CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1292/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
LM GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14964/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240166151577000 Nominativo_1 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162735952000 Nominativo_1 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 924/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso le cartelle di pagamento in epigrafe indicate , notificate n data 26.5.2025 per iva anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, rappresentando di aver proceduto allo sgravio per entrambe le cartelle di pagamento.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio da parte dell'Ufficio per entrambe le cartelle di pagamento impugnate in questa sede , come da documentazione in atti.
Le spese di giudizio vanno compensate , in considerazione dei motivi posti a base del provvedimento di sgravio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
LM GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14964/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240166151577000 Nominativo_1 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162735952000 Nominativo_1 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 924/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso le cartelle di pagamento in epigrafe indicate , notificate n data 26.5.2025 per iva anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, rappresentando di aver proceduto allo sgravio per entrambe le cartelle di pagamento.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio da parte dell'Ufficio per entrambe le cartelle di pagamento impugnate in questa sede , come da documentazione in atti.
Le spese di giudizio vanno compensate , in considerazione dei motivi posti a base del provvedimento di sgravio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.