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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1520/2025 R.G. promossa da
.f. avv. SARA BISSOLI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come all'udienza del 21 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/02/2025, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Peschiera del Garda (VR) (atto n. 2 parte I) e sono genitori di (9 aprile 2019), (24 dicembre 2020) e (10 novembre Per_1 Per_2 Per_3
2022).
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e i provvedimenti consequenziali concernenti la prole ed i profili economici.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Il disinteresse del convenuto per i figli, che si manifesta nell'assenza di frequentazioni e di mantenimento e si è altresì tradotto nella mancata partecipazione attiva al processo, giustifica l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per la prole, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre.
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. La quantificazione deve tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e del fatto che lo stesso non contribuisce in alcun modo al mantenimento in via diretta, che grava integralmente sull'attrice. Si reputa congruo, pertanto, fissare l'assegno di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 a figlio), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
2 c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La domanda di assegno ex art. 156 comma 1 c.c. è stata rinunciata, sicché nulla si dispone sul punto.
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3. dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: febbraio 2025) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 (euro 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo
Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1520/2025 R.G. promossa da
.f. avv. SARA BISSOLI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come all'udienza del 21 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/02/2025, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Peschiera del Garda (VR) (atto n. 2 parte I) e sono genitori di (9 aprile 2019), (24 dicembre 2020) e (10 novembre Per_1 Per_2 Per_3
2022).
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e i provvedimenti consequenziali concernenti la prole ed i profili economici.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Il disinteresse del convenuto per i figli, che si manifesta nell'assenza di frequentazioni e di mantenimento e si è altresì tradotto nella mancata partecipazione attiva al processo, giustifica l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per la prole, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre.
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. La quantificazione deve tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e del fatto che lo stesso non contribuisce in alcun modo al mantenimento in via diretta, che grava integralmente sull'attrice. Si reputa congruo, pertanto, fissare l'assegno di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 a figlio), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass.
Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
2 c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La domanda di assegno ex art. 156 comma 1 c.c. è stata rinunciata, sicché nulla si dispone sul punto.
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3. dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: febbraio 2025) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 (euro 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo
Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
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