Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Piva, Stefano Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della determina n. -OMISSIS- del 5 settembre 2023 del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Emilia Romagna, avente ad oggetto il non accoglimento dell'istanza presentata dal Maresciallo aiutante -OMISSIS- “-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto o provvedimento, comunque, connesso, dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina n. -OMISSIS- del 5 settembre 2023 del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Emilia Romagna, avente ad oggetto il non accoglimento dell'istanza presentata dal «Maresciallo aiutante -OMISSIS- “95176».
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza, costituitisi in giudizio il 15 novembre 2023, in adempimento dell’ordinanza presidenziale n. 263 del 15 ottobre 2025 – con cui si era chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio – hanno depositato in data 3 dicembre 2025 la nota del Comando Regionale Guardia di Finanza 12 novembre 2025 prot. 372681 documentando il sopraggiunto accoglimento di successiva analoga istanza del ricorrente.
Con memoria depositata in giudizio il 23 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione, ai fini della progressione di carriera, nonostante l’intervenuto provvedimento favorevole di accoglimento della nuova istanza (determinazione n. 122001 del 10 aprile 2025).
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene alla dedotta illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS- del 5 settembre 2023 del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Emilia Romagna, recante il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente - Maresciallo aiutante del Corpo - per la concessione della cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare irrogatagli in data 25 febbraio 2021 (giorni 2 di “consegna semplice”).
Con l’unico motivo di ricorso “ Eccesso di potere per manifesta illogicità. Irrazionalità. Irragionevolezza. Manifesto travisamento dei fatti. Difetto assoluto di motivazione. Conseguente violazione dell’art. 1369 del D.Lgs. n. 66/2010 ” l’esponente lamenta che il Comandante regionale con valutazione autonoma, in modo contraddittorio e illogico rispetto ai pareri favorevoli resi dai Comandanti sottordinati, abbia fornito motivazione apodittica e non circostanziata delle ragioni del diniego in violazione della norma invocata e della relativa circolare ministeriale applicativa.
Secondo la tesi attorea, l’art. 1369 del D.Lgs. n. 66/2010, da leggersi alla luce della circolare ministeriale applicativa, consente di ritenere i pareri prescritti quali valutazioni particolarmente qualificate poiché provenienti dai superiori gerarchici che conoscono nello specifico il militare e, quindi, sono in grado di offrire una compiuta valutazione globale della sua condotta; il ricorrente richiama, in particolare, il passaggio della citata circolare laddove è precisato che “ nella valutazione delle istanze, si terrà conto dei pareri espressi, controllando la scrupolosa applicazione dei criteri di cui alle presenti disposizioni, con particolare riguardo alla corrispondenza dei giudizi con le qualifiche risultanti dalla documentazione caratteristica e con gli altri elementi oggettivi a disposizione ”.
L’esponente lamenta, quindi, che il Comandante regionale non ha dimostrato di avere piena contezza dei pareri favorevoli espressi dai superiori gerarchici del richiedente, così specificati:
- in data 4 aprile 2023 il Comandante della Sezione ha redatto il prescritto parere evidenziando che “ dopo avere esaminato i requisiti oggettivi e soggettivi dell’istante e valutata nel complesso la sua personalità, con specifico riguardo all’accertamento dell’effettivo recupero disciplinare, esprime parere “FAVOREVOLE” all’accoglimento dell’istanza stessa ”;
- in data 5 aprile 2023 il Comandante del Gruppo ha redatto il prescritto parere evidenziando che “ dopo avere esaminato i requisiti oggettivi e soggettivi dell’istante e valutata nel complesso la sua personalità, con specifico riguardo all’accertamento dell’effettivo recupero disciplinare, esprime parere “FAVOREVOLE” all’accoglimento dell’istanza stessa ”;
- in data 5 aprile 2023 il Comandante del Nucleo ha redatto il prescritto parere evidenziando che “ dopo avere esaminato i requisiti oggettivi e soggettivi dell’istante e valutata nel complesso la sua personalità, con specifico riguardo all’accertamento dell’effettivo recupero disciplinare, esprime parere “FAVOREVOLE ” all’accoglimento dell’istanza stessa ”;
- in data 2 maggio 2023 il Comandante Provinciale ha redatto il prescritto parere evidenziando che “ ritenendo sussistenti i requisiti oggettivi per la concessione, valutata nel complesso la sua personalità, con specifico riguardo all’effettivo recupero disciplinare, esprime “FAVOREVOLE” all’accoglimento dell’istanza stessa ”;
- in data 1 settembre 2023, nuovamente, il Comandante Provinciale ha specificato che “ in definitiva si conferma il parere reso dallo scrivente con il foglio n. -OMISSIS- in data 02/05/2023 in merito all’oggetto ”.
La decisione finale del Comandante Regionale, quindi, secondo la prospettazione attorea, per discostarsi in modo netto dai pareri favorevoli menzionati, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, presentandosi, invece, il provvedimento finale come illegittimo poiché viziato, oltre che da difetto di motivazione, anche da irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta.
Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
L’Amministrazione, dal canto suo, si è costituita in giudizio, producendo la documentazione relativa al procedimento ma senza svolgere difese.
Il Collegio ritiene utile rammentare il contenuto della disposizione normativa invocata dal ricorrente quale parametro di legalità della discrezionalità amministrativa esercitata nel caso specifico.
L’art. 1369 ( Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo) , contenuto nel Libro IV ( Personale militare ), Titolo VIII ( Disciplina militare ), Capo III (Sanzioni disciplinari ), Sezione IV ( Disposizioni particolari ), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ) dispone che “1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. 2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva ”.
Va evidenziato che la “ Circolare applicativa ” dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo), depositata agli atti da parte ricorrente (doc. n. 3), è stata redatta dal Ministero della Difesa, mentre lo stralcio della “circolare” depositato dall’Amministrazione riporta l’intestazione del “Comando generale della Guardia di Finanza, I reparto” (doc. n. 10).
In ogni caso, il Collegio ritiene di poter prescindere dallo specifico contenuto delle circolari atteso il chiaro orientamento interpretativo giurisprudenziale compendiato nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1652 del 25 febbraio 2025, laddove ha precisato che “ il beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo è finalizzato al recupero del trasgressore ed è connotato da valenza premiale a riscontro del ravvedimento dimostrato nel tempo dal militare punito ”; a tal fine, il provvedimento va motivato sull’effettivo ravvedimento “ indispensabile per la concessione dell’invocato beneficio, che non può limitarsi ad una mera verifica temporale (...) ma deve avere ad oggetto la sussistenza di requisiti di merito che attengono alla condotta dell’istante sino al momento della decisione dell’Autorità sull’istanza di cessazione ”.
Nel gravato provvedimento, richiamata l’istanza del ricorrente rivolta alla cessazione degli effetti della sanzione disciplinare irrogatagli in data 25 febbraio 2021 e premessa l’acquisizione dei motivati pareri favorevoli dei superiori gerarchici dell’interessato, sono “ valutate le osservazioni prodotte dal Maresciallo aiutante -OMISSIS- e ritenute le stesse inconferenti in quanto non idonee ad incidere in senso favorevole al richiedente in relazione all’oggettiva situazione cristallizzata nella redazione della documentazione caratteristica, con specifico riferimento alle voci interne, come specificato nel dettaglio dalle motivazioni ostative all’accoglimento riportate nella comunicazione notificata all’interessato ...”; indi, il Comandante regionale determina il mancato accoglimento dell’istanza “ ritenuto che non si ravvisano le condizioni per dar luogo dell’invocato beneficio in quanto: a. la disamina della documentazione caratteristica ha fatto registrare, a seguito della sanzione riportata, la flessione di alcune voci inerenti qualità morali e di carattere nonché professionali, ovvero l’”autocontrollo”, l’”atteggiamento verso i colleghi” e il “senso della disciplina”; b. dall’analisi del successivo documento caratteristico è emerso come le stesse non siano state ripristinate su livelli attestanti il necessario recupero, essendo rimaste immutate; c. ciò non consente, pertanto, di poter apprezzare allo stato attuale il recupero sotto il profilo disciplinare da porre a fondamento del beneficio, con valenza premiale, richiesto ”.
Ebbene, in applicazione del disposto normativo, alla luce delle coordinate esegetiche surriferite, il Collegio osserva che il gravato diniego, contrariamente alla tesi attorea, è adeguatamente motivato atteso che, dopo aver considerato le osservazioni difensive del militare nonché i pareri favorevoli dei suoi superiori gerarchici, il Comandante regionale articola le autonome considerazioni di competenza alla luce di concreti elementi comprovati dalla (incontestata) documentazione caratteristica del richiedente.
In particolare, la spiegazione delle ragioni per escludere - allo stato - l’evidenza di un effettivo ravvedimento, presupposto indispensabile per il beneficio, insiste sull’“ oggettiva situazione cristallizzata nella redazione della documentazione caratteristica, con specifico riferimento alle voci interne, come specificato nel dettaglio dalle motivazioni ostative all’accoglimento riportate nella comunicazione notificata all’interessato ...”, nonché sulla “ disamina della documentazione caratteristica ” stessa da cui è stata rilevata la (incontestata) “ flessione di alcune voci inerenti qualità morali e di carattere nonché professionali ” (l’“autocontrollo”, l’“atteggiamento verso i colleghi”, il “senso della disciplina”); altresì, il Comandante regionale nel gravato diniego rileva che, alla luce del “ successivo documento caratteristico ”, le illustrate voci sono rimaste immutate (e incontestate in giudizio), evidenziando un mancato rispristino “ su livelli attestanti il necessario recupero ”, concludendo poi, con ragionamento immune da manifesto vizio logico o irragionevolezza, che “ ciò non consente, pertanto, di poter apprezzare allo stato attuale il recupero sotto il profilo disciplinare da porre a fondamento del beneficio, con valenza premiale, richiesto ”.
Emerge, dunque, dalla surriferita motivazione che la decisione è stata assunta nel perimetro del potere conferito, con argomentazioni circostanziate sulla documentazione caratteristica aggiornata (le cui risultanze restano incontestate da parte attrice), ai fini dell’apprezzamento del necessario presupposto del beneficio in questione, ossia dell’eventuale ravvedimento che, nel caso concreto, al momento dell’adozione del diniego, non è stato ravvisato, e ciò superando i pareri favorevoli dei superiori gerarchici del militare, con ragionamento non manifestamente irragionevole o illogico.
Per le ragioni esposte, dunque, le doglianze attoree sono infondate e vanno respinte.
In ragione dell’andamento della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.