercitava Controparte_1 nell'immobile, dove del resto egli viveva, e che, come riferito dalla teste
, l'attività del “gruppo informale genitori” era nota ai membri della Tes_4 famiglia” (pag. 5 sentenza). Il Tribunale ha quindi ritenuto non provato l'esercizio di una stabile attività imprenditoriale organizzata da parte della comodataria ed ha escluso che “ abbia serbato un Controparte_1 contegno improntato all'abuso nel godimento nell'immobile ed alla distrazione non consensuale del bene rispetto alle finalità di cui al contratto di comodato”. Questa Corte condivide il giudizio così espresso, basato sul compendio probatorio e neppure efficacemente criticato dall'appellante.
Circa la lamentata locazione/sub comodato alla , la testimonianza Per_1 di quest'ultima, che occupò il piano terra per sei-sette mesi, può ritenersi attendibile, in quanto scevra da incoerenze e contraddizioni, e per contro l'appellante non ha fornito puntuali riscontri di senso contrario. Inoltre le censure della non si confrontano compiutamente con il percorso Pt_1 argomentativo del Tribunale, secondo cui “l'ospitalità transitoria per ragioni di amicizia non contrasta con la destinazione dell'immobile a casa familiare/civile abitazione, né con l'obbligo di destinare la casa a stabile
14 abitazione del solo comodatario e dei familiari” ovvero che “la destinazione dell'immobile a casa dei figli e, più in generale, del nucleo familiare della odierna resistente non costituisce grave inadempimento rispetto al contratto di comodato in allora stipulato dalla Sig.ra ed al relativo Pt_1 oggetto” (pagg. 8 - 9 della sentenza).
In ordine alla frequentazione della con il nuovo Controparte_1 compagno, la stessa ha evidenziato che “nessuno degli elementi Pt_1 caratterizzanti l'unione more-uxorio sopra riportati è stato provato in causa”
(pag. 19 del ricorso in appello), con ciò acclarando anche sotto tale aspetto l'occasionalità ed irrilevanza ai fini invocati della suddetta circostanza.
In conclusione, da un lato è pacifico il dato oggettivo della permanenza della destinazione del bene a casa familiare finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i componenti della comunità familiare che ivi abitano stabilmente e con continuità, in esecuzione, tra l'altro, di un provvedimento giurisdizionale di l'assegnazione dell'abitazione alla
[...]
con i figli minori (circostanza che ad oggi permane e che, come CP_3 ripetutamente rimarcato, non è stata contestata dalla nel Pt_1 gravame), e dall'altro lato, in ogni caso, non è stata dimostrata la sussistenza di un'attività distrattiva dell'uso abitativo del bene da parte della comodataria nei limiti contrattualmente previsti, sicché le doglianze non possono essere accolte.
8. Con il quarto motivo (pagg. 21 – 24) la ha censurato il capo Pt_1 della pronuncia relativo alla mancanza di manutenzione ordinaria del bene e all'omessa conservazione dello stesso sulla base di una relazione tecnica di parte (doc. 10, oltre al richiamo alla corrispondenza tra i difensori delle parti in ordine alla rimozione di una stufa, cfr. doc. 18, prodotta in primo grado).
Si osserva che una CTP costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico (veicolando una mera manifestazione di scienza), priva di autonomo valore probatorio, potendo al più assurgere a mero elemento indiziario soggetto a valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. n.
15 5362/2025), che ad essa non può essere vincolato al di là di un eventuale libero convincimento, né essendo tenuto il giudicante a dar corso a CTU
(che non può sopperire alle carenze probatorie, il cui onere incombe esclusivamente sulle parti in causa), tra l'altro neppure chiesta dalla in primo grado, né in appello. Pt_1
8.1 Il richiamo alle osservazioni tecniche prodotte dalla non può Pt_1 rappresentare da solo, in astratto, un valido supporto ad un'eventuale riforma della decisione del Tribunale sul punto (cfr. Cass. n. 34450/2022).
L'appellante non ha articolato una difesa basata su altri specifici riscontri e non ha compiutamente confutato la parte della sentenza in cui si afferma che “Non risultano provati, tuttavia, né l'epoca di installazione della stufa, che potrebbe essere avvenuta ad opera o con il consenso della proprietaria,
o – in ogni caso – in tempo ormai risalente, né l'attuale effettivo utilizzo. La deduzione circa la carente manutenzione ordinaria dell'immobile appare generica, né – peraltro – è stato richiesto l'espletamento di CTU teso a verificare le condizioni del bene. Si osserva, d'altro canto, che la CTU non avrebbe comunque potuto sopperire alla genericità dell'allegazione … Più nello specifico, si evidenzia che le foto depositate unitamente alla consulenza di parte non denotano un immobile in condizioni di cattiva manutenzione, ma consentono solo di verificare che parte del piano terra dell'immobile è ancora al grezzo” (pagg. 9 – 10 della sentenza) ed ancora
“Quanto al pluviale, poi, non pare trattarsi di una circostanza di rilievo ai fini di ravvisare un inadempimento della comodataria, potendo peraltro identificarsi tale dato anche con una situazione derivante da vetustà o caso fortuito. Con riguardo alle ulteriori asserite problematiche, invece, non vi è adeguato riscontro circa la riconducibilità delle stesse alla carenza di manutenzione ordinaria, poiché – in particolare – la muffa (cfr. fotografie a
p. 8 e 9 della CTP) potrebbe attribuirsi anche a carenze o vizi strutturali dell'immobile, la cui sussistenza o risoluzione rientrerebbe nell'ambito di responsabilità del comodante, in quanto attinente ad interventi e spese di natura straordinaria. Inoltre, dal riscontro delle fotografie riportate a p. 6 e
16 7 della CTP non emerge un immobile in uno stato decadente ovvero trasandato, se si esclude il limitato alone nero che si vede nella fotografia relativa alla canna fumaria” (pag. 11 della sentenza).
La valutazione delle risultanze della CTP effettuata dal Tribunale, puntuale e basata su quanto si evince dalle fotografie in atti, è condivisa da questa
Corte e, pertanto, il motivo va rigettato.
9. Ritiene infine la Corte che anche il quinto motivo di gravame (pagg. 24
– 26), con il quale l'appellante ha sostenuto che l'appellata avrebbe impedito l'accesso all'immobile alla proprietà, sia infondato e in parte inammissibile. Al riguardo si osserva che l'appellante ha ben potuto far accedere all'appartamento il proprio tecnico, tanto da consentirgli la stesura della relazione peritale, sicché quest'ultimo senz'altro ha avuto la possibilità di entrare nei luoghi di causa senza preclusioni. La censura è generica nella parte in cui si risolve in una mera riproposizione delle difese già formulate in primo grado, senza una critica compiuta e pertinente alla motivazione della sentenza. Il lamentato inadempimento, peraltro, era allegato in relazione a sporadici episodi – “tre occasioni nel corso di oltre 3-4 anni” come riportato in sentenza, pag. 11, e non confutato dalla ricorrente – quindi non tali da rappresentare “un inadempimento di gravità tale da incidere sulla prosecuzione del comodato. In altri termini, non emergerebbe alcun profilo di adempimento grave, secondo un giudizio che tenga conto dei contrapposti interessi delle parti”, come correttamente osservato dal
Giudice di primo grado.
10. In conclusione l'appello va respinto, restando assorbita ogni altra questione e istanza, anche istruttoria, valutata la completezza del compendio probatorio all'esito delle risultanze testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ribadita l'irrilevanza e l'inammissibilità dei capitoli di prova non ammessi dal Tribunale (cfr. anche pag.n.8 della sentenza impugnata).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della , applicando i valori previsti Controparte_1
17 dallo scaglione di riferimento (indeterminabile, liquidazione a valore medio), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali nei confronti dello che si è costituito tardivamente in giudizio (il 10-9-2025) e che CP_2 non ha svolto difese di merito volte a contrastare l'iniziativa giudiziale intrapresa dalla comodante, né ha svolto difese nei confronti dell'altra appellata.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di
, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali (15%) ed accessori di legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
La Presidente est.
LO IS
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa LO IS Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta C.F._1
IA (c.f. - PEC: C.F._2
del Foro di Venezia, Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._3
AN PA (c.f. – PEC: C.F._4
del Foro di Belluno Email_2 appellata e contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Polizzi C.F._5
(c.f. - PEC: C.F._6 Email_3 del Foro di Venezia appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 801/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 801/2025, rep. 1176/2025 del 3.02.2025, emessa dal Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Dott. Gianluca Brol, nella causa n. 18835/2023 RG, pubblicata in data 13.02.2025, mai notificata e, per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico e delle evidenze probatorie come nei motivi indicati in narrativa;
-accertato e dichiarato che la sig.ra ha violato le norme Controparte_1 contrattuali del contratto di comodato datato 30.12.2015 rendendosi inadempiente alle regole stabilite nel medesimo ed alle prescrizioni di cui all'art. 1804 c.c. per i motivi come meglio descritti in narrativa, condannare la stessa sig.ra da alla restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile sito in Scorzè (Ve) via Torino n. 11 (già via Ronchi foglio 13, particella 2497 sub 3 partita 2141) libero e sgombero da persone e cose non di proprietà della stessa.
- stante l'intervenuto pagamento con riserva della somma di € 5.557,78 in esecuzione della condanna alle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado si ista per la restituzione di tale importo all'esito dell'accoglimento del presente gravame.
- Con Vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni indicati nel ricorso di primo grado e non ammessi in primo grado e precisamente: cap. 4) cap.
9) cap. 10) cap. 11) cap. 12) cap. 13) cap. 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) cap. 21) da intendersi qui riscritti.
Per Controparte_1
In via preliminare: accertata l'omessa notifica all'appellata del decreto di fissazione d'udienza, sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado;
2 in via principale: sia rigettato l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 801/2025 del
[...]
13.2.2025 e, per l'effetto, ne sia confermata ogni statuizione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di 1° grado con condanna dell'appellata al rilascio dell'immobile, sia concesso alla medesima un congruo termine per reperire altra abitazione per sé e per i figli minori, compatibile con le esigenze anche scolastiche dei medesimi;
in ogni caso: con vittoria delle spese processuali del presente giudizio
(compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014) e con conferma della statuizione resa sulle spese del giudizio di primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
Chiede di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 801/2025 il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di volta ad ottenere la restituzione di un Parte_1 immobile sito in Spinea (VE), via Torino n. 11, concesso in comodato d'uso gratuito (doc. 5 della ricorrente) al figlio per adibirlo a civile Controparte_2 abitazione “per sé, i suoi parenti, ed affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa” (art. 1) e ove lo stesso si era trasferito con la allora consorte, , e i figli della coppia. Controparte_1
La ricorrente contestava alla nuora - dopo che l'immobile veniva alla stessa assegnato in sede di separazione dei coniugi (con provvedimento confermato anche in fase presidenziale divorzile, pag. 2 ricorso d'appello) -
“plurime violazioni del contratto e delle obbligazioni imposte dalla legge, rendendosi inadempiente ai suoi obblighi e integrando un abuso della cosa oggetto di comodato e una lesione della fiducia del comodante” (pag. 3 del ricorso).
2. Nel giudizio di primo grado la sosteneva che, in violazione Pt_1 dell'art. 1804, co. 2, c.c., la resistente avrebbe esercitato, abusivamente e
3 senza il benestare della proprietà, un'attività imprenditoriale (denominata
“Gruppo informale genitori”) nel predetto immobile, consistente nella gestione di un asilo per bambini con servizio mensa, dietro pagamento di emolumenti mensili. Allegava, altresì, la ricorrente che la Controparte_1 avrebbe poi concesso ad una terza persona, tale , in Persona_1 sublocazione (in assenza di valido contratto registrato, ovvero in subcomodato) un locale al piano terra (adibito a magazzino e privo di agibilità) dello stesso immobile per alcuni mesi.
La ricorrente rimarcava il fatto che la resistente avrebbe convissuto nell'immobile con il nuovo compagno – tale – in ulteriore Persona_2 inadempienza degli accordi pattizi (cit. doc. 5, in particolare art. 1) e del disposto ex art. 1804 c.c., tenuto conto che il convivente non sarebbe stato legato all'avente diritto da vincoli di parentela o affinità e pertanto in assenza di titolo legittimo per occupare l'immobile.
Lamentava ancora la la mancata manutenzione del bene e la sua Pt_1 carente conservazione da parte della comodataria, che avrebbe inoltre adottato una condotta impeditiva ed ostacolante alla possibilità della proprietà di ispezionare (o far ispezionare) l'immobile in violazione dell'art. 7 del contratto stesso.
Da ultimo, la ricorrente allegava ex art. 1809 c.c. la necessità di rientrare in possesso dell'immobile per poter liberare il capitale, così da investire la liquidità eventualmente conseguita nell'azienda di famiglia (commercio di mangimi) esercitata con il marito, che riferiva patire le ripercussioni globali della recente crisi pandemica e le incertezze internazionali. Con 3. Si costituiva la , contestando il fondamento delle CP_1 pretese della ed instando per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il Giudice di primo grado, all'esito della prima udienza di comparizione del
14/03/2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di – originario comodatario – che si costituiva Controparte_2 chiedendo in via preliminare l'estromissione del giudizio e, nel merito, rimettendosi alla decisione del Giudicante.
4 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo escussione testimoniale, respingeva la domanda della ricorrente ritenendo generiche e non supportate probatoriamente le argomentazioni addotte in ordine alle violazioni degli obblighi del comodatario, oltre che inconferenti in relazione anche all'asserita convivenza more uxorio con il e poneva le spese Per_2 di soccombenza a carico della Pt_1
4. L'appellante ha interposto gravame, affidato a cinque motivi con cui denuncia: i) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti;
contraddittoria motivazione e omessa pronuncia circa la violazione dell'obbligo del comodatario di utilizzare il bene unicamente per la destinazione di civile abitazione e del divieto di destinarlo ad usi o attività diverse da quelle indicate” (pag. 7 del ricorso), per avere il Giudice di primo grado erroneamente valutato i fatti di causa e le risultanze probatorie documentali e testimoniali assunte nel corso del giudizio, in relazione all'attività imprenditoriale gestita dalla nell'immobile Controparte_1 concesso in comodato, con mutamento di destinazione d'uso del bene in violazione degli obblighi contrattuali;
ii) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, non corretta applicazione dei principi di diritto in materia di interpretazione del contratto circa la violazione dell'obbligo del comodatario di adibire l'immobile ad abitazione per sé suoi parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa”, (cfr. pag. 1 contratto) e il divieto di cedere il contratto (cfr. art. 3 contratto)” (pag. 14 del ricorso), per non avere il Tribunale adeguatamente valorizzato le emergenze probatorie di causa in ordine al fatto che la resistente avrebbe
“locato, concesso in sub-comodato o comunque ospitato la sig.ra Per_1 per un periodo di mesi nove/dieci presso l'immobile”, in violazione dell'obbligo di destinare il bene a stabile abitazione del solo comodatario e dei familiari;
iii) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, non corretta applicazione dei principi di diritto in materia di contratti, circa la violazione dell'obbligo del comodatario di adibire l'immobile ad abitazione per sé suoi parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri
5 aventi causa”, (cfr. pag. 1 contratto) e dell'art. 1804 c.c.” (pag. 18 del ricorso), per non avere il Giudice a quo ponderato con la dovuta attenzione la violazione degli accordi pattizi derivante dall'aver la Controparte_1 ospitato nell'immobile il nuovo compagno, adducendo, altresì,
l'insussistenza dei presupposti per una pretesa convivenza more uxorio tra gli stessi;
iv) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, erronea/omessa applicazione della legge e decisione iniqua e parziale relativamente alla violazione della mancata conservazione della cosa e omessa manutenzione ordinaria” (pag. 21 del ricorso), per avere il Tribunale erroneamente valutato l'inadempimento della resistente nel custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, in violazione dell'art. 1804 c.c. anche in ordine alla mancata restituzione dell'immobile stesso, stante la violazione degli obblighi contrattuali da parte della comodataria;
v) “Omessa ed erronea valutazione delle prove e dei fatti, erronea/omessa applicazione della legge e decisione iniqua e parziale con riferimento agli impedimenti frapposti all'accesso all'immobile della proprietaria in violazione dell'art. 7 del contratto di comodato”, per non avere il Tribunale ritenuto provato un “inadempimento di gravità tale da incidere sulla prosecuzione del comodato” (pag. 11 della sentenza), in particolare rimarcando che la aveva negato o Controparte_1 procrastinato l'accesso all'immobile da parte della proprietaria e aveva tenuto “condotte di provocazione o ritorsione”, nonché deducendo che “il comportamento della , di abuso delle facoltà concesse, al limite CP_1 dell'interversione del possesso, che ha trovato la legittima opposizione della sig.ra non poteva “trovare un avallo giurisprudenziale” (pagg. Pt_1
25-26 del ricorso).
L'appellante ha inoltre chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla sua condanna alla refusione delle spese di lite, in dipendenza dell'accoglimento del gravame, e la restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
6 5. Fissata ex artt. 435, 436 e 447 bis c.p.c. l'udienza per la discussione del giudizio, si è costituita la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'omessa notifica del decreto di fissazione d'udienza e conseguente improcedibilità dell'appello, insistendo comunque nel merito per il rigetto dell'impugnazione ovvero, in subordine, per la concessione di un congruo termine per reperire altra abitazione per sé e per i figli minori, compatibile con le esigenze anche scolastiche dei medesimi. L'appellata si è altresì opposta all'accoglimento delle istanze di prova dell'appellante.
Si è costituito tardivamente ribadendo la propria estraneità Controparte_2 alla vertenza in oggetto e chiedendo di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite.
La causa è stata discussa all'udienza del 17/09/2025 e decisa con lettura del dispositivo nella stessa udienza.
6. In via preliminare l'appellata Da ha eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'appello, per avere l'appellante notificato il ricorso alla
Da privo del decreto di fissazione d'udienza (all. B della CP_1 comparsa di risposta).
Ritiene la Corte che l'eccezione debba essere disattesa, in quanto l'omissione non ha pregiudicato il diritto di difesa e/o l'esercizio del contraddittorio dell'appellata, tenuto conto che la stessa ha avuto comunque piena contezza del contenuto del ricorso d'appello tanto da costituirsi in termini, ha ben articolato la propria difesa ed ha così sanato il denunciato difetto di vocatio in ius, senza necessità di chiedere rimessione in termini (“Ove nel rito del lavoro l'appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la costituzione dell'appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della “vocatio in ius” derivante dalla mancata indicazione dell'udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso” cfr. Cass. n. 20601/2023).
Venendo al merito, l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
7 7. Con il primo motivo d'impugnazione (pagg. 7 – 14) la censura Pt_1 la decisione di primo grado nella “parte della sentenza riferita alla dedotta violazione per aver la sig.ra esercitato nell'immobile un'attività CP_1 imprenditoriale” consistente in un asilo (pag. 8 del ricorso), sostenendo sostanzialmente che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, in particolare l'escussione testimoniale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'inadempimento del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile di cui al comodato, in difetto dell'art. 1804 c.c., con conseguente richiesta di condanna alla restituzione del bene alla ricorrente.
La censura può essere esaminata congiuntamente al secondo motivo
(pagg. 14 – 18), con il quale l'appellante impugna “la parte della sentenza riferita alla dedotta violazione per aver la sig.ra locato, Controparte_1 concesso in sub-comodato o comunque ospitato la sig.ra per un Per_1 periodo di mesi nove/dieci presso l'immobile” (pag. 14 del ricorso), lamentando la violazione degli accordi pattizi e dell'art. 1804 c.c. e l'errata valutazione delle emergenze istruttorie di causa. Può altresì esaminarsi congiuntamente il terzo motivo d'appello (pagg. 18
– 20), con il quale la censura il capo della sentenza relativo alla Pt_1 violazione degli accordi pattizi per la subentrata convivenza nell'immobile del nuovo compagno della comodataria.
I suddetti motivi di gravame, tutti attinenti al preteso inadempimento della Con
per avere la stessa violato l'obbligo del comodatario di CP_1 utilizzare il bene come civile abitazione di “parenti e affini”, sono infondati e in parte inammissibili.
7.1 Occorre premettere che lo strumento restitutorio ex art. 1804 c.c. invocato dalla è utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del Pt_1 comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.
8 L'art. 1804 c.c. comporta l'obbligo per il comodatario di usare la cosa secondo le pattuizioni contrattuali ovvero secondo la natura della cosa stessa, nonché l'obbligo di non trasferire ad altri il godimento senza l'autorizzazione del comodante, dal momento che con tale contratto il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi e/o diversi da quelli inizialmente pattuiti non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata, tenendo conto che nel dubbio va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disvalore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
7.2 D'altra parte, il comodatario risulta essere un detentore del bene consegnato, per cui esercita un mero potere di fatto, che non gli attribuisce alcun titolo sulla cosa e che lo pone nell'obbligo di restituire il bene in caso d'inadempimento.
Nel contratto di comodato de quo (doc. 5 della ricorrente) è stato espressamente previsto che lo stesso - “gratuito ad uso abitativo” - veniva accettato dal sig. “per sé, i suoi parenti, ed affini Controparte_2 abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa” (art. 1), con la precisazione, all'art. 3, di “espresso divieto al comodatario cedere il contratto senza il consenso scritto dei comodanti ed inoltre il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione e pertinenze e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate”.
All'art. 6 veniva altresì previsto che “il silenzio o l'acquiescenza dei comodanti al mutamento di destinazione d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario”, nonché (art. 10) che “qualunque altra modifica al
9 presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto”.
7.3 Ciò premesso, nella specie occorre tener conto che la non ha Pt_1 affatto posto in discussione il fatto, da ritenersi pertanto pacifico, che l'immobile nel corso degli anni – dall'epoca di efficacia del contratto (2016) alla data di deposito del ricorso in primo grado ed ancora all'attualità – abbia sempre avuto e mantenuto la specifica destinazione di abitazione familiare, ossia un utilizzo univocamente finalizzato alle esigenze della famiglia nucleare del figlio dell'appellante. Infatti nell'appartamento in questione la parte appellata e i figli minori di 12 anni e Persona_3 Persona_4 di 8 anni, nipoti dell'appellante) hanno continuato (e continuano)
[...] ad abitare senza soluzione di continuità anche a seguito della separazione personale dei coniugi, anche in forza di provvedimenti giudiziali (vd. doc. 6 della sig.ra nonché pag. 2 sia del ricorso in appello che del ricorso Pt_1 di primo grado e doc. 4 della ). Controparte_1
La casa familiare è il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini dei singoli componenti del nucleo familiare, centro di aggregazione e di unificazione, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare che, in ragione dei caratteri di stabilità
e continuità che ne costituiscono l'essenza, si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza.
Nella fattispecie in esame non ricorre alcun indizio di provvisorietà e incertezza, considerato, da una lato, che la durata del contratto di comodato
è stata stabilita in 20 anni (art. 2, doc. 5, con la precisazione ulteriore che
“il contratto è rinnovabile tacitamente salvo urgenti ed impreviste necessità dei comodanti i quali ne potranno richiedere la restituzione in qualsiasi momento previo preavviso”) e, dall'altro, che il contratto è stato in ogni caso destinato a garantire il godimento del bene dai membri della famiglia, così come tutt'ora in essere, attesa la permanenza nell'immobile dei minori e della – legittimata passiva nel presente giudizio e così Controparte_1 evocata dalla stessa appellante.
10 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.” (Cass. SS.UU.
n. 13603/2004; vd. anche Cass. 3553/2017 e Cass. 13716/2017). E' stato pertanto affermato che tale soluzione è funzionalmente idonea a garantire l'efficacia temporale al provvedimento di assegnazione senza frustrare la fondamentale esigenza di tutela della prole e senza comportare una privazione del potere di disporre del proprietario (del bene gratuitamente concesso in godimento) assoluta o per un tempo potenzialmente lungo, e ciò ancor più nel caso in esame in quanto la stessa durata stabilita contrattualmente (20 anni) ha evitato profili di turbativa o snaturato gli obblighi contrattuali (con distrazione non consensuale del bene dalle finalità negoziali ad libitum) e derivanti dalla legge.
7.4 In tal senso, il disposto ex art. 1809 c.c. – applicabile nell'ipotesi di termine determinabile per relationem ma anche, e a maggior ragione, nella fattispecie in esame ove è stata concordata una durata ventennale a far data dal 01/01/2016 - afferisce al comodato sorto con la pattuizione di un tempo determinato o per un uso che consente di individuarne la scadenza, ponendo perciò il comodante nella posizione di poter esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di urgente ed imprevisto bisogno, da accertare come serio, non voluttuario od artificiosamente indotto e fermo restando che solo la prova di un sopravvenuto
11 peggioramento delle condizioni economiche avrebbe potuto giustificare la restituzione del bene anche ai fini della vendita, legittimando la comodante a riavere l'immobile, anche laddove originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
In primo grado la aveva allegato anche una situazione Pt_1 sopravvenuta tale da giustificare la restituzione immediata, che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata (così la motivazione della sentenza impugnata sul punto: “la Sig.ra ha, infine, allegato che “si evidenzia che nel Pt_1 periodo di lock-down, determinato dalla nota pandemia Covid, e della successiva crisi energetica e dei mercati dovuta allo scoppio delle recenti guerre, la sig.ra che insieme al marito esercita il commercio di Pt_1 mangime per animali, ha avuto un drastico calo delle entrate (doc. 20) che
l'ha costretta ad erodere tutti i risparmi di una vita e a sottrarre all'azienda le liquidità necessarie per l'acquisto di beni e il pagamento dei fornitori. A causa di una tale grave crisi pandemica, della guerra Russia/Ucraina e dell'abnorme rialzo dei prezzi e dell'inflazione, la sig.ra non riesce Pt_1 più a far fronte alle necessità proprie e dell'azienda e necessita di liberare il capitale investito nell'immobile, come più volte espresso alla signora
[...]
anche da ultimo in sede di mediazione”. La deduzione, tuttavia, CP_1 appare generica ed improntata al richiamo di eventi notori, senza che sia stata documentata la situazione di grave difficoltà economica in cui verserebbe la Sig.ra e che la legittimerebbe, quindi, alla richiesta Pt_1 di immediata restituzione del bene concesso in godimento. Invero, la parte ricorrente si è limitata ad un generico richiamo della documentazione depositata in allegato sub 20, senza che vi sia stata una compiuta e precisa ricostruzione dell'attuale situazione finanziaria e patrimoniale della Sig.ra
che potesse qualificarsi alla stregua di una grave precarietà. Dalle Pt_1
DDR, peraltro, si evince che i redditi della Sig.ra negli anni 2021- Pt_1
2023 non hanno subito gravi flessioni, attestandosi su importi dignitosi” - pag. 12 della sentenza).
12 Orbene, detta statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, né
l'appellante ha riproposto in questo grado l'allegazione circa fatti sopravvenuti idonei a giustificare, ex art.1809 c.c., l'urgente e imprevisto bisogno di avere la restituzione dell'appartamento prima della scadenza del termine contrattuale (20 anni).
In questo contesto, dunque, va rimarcato che l'appellante non solo non adduce fatti sopravvenuti di rilevanza nel senso appena indicato, ma neppure adduce che il godimento della casa familiare è venuto meno, anche, se del caso, perché impedito oppure quantomeno ostacolato dagli inadempimenti denunciati. Infatti, la comodante non deduce affatto (e chiede di provare) che l'assegnataria non vi abitava con i figli o cessava di abitarvi stabilmente, anzi è la stessa comodante a confermare detta circostanza fattuale, che è coerente con la qualificazione del titolo fondante quel godimento, parimenti incontroverso, peraltro in conformità a quanto disposto dal Giudice della famiglia.
In altri termini, l'appellante allega condotte della comodataria assunte, a suo dire, in violazione degli obblighi contrattuali sotto i vari profili di cui si
è detto e chiede la restituzione dell'immobile, senza tuttavia spiegare come detta prospettazione possa ravvisarsi compatibile con l'incontroversa circostanza che l'appartamento è sempre stato abitato ed è tuttora abitato dai nipoti dell'appellante (minori) e dalla loro madre, odierna appellata, anche in virtù di un provvedimento giudiziale.
7.5 Tanto precisato, con riguardo ai profili di doglianza denunciati, ritiene il
Collegio che siano in ogni caso infondate e in parte inammissibili le censure sulla omessa/erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa in ordine al dedotto esercizio di attività imprenditoriale da parte della comodataria ed in merito all'asserita locazione/sub comodato alla . Le doglianze Per_1 sulle risultanze testimoniali ed istruttorie si palesano più lumeggiate che basate su concrete e specifiche censure alla motivazione del Tribunale, che il Collegio condivide in quanto appare corretta, coerente e lineare, priva di contraddizioni e criticità, ancor più considerando l'occasionalità e
13 temporaneità dei fatti addotti (periodi di pochi mesi per la dedotta sublocazione ovvero risalenti al biennio 2018-2019 per l'asserita “gestione dell'asilo”, tra l'altro, quest'ultima, ben nota all'ex coniuge e figlio dell'odierna appellante).
Nello specifico, quanto alla “gestione dell'asilo”, come puntualmente precisato dal primo Giudice, che ha in dettaglio e correttamente scrutinato le risultanze testimoniali (cfr. testi , e ) Tes_1 Testimone_2 Tes_3
e documentali (pag. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), va rimarcato che i fatti sarebbero avvenuti negli anni 2018- 2019, cioè a distanza di almeno 4 anni dal deposito del ricorso e addirittura prima della separazione consensuale dei coniugi, omologata il 16-12-2019 (doc. 4 Da CP_1
). Il Tribunale ha inoltre rimarcato che lo aveva sempre
[...] CP_2 conservato buoni rapporti con la madre, odierna appellante, “era a conoscenza delle attività che la Sig.ra esercitava Controparte_1 nell'immobile, dove del resto egli viveva, e che, come riferito dalla teste
, l'attività del “gruppo informale genitori” era nota ai membri della Tes_4 famiglia” (pag. 5 sentenza). Il Tribunale ha quindi ritenuto non provato l'esercizio di una stabile attività imprenditoriale organizzata da parte della comodataria ed ha escluso che “ abbia serbato un Controparte_1 contegno improntato all'abuso nel godimento nell'immobile ed alla distrazione non consensuale del bene rispetto alle finalità di cui al contratto di comodato”. Questa Corte condivide il giudizio così espresso, basato sul compendio probatorio e neppure efficacemente criticato dall'appellante.
Circa la lamentata locazione/sub comodato alla , la testimonianza Per_1 di quest'ultima, che occupò il piano terra per sei-sette mesi, può ritenersi attendibile, in quanto scevra da incoerenze e contraddizioni, e per contro l'appellante non ha fornito puntuali riscontri di senso contrario. Inoltre le censure della non si confrontano compiutamente con il percorso Pt_1 argomentativo del Tribunale, secondo cui “l'ospitalità transitoria per ragioni di amicizia non contrasta con la destinazione dell'immobile a casa familiare/civile abitazione, né con l'obbligo di destinare la casa a stabile
14 abitazione del solo comodatario e dei familiari” ovvero che “la destinazione dell'immobile a casa dei figli e, più in generale, del nucleo familiare della odierna resistente non costituisce grave inadempimento rispetto al contratto di comodato in allora stipulato dalla Sig.ra ed al relativo Pt_1 oggetto” (pagg. 8 - 9 della sentenza).
In ordine alla frequentazione della con il nuovo Controparte_1 compagno, la stessa ha evidenziato che “nessuno degli elementi Pt_1 caratterizzanti l'unione more-uxorio sopra riportati è stato provato in causa”
(pag. 19 del ricorso in appello), con ciò acclarando anche sotto tale aspetto l'occasionalità ed irrilevanza ai fini invocati della suddetta circostanza.
In conclusione, da un lato è pacifico il dato oggettivo della permanenza della destinazione del bene a casa familiare finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i componenti della comunità familiare che ivi abitano stabilmente e con continuità, in esecuzione, tra l'altro, di un provvedimento giurisdizionale di l'assegnazione dell'abitazione alla
[...]
con i figli minori (circostanza che ad oggi permane e che, come CP_3 ripetutamente rimarcato, non è stata contestata dalla nel Pt_1 gravame), e dall'altro lato, in ogni caso, non è stata dimostrata la sussistenza di un'attività distrattiva dell'uso abitativo del bene da parte della comodataria nei limiti contrattualmente previsti, sicché le doglianze non possono essere accolte.
8. Con il quarto motivo (pagg. 21 – 24) la ha censurato il capo Pt_1 della pronuncia relativo alla mancanza di manutenzione ordinaria del bene e all'omessa conservazione dello stesso sulla base di una relazione tecnica di parte (doc. 10, oltre al richiamo alla corrispondenza tra i difensori delle parti in ordine alla rimozione di una stufa, cfr. doc. 18, prodotta in primo grado).
Si osserva che una CTP costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico (veicolando una mera manifestazione di scienza), priva di autonomo valore probatorio, potendo al più assurgere a mero elemento indiziario soggetto a valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. n.
15 5362/2025), che ad essa non può essere vincolato al di là di un eventuale libero convincimento, né essendo tenuto il giudicante a dar corso a CTU
(che non può sopperire alle carenze probatorie, il cui onere incombe esclusivamente sulle parti in causa), tra l'altro neppure chiesta dalla in primo grado, né in appello. Pt_1
8.1 Il richiamo alle osservazioni tecniche prodotte dalla non può Pt_1 rappresentare da solo, in astratto, un valido supporto ad un'eventuale riforma della decisione del Tribunale sul punto (cfr. Cass. n. 34450/2022).
L'appellante non ha articolato una difesa basata su altri specifici riscontri e non ha compiutamente confutato la parte della sentenza in cui si afferma che “Non risultano provati, tuttavia, né l'epoca di installazione della stufa, che potrebbe essere avvenuta ad opera o con il consenso della proprietaria,
o – in ogni caso – in tempo ormai risalente, né l'attuale effettivo utilizzo. La deduzione circa la carente manutenzione ordinaria dell'immobile appare generica, né – peraltro – è stato richiesto l'espletamento di CTU teso a verificare le condizioni del bene. Si osserva, d'altro canto, che la CTU non avrebbe comunque potuto sopperire alla genericità dell'allegazione … Più nello specifico, si evidenzia che le foto depositate unitamente alla consulenza di parte non denotano un immobile in condizioni di cattiva manutenzione, ma consentono solo di verificare che parte del piano terra dell'immobile è ancora al grezzo” (pagg. 9 – 10 della sentenza) ed ancora
“Quanto al pluviale, poi, non pare trattarsi di una circostanza di rilievo ai fini di ravvisare un inadempimento della comodataria, potendo peraltro identificarsi tale dato anche con una situazione derivante da vetustà o caso fortuito. Con riguardo alle ulteriori asserite problematiche, invece, non vi è adeguato riscontro circa la riconducibilità delle stesse alla carenza di manutenzione ordinaria, poiché – in particolare – la muffa (cfr. fotografie a
p. 8 e 9 della CTP) potrebbe attribuirsi anche a carenze o vizi strutturali dell'immobile, la cui sussistenza o risoluzione rientrerebbe nell'ambito di responsabilità del comodante, in quanto attinente ad interventi e spese di natura straordinaria. Inoltre, dal riscontro delle fotografie riportate a p. 6 e
16 7 della CTP non emerge un immobile in uno stato decadente ovvero trasandato, se si esclude il limitato alone nero che si vede nella fotografia relativa alla canna fumaria” (pag. 11 della sentenza).
La valutazione delle risultanze della CTP effettuata dal Tribunale, puntuale e basata su quanto si evince dalle fotografie in atti, è condivisa da questa
Corte e, pertanto, il motivo va rigettato.
9. Ritiene infine la Corte che anche il quinto motivo di gravame (pagg. 24
– 26), con il quale l'appellante ha sostenuto che l'appellata avrebbe impedito l'accesso all'immobile alla proprietà, sia infondato e in parte inammissibile. Al riguardo si osserva che l'appellante ha ben potuto far accedere all'appartamento il proprio tecnico, tanto da consentirgli la stesura della relazione peritale, sicché quest'ultimo senz'altro ha avuto la possibilità di entrare nei luoghi di causa senza preclusioni. La censura è generica nella parte in cui si risolve in una mera riproposizione delle difese già formulate in primo grado, senza una critica compiuta e pertinente alla motivazione della sentenza. Il lamentato inadempimento, peraltro, era allegato in relazione a sporadici episodi – “tre occasioni nel corso di oltre 3-4 anni” come riportato in sentenza, pag. 11, e non confutato dalla ricorrente – quindi non tali da rappresentare “un inadempimento di gravità tale da incidere sulla prosecuzione del comodato. In altri termini, non emergerebbe alcun profilo di adempimento grave, secondo un giudizio che tenga conto dei contrapposti interessi delle parti”, come correttamente osservato dal
Giudice di primo grado.
10. In conclusione l'appello va respinto, restando assorbita ogni altra questione e istanza, anche istruttoria, valutata la completezza del compendio probatorio all'esito delle risultanze testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ribadita l'irrilevanza e l'inammissibilità dei capitoli di prova non ammessi dal Tribunale (cfr. anche pag.n.8 della sentenza impugnata).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della , applicando i valori previsti Controparte_1
17 dallo scaglione di riferimento (indeterminabile, liquidazione a valore medio), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali nei confronti dello che si è costituito tardivamente in giudizio (il 10-9-2025) e che CP_2 non ha svolto difese di merito volte a contrastare l'iniziativa giudiziale intrapresa dalla comodante, né ha svolto difese nei confronti dell'altra appellata.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di
, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali (15%) ed accessori di legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
La Presidente est.
LO IS
18