Art. 26. Operatori subacquei e iperbarici professionali 1. Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, e' fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981 .
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1 , 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9 , limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026 , limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981 .
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1 , 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9 , limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026 , limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".