Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di conoscenza degli obblighi tributari

    La Corte ha affermato che la conoscenza degli obblighi tributari deriva direttamente dalla legge e non richiede specifici oneri di comunicazione da parte degli enti pubblici.

  • Rigettato
    Prescrizione delle obbligazioni tributarie

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata in sede di impugnazione di un atto successivo se gli atti precedenti, che hanno reso definitivo il debito, non sono stati contestati. La resistente ha prodotto prova della notifica di precedenti ingiunzioni di pagamento e dell'estratto della posizione debitoria, che non sono mai state contestate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
    Numero : 2
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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