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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 6072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6072/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
FAVRO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. Il ricorrente espone di aver avuto accesso al trattamento Parte_1 di pensione anticipata c.d. Quota 100 con decorrenza 01/02/2020, e di aver prestato attività in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Gruppo BM Impianti s.r.l.s. dal 07/12/2020 al
28/02/2021, ed in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con WM Net s.r.l. dal 01/03/2021 al 18/05/2021, percependo il compenso netto di € 1.000,00 per l'anno 2020 e di € 4.400,00 per l'anno
2021; riferisce di aver ricevuto dall' comunicazione datata 18/10/2024 CP_1 di riliquidazione della pensione, da cui emergeva la indebita erogazione della somma di € 40.269,82 per gli interi anni 2020 e 2021, richiesta in restituzione;
1 RGL n. 6072/2025
2. il ricorrente contesta la correttezza e conformità alla legge della circolare n. 117/2019, in applicazione della quale l' interpreta il divieto CP_1 CP_2 di cumulo posto dalla legge come perdita della prestazione per l'intero anno solare nel corso del quale il pensionato ha svolto attività lavorativa, ancorché solo per alcuni mesi come nel caso in esame, ed afferma che la somma indebitamente percepita corrisponde esclusivamente alla misura del compenso percepito per i periodi di prestazione lavorativa svolta: chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' e CP_1 di essere condannato al pagamento della somma di € 5.400,00 (in subordine, della somma di € 9.100,95 corrispondente ai ratei di pensione dal mese di dicembre 2020 al mese di maggio 2021);
3. la convenuta si è costituita in giudizio affermando di aver CP_1 correttamente applicato l'art. 14 DL 4/2019 e le circolari attuative dell' CP_1
n. 11/2019 e 117/2019 circa la incumulabilità tra la pensione Quota 100 e i redditi di lavoro dipendente o autonomo, cui consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi, posta la correlazione tra la incumulabilità e l'annualità che caratterizza il periodo d'imposta;
4. non vi sono contrasti in merito ai fatti rilevanti nel presente giudizio, oggetto di prova documentale in atti: il ricorrente, titolare di pensione c.d.
Quota 100 dal febbraio 2020, ha stipulato contratti di lavoro autonomo non occasionale nel periodo dicembre 2020-maggio 2021; l' ha CP_1 contestato al ricorrente di aver percepito indebitamente i ratei di pensione maturati negli anni solari 2020 e 2021, applicando la regola di incumulabilità dettata dall'art. 14 DL 4/2019 come interpretata nelle circolari n. 11/2019 e 117/2019; CP_1
5. l'art. 14 DL 4/2019 al comma 1 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di accesso alla pensione anticipata c.d.
Quota 100 per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di
38 anni;
il terzo comma dispone che “La pensione di cui al comma 1 non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
2 RGL n. 6072/2025
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
6. non può esservi più alcun dubbio che la deroga alla regola della non cumulabilità sia limitata al solo lavoro autonomo occasionale, e che tale limitazione – come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24/11/2022 – non comporti alcuna lesione al principio di uguaglianza;
7. posto pertanto che alla fattispecie in esame, relativa a prestazione di lavoro autonomo non occasionale, si applica il divieto assoluto di cumulo di cui all'art. 14 comma 3 cit., si tratta di verificare se la regola sia stata correttamente applicata dall' che con proprie circolari interne prevede CP_1 la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei redditi da attività lavorativa (e parallelamente la ripetizione delle somme erogate prima di tale sospensione, in quanto indebitamente percepite); occorre rilevare che nel caso del ricorrente, che ha reso attività di lavoro subordinato dal dicembre 2020 al maggio 2021, non vi è stata alcuna sospensione, e gli è stata richiesta la restituzione dei ratei erogati negli interi anni solari 2020 e 2021; il ricorrente ritiene per contro che il divieto di cumulo debba essere applicato mediante trattenuta dal trattamento pensionistico unicamente degli importi corrispondenti ai redditi percepiti (od in subordine dei soli ratei pensionistici dei mesi in cui
è stata svolta attività lavorativa), ferma restando la legittima percezione delle maggiori somme;
8. le specifiche finalità dell'istituto della pensione anticipata Quota 100 emergono dalla lettura della richiamata sentenza della Corte Costituzionale
n. 234/2022: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non
3 RGL n. 6072/2025
irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. […] Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa
Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”;
9. la Corte Costituzionale si è occupata altresì – sebbene fosse un aspetto solo adombrato ma non sviluppato nell'ordinanza di rimessione – della possibile sproporzione che possa in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. Quota
100 ed i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, escludendo che anche in tali casi la scelta del legislatore volta a diversificare il divieto di cumulo in relazione a prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato possa risultare costituzionalmente illegittima;
10. seppure non possa ravvisarsi una valenza sanzionatoria nella perdita del trattamento pensionistico, nondimeno va rimarcato come il ricorrente abbia contravvenuto all'impegno sotteso alla presentazione della domanda
4 RGL n. 6072/2025
di pensione Quota 100, di astenersi dal percepire redditi da lavoro;
l'astensione da qualsiasi attività lavorativa diversa dal lavoro autonomo occasionale costituisce la condizione per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della possibilità di accesso, in via straordinaria, al trattamento pensionistico in assenza dei requisiti anagrafici ordinariamente necessari: la prospettiva di perdita del trattamento pensionistico costituisce misura adeguata e persuasiva per assicurare il rispetto di tale condizione;
si tratta tuttavia di comprendere in che termini sia configurabile la perdita del trattamento pensionistico conseguente alla incumulabilità, posto che l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 non fornisce indicazioni espresse al riguardo;
11. a conferma della soluzione interpretativa sull'estensione dell'incumulabilità all'intera annualità, sostenuta dall' è recentemente CP_1 intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30994 del
04/12/2024, nella quale si legge: “14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare,
5 RGL n. 6072/2025
ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”;
12. le conseguenze di tale soluzione interpretativa prestano tuttavia il fianco ad alcuni rilievi di compatibilità costituzionale, in particolare rispetto all'art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza
(in quanto la perdita dell'intero trattamento pensionistico spettante per l'anno solare appare manifestamente sproporzionata ed in grado di compromettere il sostentamento dell'individuo, ancorché inidonea a perseguire l'obiettivo del ricambio generazionale nel mercato del lavoro), rispetto all'art. 38 comma 2 Cost. comportando la privazione della protezione previdenziale per un intero anno a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati, rispetto all'art. 117 comma 1 Cost. con riguardo all'art. 1 Prot. addiz. CEDU sul diritto del pensionato al godimento dei propri beni, funzionali al soddisfacimento di esigenze minime di vita e di sopravvivenza, con conseguente lesione della dignità del pensionato e dell'art. 2 Cost.;
13. tali censure sono state sottoposte all'attenzione della Corte
Costituzionale con ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna
27/01/2025: il giudice delle leggi, con sentenza n. 162/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità prospettate, non avendo il giudice remittente correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione in senso costituzionalmente conforme della disposizione censurata, ed ha specificato in particolare che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata non è qualificabile alla stregua di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere confermata oppure oggetto di revirement secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale;
14. l'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota
100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al
6 RGL n. 6072/2025
raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato supporto nella legislazione CP_1 primaria – la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione;
15. come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Brescia
(sentenza n. 81 del 15/04/2025), le norme di riferimento non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione, mentre una siffatta sanzione comporterebbe una decadenza estesa ai periodi anteriori e successivi alla rioccupazione, che avrebbe dovuto essere espressamente prevista;
16. la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere
– al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro
– la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro;
17. nel caso in esame, la non cumulabilità deve essere limitata ai soli ratei dei mesi da dicembre 2020 a maggio 2021, nei quali il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico;
la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti agli anni 2020 e 2021 con obbligo di restituzione dei soli ratei indebitamente percepiti, e deve essere pronunciato accertamento in tal senso (senza che si possa provvedere alla richiesta pronuncia di condanna in suo sfavore avanzata dal ricorrente, in quanto priva di interesse ad agire);
18. la compensazione integrale delle spese di giudizio si impone in relazione alla presenza di un precedente di legittimità in senso contrario e dell'intervento in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale,
7 RGL n. 6072/2025
che rendono evidente il non ancora compiuto assetto interpretativo delle norme rilevanti per la decisione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 100 per gli anni
2020 e 2021 ad eccezione dei ratei da dicembre 2020 a maggio 2021, non dovuti;
- accerta l'obbligo del ricorrente a restituire all' l'importo di € 9.100,95 CP_1 percepito in relazione ai ratei di pensione da dicembre 2020 a maggio 2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6072/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
FAVRO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. Il ricorrente espone di aver avuto accesso al trattamento Parte_1 di pensione anticipata c.d. Quota 100 con decorrenza 01/02/2020, e di aver prestato attività in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Gruppo BM Impianti s.r.l.s. dal 07/12/2020 al
28/02/2021, ed in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con WM Net s.r.l. dal 01/03/2021 al 18/05/2021, percependo il compenso netto di € 1.000,00 per l'anno 2020 e di € 4.400,00 per l'anno
2021; riferisce di aver ricevuto dall' comunicazione datata 18/10/2024 CP_1 di riliquidazione della pensione, da cui emergeva la indebita erogazione della somma di € 40.269,82 per gli interi anni 2020 e 2021, richiesta in restituzione;
1 RGL n. 6072/2025
2. il ricorrente contesta la correttezza e conformità alla legge della circolare n. 117/2019, in applicazione della quale l' interpreta il divieto CP_1 CP_2 di cumulo posto dalla legge come perdita della prestazione per l'intero anno solare nel corso del quale il pensionato ha svolto attività lavorativa, ancorché solo per alcuni mesi come nel caso in esame, ed afferma che la somma indebitamente percepita corrisponde esclusivamente alla misura del compenso percepito per i periodi di prestazione lavorativa svolta: chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' e CP_1 di essere condannato al pagamento della somma di € 5.400,00 (in subordine, della somma di € 9.100,95 corrispondente ai ratei di pensione dal mese di dicembre 2020 al mese di maggio 2021);
3. la convenuta si è costituita in giudizio affermando di aver CP_1 correttamente applicato l'art. 14 DL 4/2019 e le circolari attuative dell' CP_1
n. 11/2019 e 117/2019 circa la incumulabilità tra la pensione Quota 100 e i redditi di lavoro dipendente o autonomo, cui consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi, posta la correlazione tra la incumulabilità e l'annualità che caratterizza il periodo d'imposta;
4. non vi sono contrasti in merito ai fatti rilevanti nel presente giudizio, oggetto di prova documentale in atti: il ricorrente, titolare di pensione c.d.
Quota 100 dal febbraio 2020, ha stipulato contratti di lavoro autonomo non occasionale nel periodo dicembre 2020-maggio 2021; l' ha CP_1 contestato al ricorrente di aver percepito indebitamente i ratei di pensione maturati negli anni solari 2020 e 2021, applicando la regola di incumulabilità dettata dall'art. 14 DL 4/2019 come interpretata nelle circolari n. 11/2019 e 117/2019; CP_1
5. l'art. 14 DL 4/2019 al comma 1 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di accesso alla pensione anticipata c.d.
Quota 100 per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di
38 anni;
il terzo comma dispone che “La pensione di cui al comma 1 non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
2 RGL n. 6072/2025
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
6. non può esservi più alcun dubbio che la deroga alla regola della non cumulabilità sia limitata al solo lavoro autonomo occasionale, e che tale limitazione – come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24/11/2022 – non comporti alcuna lesione al principio di uguaglianza;
7. posto pertanto che alla fattispecie in esame, relativa a prestazione di lavoro autonomo non occasionale, si applica il divieto assoluto di cumulo di cui all'art. 14 comma 3 cit., si tratta di verificare se la regola sia stata correttamente applicata dall' che con proprie circolari interne prevede CP_1 la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei redditi da attività lavorativa (e parallelamente la ripetizione delle somme erogate prima di tale sospensione, in quanto indebitamente percepite); occorre rilevare che nel caso del ricorrente, che ha reso attività di lavoro subordinato dal dicembre 2020 al maggio 2021, non vi è stata alcuna sospensione, e gli è stata richiesta la restituzione dei ratei erogati negli interi anni solari 2020 e 2021; il ricorrente ritiene per contro che il divieto di cumulo debba essere applicato mediante trattenuta dal trattamento pensionistico unicamente degli importi corrispondenti ai redditi percepiti (od in subordine dei soli ratei pensionistici dei mesi in cui
è stata svolta attività lavorativa), ferma restando la legittima percezione delle maggiori somme;
8. le specifiche finalità dell'istituto della pensione anticipata Quota 100 emergono dalla lettura della richiamata sentenza della Corte Costituzionale
n. 234/2022: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non
3 RGL n. 6072/2025
irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. […] Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa
Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”;
9. la Corte Costituzionale si è occupata altresì – sebbene fosse un aspetto solo adombrato ma non sviluppato nell'ordinanza di rimessione – della possibile sproporzione che possa in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. Quota
100 ed i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, escludendo che anche in tali casi la scelta del legislatore volta a diversificare il divieto di cumulo in relazione a prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato possa risultare costituzionalmente illegittima;
10. seppure non possa ravvisarsi una valenza sanzionatoria nella perdita del trattamento pensionistico, nondimeno va rimarcato come il ricorrente abbia contravvenuto all'impegno sotteso alla presentazione della domanda
4 RGL n. 6072/2025
di pensione Quota 100, di astenersi dal percepire redditi da lavoro;
l'astensione da qualsiasi attività lavorativa diversa dal lavoro autonomo occasionale costituisce la condizione per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della possibilità di accesso, in via straordinaria, al trattamento pensionistico in assenza dei requisiti anagrafici ordinariamente necessari: la prospettiva di perdita del trattamento pensionistico costituisce misura adeguata e persuasiva per assicurare il rispetto di tale condizione;
si tratta tuttavia di comprendere in che termini sia configurabile la perdita del trattamento pensionistico conseguente alla incumulabilità, posto che l'art. 14 comma 3 DL 4/2019 non fornisce indicazioni espresse al riguardo;
11. a conferma della soluzione interpretativa sull'estensione dell'incumulabilità all'intera annualità, sostenuta dall' è recentemente CP_1 intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30994 del
04/12/2024, nella quale si legge: “14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare,
5 RGL n. 6072/2025
ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”;
12. le conseguenze di tale soluzione interpretativa prestano tuttavia il fianco ad alcuni rilievi di compatibilità costituzionale, in particolare rispetto all'art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza
(in quanto la perdita dell'intero trattamento pensionistico spettante per l'anno solare appare manifestamente sproporzionata ed in grado di compromettere il sostentamento dell'individuo, ancorché inidonea a perseguire l'obiettivo del ricambio generazionale nel mercato del lavoro), rispetto all'art. 38 comma 2 Cost. comportando la privazione della protezione previdenziale per un intero anno a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati, rispetto all'art. 117 comma 1 Cost. con riguardo all'art. 1 Prot. addiz. CEDU sul diritto del pensionato al godimento dei propri beni, funzionali al soddisfacimento di esigenze minime di vita e di sopravvivenza, con conseguente lesione della dignità del pensionato e dell'art. 2 Cost.;
13. tali censure sono state sottoposte all'attenzione della Corte
Costituzionale con ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna
27/01/2025: il giudice delle leggi, con sentenza n. 162/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità prospettate, non avendo il giudice remittente correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione in senso costituzionalmente conforme della disposizione censurata, ed ha specificato in particolare che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata non è qualificabile alla stregua di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere confermata oppure oggetto di revirement secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale;
14. l'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota
100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al
6 RGL n. 6072/2025
raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato supporto nella legislazione CP_1 primaria – la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione;
15. come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Brescia
(sentenza n. 81 del 15/04/2025), le norme di riferimento non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione, mentre una siffatta sanzione comporterebbe una decadenza estesa ai periodi anteriori e successivi alla rioccupazione, che avrebbe dovuto essere espressamente prevista;
16. la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere
– al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro
– la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro;
17. nel caso in esame, la non cumulabilità deve essere limitata ai soli ratei dei mesi da dicembre 2020 a maggio 2021, nei quali il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico;
la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti agli anni 2020 e 2021 con obbligo di restituzione dei soli ratei indebitamente percepiti, e deve essere pronunciato accertamento in tal senso (senza che si possa provvedere alla richiesta pronuncia di condanna in suo sfavore avanzata dal ricorrente, in quanto priva di interesse ad agire);
18. la compensazione integrale delle spese di giudizio si impone in relazione alla presenza di un precedente di legittimità in senso contrario e dell'intervento in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale,
7 RGL n. 6072/2025
che rendono evidente il non ancora compiuto assetto interpretativo delle norme rilevanti per la decisione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 100 per gli anni
2020 e 2021 ad eccezione dei ratei da dicembre 2020 a maggio 2021, non dovuti;
- accerta l'obbligo del ricorrente a restituire all' l'importo di € 9.100,95 CP_1 percepito in relazione ai ratei di pensione da dicembre 2020 a maggio 2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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