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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
2133 /2024
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2133/ 2024 promossa da:
CP_1
CON AVVOCATO NO LL OS
CONTRO
CP_2
CON AVVOCATO DE UC DO
RA IA
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER L'INTIMANTE CP_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula o statuizione, accertare e dichiarare
l'inadempimento di RA IA ed nel pagamento di canoni ed oneri oggetto del contratto CP_2
inter partes; per l'effetto, pronunciare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 01.12.22, registrato in data 26.12.22 al n. 016183-serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in San Giuliano Milanese (MI), alla Via Marco Polo n. 8, al piano rialzato, costituita da due appartamenti comunicanti con doppio ingresso, n. 5 locali, doppi servizi e due cucine, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, mappale 124, sub. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 2,5, rendita € 154,94, ed al foglio 9, mappale 124, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 6, rendita € 449,32; conseguentemente, condannare RA IA ed al rilascio dell'unità immobiliare oggetto del CP_3
contratto di locazione come sopra meglio specificato, con espressa richiesta che il termine per il rilascio sia quanto più possibile ridotto, alla luce dell'inadempimento protrattosi per oltre un anno;
inoltre, condannare RA IA ed , in via solidale, al pagamento in favore di CP_3 CP_1
dell'importo dovutogli a titolo di canoni ed oneri ad oggi maturati, pari ad € 21.000,00, oltre all'importo di canoni ed oneri a scadere sino alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della fase sommaria del presente giudizio, della mediazione obbligatoria e della presente fase di merito, come da nota spese che si produce.
CONCLUSIONI PER L'INTIMATA GH LA
Nel merito Concedere alla sig.ra il c.d. termine massimo per il rilascio dell'alloggio allo scopo CP_2
di consentirgli di reperire altra abitazione idonea
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio RA IA e esponendo che gli intimati conducevano un CP_1 CP_2
immobile ad uso abitativo e si erano resi morosi nel pagamento dei canoni e delle spese relativi ai mesi di aprile e maggio 2024 per un totale di Euro 3.000,00. Chiedeva convalidarsi sfratto per morosità con ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e scadere sino al rilascio.
La convenuta si costituiva in giudizio;
non si perfezionava il contraddittorio nei confronti del CP_2
convenuto RA in quanto i reiterati tentativi di notificare l'atto di intimazione non andavano a buon fine risultando lo stesso sconosciuto/irreperibile sia presso l'indirizzo anagrafico, coincidente con l'immobile locato, sia presso qualsiasi altro domicilio noto.
Il Giudice disponeva quindi la conversione del rito con assegnazione di termini per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione e l'integrazione delle difese.
Il convenuto RA, cui veniva ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio sommario e l'ordinanza di conversione del rito, non si costituiva e ne seguiva la dichiarazione di contumacia;
l'attore e la convenuta depositavano memoria integrativa;
quest'ultima faceva richiesta di termine di grazia, disattesa dal CP_2
Giudice in quanto ritenuta tardiva e comunque non accoglibile nel merito stante l'ammissione della stessa convenuta di non disporre dei mezzi per far fronte al pagamento dei canoni maturati.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 16/5/2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza.
MOTIVI
Tra le parti è stato concluso un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, avente ad oggetto un immobile sito in San Giuliano Milanese via Marco Polo 8 costituito da due appartamenti comunicanti, per il canone annuo di Euro 16.800,00, oltre al rimborso degli oneri condominiali pari a 100,00 euro mensili da corrispondersi in dodici rate anticipate con scadenza il primo giorno di ciascun mese. L'attore attesta la persistenza e l'aggravamento della morosità che, in sede di precisazione delle conclusioni, quantifica in Euro 21.000,00, pari a quattordici mensilità (allega che i conduttori non pagano dal mese di aprile 2024).
La morosità non è contestata dalla convenuta a quale peraltro ne fa implicito riconoscimento con la CP_2
richiesta del termine per sanare.
Espone di trovarsi in difficoltà economica, godendo di un basso reddito familiare con numerosa prole a carico e di non essere in condizione di sostenere la spesa del canone ammontante ad Euro 1.500,00 mensili, dopo che il coinquilino RA ha lasciato l'immobile cessando di corrispondere la sua parte. Chiede termine massimo per il rilascio.
Quanto a RA, non costituito in giudizio, spettava allo stesso contrastare la domanda dell'attore con la prova dell'adempimento dell'obbligazione, secondo il principio enunciato da Cassazione con la nota sentenza. S.U. 30/10/2001 13533.
In conclusione: l'attore ha assolto l'onere della prova con la produzione in giudizio del contratto ad uso abitativo tra le parti, la morosità è acclarata e la domanda deve essere accolta.
Nella fattispecie deve trovare applicazione l'art. 5 L. 392/78 che nelle locazioni ad uso abitativo introduce un criterio legale che sottrae al Giudice la valutazione circa l'importanza dell'inadempimento stabilendo che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Il mancato pagamento del corrispettivo della locazione per oltre un anno comporta la dichiarazione di risoluzione del contratto con condanna dei convenuti al rilascio e al pagamento degli insoluti maturati e maturandi sino alla riconsegna.
L'istanza formulata dalla convenuta er la concessione del termine massimo per il rilascio al fine di CP_2
reperire altra idonea abitazione non può essere accolta.
In considerazione dell'ammontare dei canoni insoluti e dell'ampia proroga di cui di fatto la convenuta ha già goduto in ragione del tempo trascorso dall'istaurazione del giudizio, risalente al giugno del 2024, si ritiene congruo fissare per il rilascio il termine di mesi tre.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto per grave inadempimento dei convenuti intimati il contratto di locazione di cui è causa;
CONDANNA i convenuti e RA IA al rilascio dell'immobile sito in San Giuliano Milanese CP_2
via Marco Polo 8 in favore di parte attrice intimante;
VISTO l'art. 56 L. 392/78 fissa per il rilascio la data del 16/8/2025; CONDANNA i convenuti al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 21.000,00 per canoni e spese scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni e spese che verranno a scadere fino alla data del rilascio;
CONDANNA i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, Euro
488,42 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22.
Lodi, 16/05/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini