CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 786914 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in ricorso Resistente/Appellato: come in comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 febbraio 2025 l'avv. Ricorrente_1, nata a [...] il [...], residente in Luogo_2, in giudizio di persona, ha promosso azione al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n. 786914 notificata il 23.12.2024 emessa dalla SO.GE.T. s.
p.a., con sede in Pescara, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Monteodorisio e portante iscrizione a debito di complessivi € 1.908,04 per ICI, TARI, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, per il periodo dal 2009 al 2014.
A sostegno del ricorso ha dedotto, in primis, di non aver mai saputo, né di essere stata mai stata posta in condizione di sapere del proprio onere di presentare la dichiarazione della TARI. Nel merito ha eccepito la prescrizione estintiva delle obbligazioni tributarie concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la SO.GE.T. s.p.a. che ha resistito al ricorso evidenziando che la intimazione di pagamento era stata preceduta dalla regolare notificazione di otto precedenti ingiunzioni di pagamento nel lasso di tempo dal 6.2.2017 al 18.9.2018 e, infine, dalla notificazione dell'estratto della posizione debitoria n. 8155 del 31.5.2021 eseguita a mezzo posta elettronica certificata del 10 giugno 2021. Osservava, nel merito, che comunque la eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente era infondata in quanto cristallizzato l'intero debito di imposta per la evidente omessa contestazione degli atti precedenti la odierna intimazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso con favore e distrazione delle spese di giudizio.
Nella udienza camerale del 22 ottobre 2025 la controversia è stata indi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La piena ed effettiva conoscenza degli obblighi tributari, sia dichiarativi che di relativo pagamento, discende direttamente dalle norme di legge e non è quindi soggetta ad alcuno specifico onere di comunicazione informativa da parte degli enti pubblici.
Ciò premesso il solo motivo di censura sollevato dalla ricorrente attiene alla addotta prescrizione di imposte
TARI ed ICI per le annualità dal 2009 al 2014.
Il motivo è tuttavia infondato ove, al riguardo, si rifletta al fondamentale principio, costantemente affermato in giurisprudenza di vertice, secondo cui la eccezione di prescrizione del debito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato (ex pluris: Cass. Civ., Sez. V, Sent., 11/03/2025, n. 6436).
Nella fattispecie in esame la SO.GE.T. S.P.A. ha infatti prodotto, nel proprio fascicolo telematico, la copia delle singole ingiunzioni di pagamento e delle relative allegate cartoline o p.ec. che comprovano che, nel periodo nel lasso di tempo dal 6.2.2017 al 18.9.2018 e, infine, con la notificazione dell'estratto della posizione debitoria n. 8155 del 31.5.2021 eseguita a mezzo posta elettronica certificata del 10 giugno 2021, sono state eseguite le notifiche degli atti sottesi alla odierna intimazione di pagamento senza che gli stessi siano mai stati validamente contestati dalla stessa ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto e le spese legali, distratte in favore dei difensori della SO.GE.T. s.p.a., dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Giusitizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 153/2025 promosso da Ricorrente_1
contro
SO.GE.T. s.p.a., sede di Pescara, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 786914 notificata il 23.12.2024, così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della SO.GE.T. s.p.a., delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Chieti, 22 ottobre 2025. ll Giudice
TO AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 786914 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in ricorso Resistente/Appellato: come in comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 febbraio 2025 l'avv. Ricorrente_1, nata a [...] il [...], residente in Luogo_2, in giudizio di persona, ha promosso azione al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n. 786914 notificata il 23.12.2024 emessa dalla SO.GE.T. s.
p.a., con sede in Pescara, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Monteodorisio e portante iscrizione a debito di complessivi € 1.908,04 per ICI, TARI, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, per il periodo dal 2009 al 2014.
A sostegno del ricorso ha dedotto, in primis, di non aver mai saputo, né di essere stata mai stata posta in condizione di sapere del proprio onere di presentare la dichiarazione della TARI. Nel merito ha eccepito la prescrizione estintiva delle obbligazioni tributarie concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la SO.GE.T. s.p.a. che ha resistito al ricorso evidenziando che la intimazione di pagamento era stata preceduta dalla regolare notificazione di otto precedenti ingiunzioni di pagamento nel lasso di tempo dal 6.2.2017 al 18.9.2018 e, infine, dalla notificazione dell'estratto della posizione debitoria n. 8155 del 31.5.2021 eseguita a mezzo posta elettronica certificata del 10 giugno 2021. Osservava, nel merito, che comunque la eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente era infondata in quanto cristallizzato l'intero debito di imposta per la evidente omessa contestazione degli atti precedenti la odierna intimazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso con favore e distrazione delle spese di giudizio.
Nella udienza camerale del 22 ottobre 2025 la controversia è stata indi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La piena ed effettiva conoscenza degli obblighi tributari, sia dichiarativi che di relativo pagamento, discende direttamente dalle norme di legge e non è quindi soggetta ad alcuno specifico onere di comunicazione informativa da parte degli enti pubblici.
Ciò premesso il solo motivo di censura sollevato dalla ricorrente attiene alla addotta prescrizione di imposte
TARI ed ICI per le annualità dal 2009 al 2014.
Il motivo è tuttavia infondato ove, al riguardo, si rifletta al fondamentale principio, costantemente affermato in giurisprudenza di vertice, secondo cui la eccezione di prescrizione del debito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato (ex pluris: Cass. Civ., Sez. V, Sent., 11/03/2025, n. 6436).
Nella fattispecie in esame la SO.GE.T. S.P.A. ha infatti prodotto, nel proprio fascicolo telematico, la copia delle singole ingiunzioni di pagamento e delle relative allegate cartoline o p.ec. che comprovano che, nel periodo nel lasso di tempo dal 6.2.2017 al 18.9.2018 e, infine, con la notificazione dell'estratto della posizione debitoria n. 8155 del 31.5.2021 eseguita a mezzo posta elettronica certificata del 10 giugno 2021, sono state eseguite le notifiche degli atti sottesi alla odierna intimazione di pagamento senza che gli stessi siano mai stati validamente contestati dalla stessa ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto e le spese legali, distratte in favore dei difensori della SO.GE.T. s.p.a., dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Giusitizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. 153/2025 promosso da Ricorrente_1
contro
SO.GE.T. s.p.a., sede di Pescara, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 786914 notificata il 23.12.2024, così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della SO.GE.T. s.p.a., delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Chieti, 22 ottobre 2025. ll Giudice
TO AR