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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON RE - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1142999 - 22509440 - 31246 BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , con ricorso telematico, impugna l'ingiunzione di pagamento n. 22509440 di euro 56,06 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta il 28.08.2024
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva. Rileva che gli Enti impositori non hanno in alcun modo provato la qualità di erede della sig.ra Ricorrente_1, il che rende peraltro anche la notifica delle ingiunzioni radicalmente nulla. Evidenzia che l'immobile per il quale viene richiesto il contributo è intestato alla (defunta) sig.ra Nominativo_1. Dopo la morte della titolare, pertanto, l'eventuale debito si sarebbe dovuto trasferire agli eredi, nello specifico i figli superstiti, tra i quali figura il sig. Nominativo_2, nato a [...] il Data nascita_1. Dopo il decesso della intestataria, avvenuto nel lontano 2016, tutti gli eredi procedevano a rinunciare all'eredità. La sig.ra Ricorrente_1, odierna ricorrente, è la moglie del sig. Nominativo_2, e pertanto non ha alcuna discendenza dalla de cuius, nei confronti della quale è un mero affine, ai sensi dell'art. 78 c.c.. Assume che i resistenti avrebbero dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, dapprima chiamare all'eredità gli eventuali ulteriori eredi della sig.ra Nominativo_1 e successivamente procedere a richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente, in caso di mancanza di ulteriori parenti entro il sesto grado. Ciò non hanno fatto ma hanno accollato alla sig.ra
Ricorrente_1 la qualità di erede per rappresentazione del marito, in aperta violazione del dettato codicistico. La rappresentazione, infatti, può avvenire solo verso i discendenti in linea retta, essendo gli affini esclusi dall'asse ereditario. La sig.ra Ricorrente_1 sarebbe stata erede solo nel caso in cui il marito avesse accettato l'eredità della madre, cosa non verificatasi, e fosse successivamente morto anche lui. Eccepisce che avendo Nominativo_2 ritualmente rinunciato all'eredità della madre, il tributo di cui si discute non è mai giunto nella sua disponibilità
e non è pertanto trasferibile al suo coniuge.
2. Eccezione di prescrizione dei crediti portati in esecuzione;
decadenza dall'esercizio dell'azione. Assume che le pretese dell'Ente e dell'agente impositore sono ormai inesorabilmente prescritte, il che comporta la nullità della richiesta di pagamento anche nel merito.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di:
1) Annullare, per i motivi di cui in premessa, la ingiunzione di pagamento n. 22509440 di euro 56,06 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta il 28.08.2024, per difetto di legittimazione passiva ovvero, in via subordinata, per intervenuta prescrizione della pretesa;
2) In via subordinata, ridurre gli importi richiesti contenendoli nel solo tributo dovuto, in ossequio al dettato legislativo in tema di intrasmissibilità agli eredi di sanzioni amministrative e tributarie;
3) Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.
Avanza istanza di sospensione assorbita dalla presente decisione
Non si costituisce in giudizio Consorzio di Bonifica ON RE mentre provvede a farlo Area Srl – società unipersonale, rilevando che in seguito alle istanze della ricorrente, Area Srl – società unipersonale procedeva ad emettere in data 03/12/2024 l'annullamento dell'atto opposto) così come richiesto dal ricorrente.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 dlgs 546/1992; compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie nelle quali insiste nella condanna delle controparti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio in favore della ricorrente
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente insiste per la cessata materia del contendere con condanna alle spese. Il difensore di Area Srl si associa alla richiesta di parte ricorrente con compensazione delle spese. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado in composizione monocratica prendendo atto, della richiesta formulata dalla parte convenuta di cessata materia del contendere (C.M.C.), nonché della produzione documentale dalla quale si evince che l'Ufficio adito, successivamente notifica del ricorso, ha provveduto, all'annullamento della cartella impugnata, risultando cessata la materia del contendere, dichiara l'estinzione del processo per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Pertanto, per le considerazioni che precedono deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese deve rilevarsi che parte ricorrente insiste nella liquidazione delle spese.
Ciò posto, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione per il quale “Qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Pertanto,
è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.” (cass. Sez. II civ. 5555/16)
Si rileva che solo dopo la notifica del ricorso ed alla iscrizione a ruolo dello stesso Area ha provveduto allo sgravio.
Quanto alle spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ex art.46, terzo comma, Dlgs 546/92 li pone a carico della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione Monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna quanto Area SRL, al pagamento, in favore della ricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 233,00 più spese forfettarie del 15 %, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON RE - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1142999 - 22509440 - 31246 BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , con ricorso telematico, impugna l'ingiunzione di pagamento n. 22509440 di euro 56,06 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta il 28.08.2024
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva. Rileva che gli Enti impositori non hanno in alcun modo provato la qualità di erede della sig.ra Ricorrente_1, il che rende peraltro anche la notifica delle ingiunzioni radicalmente nulla. Evidenzia che l'immobile per il quale viene richiesto il contributo è intestato alla (defunta) sig.ra Nominativo_1. Dopo la morte della titolare, pertanto, l'eventuale debito si sarebbe dovuto trasferire agli eredi, nello specifico i figli superstiti, tra i quali figura il sig. Nominativo_2, nato a [...] il Data nascita_1. Dopo il decesso della intestataria, avvenuto nel lontano 2016, tutti gli eredi procedevano a rinunciare all'eredità. La sig.ra Ricorrente_1, odierna ricorrente, è la moglie del sig. Nominativo_2, e pertanto non ha alcuna discendenza dalla de cuius, nei confronti della quale è un mero affine, ai sensi dell'art. 78 c.c.. Assume che i resistenti avrebbero dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, dapprima chiamare all'eredità gli eventuali ulteriori eredi della sig.ra Nominativo_1 e successivamente procedere a richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente, in caso di mancanza di ulteriori parenti entro il sesto grado. Ciò non hanno fatto ma hanno accollato alla sig.ra
Ricorrente_1 la qualità di erede per rappresentazione del marito, in aperta violazione del dettato codicistico. La rappresentazione, infatti, può avvenire solo verso i discendenti in linea retta, essendo gli affini esclusi dall'asse ereditario. La sig.ra Ricorrente_1 sarebbe stata erede solo nel caso in cui il marito avesse accettato l'eredità della madre, cosa non verificatasi, e fosse successivamente morto anche lui. Eccepisce che avendo Nominativo_2 ritualmente rinunciato all'eredità della madre, il tributo di cui si discute non è mai giunto nella sua disponibilità
e non è pertanto trasferibile al suo coniuge.
2. Eccezione di prescrizione dei crediti portati in esecuzione;
decadenza dall'esercizio dell'azione. Assume che le pretese dell'Ente e dell'agente impositore sono ormai inesorabilmente prescritte, il che comporta la nullità della richiesta di pagamento anche nel merito.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di:
1) Annullare, per i motivi di cui in premessa, la ingiunzione di pagamento n. 22509440 di euro 56,06 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta il 28.08.2024, per difetto di legittimazione passiva ovvero, in via subordinata, per intervenuta prescrizione della pretesa;
2) In via subordinata, ridurre gli importi richiesti contenendoli nel solo tributo dovuto, in ossequio al dettato legislativo in tema di intrasmissibilità agli eredi di sanzioni amministrative e tributarie;
3) Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.
Avanza istanza di sospensione assorbita dalla presente decisione
Non si costituisce in giudizio Consorzio di Bonifica ON RE mentre provvede a farlo Area Srl – società unipersonale, rilevando che in seguito alle istanze della ricorrente, Area Srl – società unipersonale procedeva ad emettere in data 03/12/2024 l'annullamento dell'atto opposto) così come richiesto dal ricorrente.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art 46 dlgs 546/1992; compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie nelle quali insiste nella condanna delle controparti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio in favore della ricorrente
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente insiste per la cessata materia del contendere con condanna alle spese. Il difensore di Area Srl si associa alla richiesta di parte ricorrente con compensazione delle spese. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado in composizione monocratica prendendo atto, della richiesta formulata dalla parte convenuta di cessata materia del contendere (C.M.C.), nonché della produzione documentale dalla quale si evince che l'Ufficio adito, successivamente notifica del ricorso, ha provveduto, all'annullamento della cartella impugnata, risultando cessata la materia del contendere, dichiara l'estinzione del processo per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)
Pertanto, per le considerazioni che precedono deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese deve rilevarsi che parte ricorrente insiste nella liquidazione delle spese.
Ciò posto, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione per il quale “Qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Pertanto,
è immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.” (cass. Sez. II civ. 5555/16)
Si rileva che solo dopo la notifica del ricorso ed alla iscrizione a ruolo dello stesso Area ha provveduto allo sgravio.
Quanto alle spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ex art.46, terzo comma, Dlgs 546/92 li pone a carico della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione Monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna quanto Area SRL, al pagamento, in favore della ricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 233,00 più spese forfettarie del 15 %, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico Dott. Vincenzo Capomolla