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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte AL FF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MASSA CARRARA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in oggetto la Soc. I.C.A. Imposte AL FF S.r.l. ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.81/01/22, resa dalla ex CTP di Massa-Carrara all'udienza del 21 febbraio 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Soc. ricorrente Resistente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo ad imposta di PUBBLICITA' per l'annualità 2020.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi, la parte appellante ha eccepito che “I Giudici del Primo Grado, infatti, si sono basati sull'errato presupposto che le varie insegne devono essere misurate, non già singolarmente con i singoli arrotondamenti, ma come un unico mezzo pubblicitario con superficie complessiva arrotondata, risultando le stesse in connessione tra loro ex art 7, comma 5, D.Lgs. 507/93”. I
Diversamente argomentando la Soc. appellata ha affermato la correttezza del calcolo operato in sede di prime cure, di cui meglio in parte motiva.
Chiamata la causa all'odierna camera di consiglio, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta non fondato l'Appello.
Come correttamente ripostato nelle controdeduzioni, “La Concessionaria insiste nel voler assoggettare all'imposta di pubblicità quelle che sono insegne e vetrofanie “Resistente_1” collocate sulle vetrine dei locali che ospitano l'ufficio postale e che, riproducendo la denominazione dell'impresa che ivi svolge l'attività commerciale, indicano al pubblico la sede ove si svolge l'attività istituzionale della Ricorrente.
Ora, ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. 495/1992, le scritte in caratteri alfanumerici, eventualmente completate da simboli e marchi, installate presso la sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, che hanno la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica si definiscono come “insegne di esercizio”. A tali insegne è possibile applicare l'importante principio sancito dall'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993, il quale prevede, espressamente, che
“l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
A fondamento di tale tesi risulta depositata una perizia di parte che analizza, in concreto, ogni mezzo pubblicitario con la specifica dimensione che, nel complesso, non supera i limiti di legge.
Avverso tale prova (di parte ma comunque specifica) il soggetto impositore ipotizza che in virtù dell'arrotondamento al mq dei singoli mezzi pubblicitari, nel complesso si supererebbe il limite di esenzione stabilito in mq.
5. Sul punto la Risoluzione n.2/DF del 24 aprile 2004, punto 1, chiarisce che: “nel caso di pluralità di insegne l'arrotondamento previsto dal comma 2, del citato art. 7 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato - deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna.
Infatti, il comma 5 dell'art.
2-bis del d.l. 22 febbraio 2002. n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, richiede espressamente per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri quadrati deve essere effettuato sulla “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Tale principio è poi confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nelle controdeduzioni.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese di lite a favore della parte appellata in €. 250,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese di lite, a favore della parte appellata, in €. 250,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(AR EC)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte AL FF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MASSA CARRARA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in oggetto la Soc. I.C.A. Imposte AL FF S.r.l. ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.81/01/22, resa dalla ex CTP di Massa-Carrara all'udienza del 21 febbraio 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Soc. ricorrente Resistente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo ad imposta di PUBBLICITA' per l'annualità 2020.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi, la parte appellante ha eccepito che “I Giudici del Primo Grado, infatti, si sono basati sull'errato presupposto che le varie insegne devono essere misurate, non già singolarmente con i singoli arrotondamenti, ma come un unico mezzo pubblicitario con superficie complessiva arrotondata, risultando le stesse in connessione tra loro ex art 7, comma 5, D.Lgs. 507/93”. I
Diversamente argomentando la Soc. appellata ha affermato la correttezza del calcolo operato in sede di prime cure, di cui meglio in parte motiva.
Chiamata la causa all'odierna camera di consiglio, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta non fondato l'Appello.
Come correttamente ripostato nelle controdeduzioni, “La Concessionaria insiste nel voler assoggettare all'imposta di pubblicità quelle che sono insegne e vetrofanie “Resistente_1” collocate sulle vetrine dei locali che ospitano l'ufficio postale e che, riproducendo la denominazione dell'impresa che ivi svolge l'attività commerciale, indicano al pubblico la sede ove si svolge l'attività istituzionale della Ricorrente.
Ora, ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. 495/1992, le scritte in caratteri alfanumerici, eventualmente completate da simboli e marchi, installate presso la sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, che hanno la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica si definiscono come “insegne di esercizio”. A tali insegne è possibile applicare l'importante principio sancito dall'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 507/1993, il quale prevede, espressamente, che
“l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
A fondamento di tale tesi risulta depositata una perizia di parte che analizza, in concreto, ogni mezzo pubblicitario con la specifica dimensione che, nel complesso, non supera i limiti di legge.
Avverso tale prova (di parte ma comunque specifica) il soggetto impositore ipotizza che in virtù dell'arrotondamento al mq dei singoli mezzi pubblicitari, nel complesso si supererebbe il limite di esenzione stabilito in mq.
5. Sul punto la Risoluzione n.2/DF del 24 aprile 2004, punto 1, chiarisce che: “nel caso di pluralità di insegne l'arrotondamento previsto dal comma 2, del citato art. 7 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato - deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna.
Infatti, il comma 5 dell'art.
2-bis del d.l. 22 febbraio 2002. n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, richiede espressamente per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri quadrati deve essere effettuato sulla “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Tale principio è poi confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nelle controdeduzioni.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese di lite a favore della parte appellata in €. 250,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese di lite, a favore della parte appellata, in €. 250,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(AR EC)