CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6032/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022929090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022929090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3933010 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- ATTO n. 5070195 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, tramite il suo difensore, impugnava cartella pagamento n 03420240022929090000- notificata a mezzo PEC in data 12.06.2024 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019-2021 per un importo complessivo €. 2.905,44, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza per conto della
Regione Calabria.
Lamentava la mancata notifica di atti presupposti, la prescrizione ovvero la decadenza della pretesa impositiva, la non debenza del credito erariale perché riferito all'omesso pagamento di tassa automobilistica per una serie di veicoli, in ordine ai quali questa Corte con sentenza n 2127/2020 del
13.1. 2020 annullava gli asseriti crediti per perdita di possesso degli autoveicoli e per sospensione bollo.
Si costituiva la società esattoriale che lamentava la carenza di legittimazione passiva in quanto estranea alla costituzione del titolo impositivo.
Si costituiva la regione Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la cartella di pagamento qui impugnata non risulta preceduta dalla notifica di atti prodromici.
In particolare Regione Calabria esclude la notifica di atti di accertamento per l'annualità 2021, specificando che la cartella qui impugnata rappresenta il primo atto di contestazione.
Non risulta, poi, in atti copia notificata dell'accertamento nr. 3933010 del 13/10/2021 raccomandata nr.61634948927 notificata il 01/03/2022, di cui alla cartella qui impugnata e riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Risultando la notifica della cartella via pec in data 12 giugno 2024 il credito tributario, quanto all'omesso pagamento per il 2019 è prescritto per essere decorso il termine triennale di riferimento.
Quanto agli altri crediti, il ricorso va accolto sotto un duplice profilo.
Da una parte insiste il contenuto della sentenza di questa Corte, sopra richiamata, che ha stabilito il mancato possesso di quei veicoli da parte del ricorrente in data certamente anteriore a quelle oggetto della pretesa erariale.
Dall'altra il contribuente ha in questa sede documentalmente provato il mancato possesso di quei veicoli. Sul punto controparte non ha fornito elementi di fatto idonei a scalfire le allegazioni attoree.
Consegue a ciò l'accoglimento del ricorso e la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese processuali.
Sul punto non possono accogliersi le richieste dell'DE di essere estromesso dal giudizio in quanto l'atto impugnato rappresenta il titolo impositivo, perché non preceduto da precedente accertamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. NN DE e regione Calabria in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duecento con distrazione se richiesta.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6032/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022929090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022929090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3933010 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- ATTO n. 5070195 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, tramite il suo difensore, impugnava cartella pagamento n 03420240022929090000- notificata a mezzo PEC in data 12.06.2024 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019-2021 per un importo complessivo €. 2.905,44, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza per conto della
Regione Calabria.
Lamentava la mancata notifica di atti presupposti, la prescrizione ovvero la decadenza della pretesa impositiva, la non debenza del credito erariale perché riferito all'omesso pagamento di tassa automobilistica per una serie di veicoli, in ordine ai quali questa Corte con sentenza n 2127/2020 del
13.1. 2020 annullava gli asseriti crediti per perdita di possesso degli autoveicoli e per sospensione bollo.
Si costituiva la società esattoriale che lamentava la carenza di legittimazione passiva in quanto estranea alla costituzione del titolo impositivo.
Si costituiva la regione Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la cartella di pagamento qui impugnata non risulta preceduta dalla notifica di atti prodromici.
In particolare Regione Calabria esclude la notifica di atti di accertamento per l'annualità 2021, specificando che la cartella qui impugnata rappresenta il primo atto di contestazione.
Non risulta, poi, in atti copia notificata dell'accertamento nr. 3933010 del 13/10/2021 raccomandata nr.61634948927 notificata il 01/03/2022, di cui alla cartella qui impugnata e riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Risultando la notifica della cartella via pec in data 12 giugno 2024 il credito tributario, quanto all'omesso pagamento per il 2019 è prescritto per essere decorso il termine triennale di riferimento.
Quanto agli altri crediti, il ricorso va accolto sotto un duplice profilo.
Da una parte insiste il contenuto della sentenza di questa Corte, sopra richiamata, che ha stabilito il mancato possesso di quei veicoli da parte del ricorrente in data certamente anteriore a quelle oggetto della pretesa erariale.
Dall'altra il contribuente ha in questa sede documentalmente provato il mancato possesso di quei veicoli. Sul punto controparte non ha fornito elementi di fatto idonei a scalfire le allegazioni attoree.
Consegue a ciò l'accoglimento del ricorso e la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese processuali.
Sul punto non possono accogliersi le richieste dell'DE di essere estromesso dal giudizio in quanto l'atto impugnato rappresenta il titolo impositivo, perché non preceduto da precedente accertamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. NN DE e regione Calabria in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duecento con distrazione se richiesta.