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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73010 Porto Cesareo LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6621 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Porto Cesareo le ha ingiunto il pagamento di IMU per l'anno di imposta 2018 in relazione ad un'area fabbricabile della quale è stata contestata l'omessa dichiarazione del possesso. A sostegno del ricorso, ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dal potere di accertamento poichè l'atto è stato notificato in data 11.6.2025; 2) illegittimità dell'atto per la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata;
3) errata quantificazione delle somme dovute, avendo l'area fabbricabile un valore inferiore a quello determinato dal Comune in sede di delibera di Giunta, evidenziando che questa Corte con sentenza n. 2192 depositata il 12.12.2023, passata in giudicato, ha annullato analogo atto impositivo per l'anno d'imposta 2017. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Il Comune di Porto Cesareo ha depositato istanza di conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. 546/1992, evidenziando che con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 17.10.2025 è stata prevista una riduzione del valore venale del 30% relativamente alla zona di interesse. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Preliminarmente, occorre dare atto che sebbene all'odierna udienza le parti siano state invitate alla conciliazione, le stesse non hanno inteso perfezionare l'accordo conciliativo. Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo di ricorso è stato eccepito che il Comune è decaduto dal potere di accertamento in data 31.12.2023. Il motivo è privo di pregio.
1.1. Come è noto i termini decadenziali entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento sono stati unificati per i tributi locali dalla legge Finanziaria per il 2007: in particolare, è stato stabilito che gli "avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie" (art.1, co.161, legge 27.12.2006, n. 296). Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto in materia di IMU: a) nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. A questo proposito, per l'anno d'imposta 2018 si rileva che il tributo doveva essere versato "nell'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (salva la possibilità di una rata unica al 16 giugno (art. 9, co.3, d.lgs. 14.3.2011, n. 23); b) nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla. A tal fine, per l'anno d'imposta 2018. "i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (...). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" (art.13, co.12-ter, D.L. 6.12.2011, n. 201). Pertanto, nel caso indicato al precedente punto a), nel quale la dichiarazione è stata presentata il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, co.161, n. 296/2006, è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nel caso indicato al precedente punto b), in cui la dichiarazione non è stata presentata, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.
1.2. Inoltre, la Suprema Corte nella recente ordinanza 29 luglio 2025 n. 21765, dopo avere richiamato l'applicabilità al caso di specie del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione dell'avviso di accertamento (secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei termini da parte dell'ente impositore che notifica, va fatto riferimento alla data di invio dell'atto), ha precisato che la sospensione per 85 giorni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, disposto a norma dell'art. 67 co.1 e 4 del DL 18/2020 per "gli uffici degli enti impositori" (cfr. anche Cass. 15 gennaio 2025 n. 960 e 23 gennaio 2025 n. 1630), si applica a tutti gli enti impositori, erariali e locali, dato che la disposizione non reca alcuna distinzione, relativamente agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano "pendenti" i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
1.3. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato emesso “per la mancanza della denuncia e del versamento per l'anno d'imposta 2018”, per cui il potere di accertamento dell'ente impositore scadeva il 26.3.2025. Occorre, tuttavia considerare che l'invito al contraddittorio di cui all'art.6-bis L. 212/2000 risulta notificato al contribuente in data 11.12.2024, assegnando un termine di 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni, scadente, quindi, il 9.2.2015, meno di 120 giorni prima dal termine di decadenza dell'accertamento (26.3.2025), con conseguente posticipazione di tale ultimo termine “al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio” (art.6-bis, co.3, L. 212/2000), ciòè il 19.7.2025. Poichè, per stessa ammissione del ricorrente, l'avviso in oggetto gli è stato notificato in data 11.6.2025, entro il termine decadenziale suddetto, l'eccezione deve essere respinta.
2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, sono stati denunciati la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, atteso che l'atto impositivo adottato all'esito del contraddittorio non ha tenuto conto delle osservazioni del contribuente, nonchè l'illegittimo criterio di quantificazione del valore venale del bene da parte dell'Ente resistente, e comunque, il mancato assolvimento, da parte di quest'ultimo, del relativo onere probatorio. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, poichè intimamente connessi, sono meritevoli di accoglimento. Ed invero nella fattispecie in esame trova applicazione quanto affermato, in maniera condivisibile, dalla sentenza di questa Corte n. 2192 depositata il 13.12.2023, passato in giudicato, resa tra le stesse parti in relazione alla medesima area edificabile, avente ad oggetto l'impugnazione dell'accertamento IMU per l'anno d'imposta 2017:
“Tali censure sono fondate in quanto ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 504/92, per i fabbricati iscritti in catasto il valore ai fini IMU “… è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. Il successivo comma 5 prevede che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Il descritto quadro normativo precisa - in armonia rispetto al principio di legalità nell'azione impositiva sancito dall'art. 23 Cost. – i criteri di individuazione del valore degli immobili, ai fini del pagamento dell'IMU. Tanto premesso, si legge nell'atto impugnato che il Comune di Porto Cesareo ha determinato il valore venale del bene sulla base della DGC n. 144/22, che individua nondimeno semplici valori medi, come tali non esaustivi. Il punto è poi ripreso nella Relazione tecnica richiamata dalla citata DGC n. 144/22, la quale chiarisce che "i valori individuati nel documento debbano necessariamente essere integrati, sostenuti e completati da una efficace ed accurata attività di sportello che consentirà di approfondire ed affrontare in modo puntuale e rigoroso ogni tipo di particolare casistica”. Si conferma, in tal modo, l'assenza di criteri puntuali e specifici, ai quali ancorare in maniera precisa il valore venale dei singoli immobili oggetto di imposizione tributaria. Ciò è tanto più vero, se si considera che la cennata DGC n. 144/22 ha stabilito: “... il valore di mercato ai fini IMU, che si applica dall'anno 2022” (cfr. Del. cit, p. 4), nel mentre oggetto dell'odierno giudizio è il valore dell'area riferita all'anno di imposta 2017. Per tali ragioni, l'atto impugnato non soddisfa il requisito previsto dal cennato art. 5 d. lgs. n. 504/92, sicché le relative censure devono, sotto tale profilo, ritenersi fondate determinando l'annullamento dell'atto medesimo”.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato;
condanna il Comune di Porto Cesareo al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 276,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73010 Porto Cesareo LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6621 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Porto Cesareo le ha ingiunto il pagamento di IMU per l'anno di imposta 2018 in relazione ad un'area fabbricabile della quale è stata contestata l'omessa dichiarazione del possesso. A sostegno del ricorso, ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dal potere di accertamento poichè l'atto è stato notificato in data 11.6.2025; 2) illegittimità dell'atto per la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata;
3) errata quantificazione delle somme dovute, avendo l'area fabbricabile un valore inferiore a quello determinato dal Comune in sede di delibera di Giunta, evidenziando che questa Corte con sentenza n. 2192 depositata il 12.12.2023, passata in giudicato, ha annullato analogo atto impositivo per l'anno d'imposta 2017. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Il Comune di Porto Cesareo ha depositato istanza di conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. 546/1992, evidenziando che con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 17.10.2025 è stata prevista una riduzione del valore venale del 30% relativamente alla zona di interesse. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Preliminarmente, occorre dare atto che sebbene all'odierna udienza le parti siano state invitate alla conciliazione, le stesse non hanno inteso perfezionare l'accordo conciliativo. Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo di ricorso è stato eccepito che il Comune è decaduto dal potere di accertamento in data 31.12.2023. Il motivo è privo di pregio.
1.1. Come è noto i termini decadenziali entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento sono stati unificati per i tributi locali dalla legge Finanziaria per il 2007: in particolare, è stato stabilito che gli "avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie" (art.1, co.161, legge 27.12.2006, n. 296). Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto in materia di IMU: a) nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. A questo proposito, per l'anno d'imposta 2018 si rileva che il tributo doveva essere versato "nell'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (salva la possibilità di una rata unica al 16 giugno (art. 9, co.3, d.lgs. 14.3.2011, n. 23); b) nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla. A tal fine, per l'anno d'imposta 2018. "i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (...). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" (art.13, co.12-ter, D.L. 6.12.2011, n. 201). Pertanto, nel caso indicato al precedente punto a), nel quale la dichiarazione è stata presentata il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, co.161, n. 296/2006, è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nel caso indicato al precedente punto b), in cui la dichiarazione non è stata presentata, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.
1.2. Inoltre, la Suprema Corte nella recente ordinanza 29 luglio 2025 n. 21765, dopo avere richiamato l'applicabilità al caso di specie del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione dell'avviso di accertamento (secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei termini da parte dell'ente impositore che notifica, va fatto riferimento alla data di invio dell'atto), ha precisato che la sospensione per 85 giorni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, disposto a norma dell'art. 67 co.1 e 4 del DL 18/2020 per "gli uffici degli enti impositori" (cfr. anche Cass. 15 gennaio 2025 n. 960 e 23 gennaio 2025 n. 1630), si applica a tutti gli enti impositori, erariali e locali, dato che la disposizione non reca alcuna distinzione, relativamente agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano "pendenti" i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
1.3. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato emesso “per la mancanza della denuncia e del versamento per l'anno d'imposta 2018”, per cui il potere di accertamento dell'ente impositore scadeva il 26.3.2025. Occorre, tuttavia considerare che l'invito al contraddittorio di cui all'art.6-bis L. 212/2000 risulta notificato al contribuente in data 11.12.2024, assegnando un termine di 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni, scadente, quindi, il 9.2.2015, meno di 120 giorni prima dal termine di decadenza dell'accertamento (26.3.2025), con conseguente posticipazione di tale ultimo termine “al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio” (art.6-bis, co.3, L. 212/2000), ciòè il 19.7.2025. Poichè, per stessa ammissione del ricorrente, l'avviso in oggetto gli è stato notificato in data 11.6.2025, entro il termine decadenziale suddetto, l'eccezione deve essere respinta.
2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, sono stati denunciati la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, atteso che l'atto impositivo adottato all'esito del contraddittorio non ha tenuto conto delle osservazioni del contribuente, nonchè l'illegittimo criterio di quantificazione del valore venale del bene da parte dell'Ente resistente, e comunque, il mancato assolvimento, da parte di quest'ultimo, del relativo onere probatorio. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, poichè intimamente connessi, sono meritevoli di accoglimento. Ed invero nella fattispecie in esame trova applicazione quanto affermato, in maniera condivisibile, dalla sentenza di questa Corte n. 2192 depositata il 13.12.2023, passato in giudicato, resa tra le stesse parti in relazione alla medesima area edificabile, avente ad oggetto l'impugnazione dell'accertamento IMU per l'anno d'imposta 2017:
“Tali censure sono fondate in quanto ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 504/92, per i fabbricati iscritti in catasto il valore ai fini IMU “… è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. Il successivo comma 5 prevede che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Il descritto quadro normativo precisa - in armonia rispetto al principio di legalità nell'azione impositiva sancito dall'art. 23 Cost. – i criteri di individuazione del valore degli immobili, ai fini del pagamento dell'IMU. Tanto premesso, si legge nell'atto impugnato che il Comune di Porto Cesareo ha determinato il valore venale del bene sulla base della DGC n. 144/22, che individua nondimeno semplici valori medi, come tali non esaustivi. Il punto è poi ripreso nella Relazione tecnica richiamata dalla citata DGC n. 144/22, la quale chiarisce che "i valori individuati nel documento debbano necessariamente essere integrati, sostenuti e completati da una efficace ed accurata attività di sportello che consentirà di approfondire ed affrontare in modo puntuale e rigoroso ogni tipo di particolare casistica”. Si conferma, in tal modo, l'assenza di criteri puntuali e specifici, ai quali ancorare in maniera precisa il valore venale dei singoli immobili oggetto di imposizione tributaria. Ciò è tanto più vero, se si considera che la cennata DGC n. 144/22 ha stabilito: “... il valore di mercato ai fini IMU, che si applica dall'anno 2022” (cfr. Del. cit, p. 4), nel mentre oggetto dell'odierno giudizio è il valore dell'area riferita all'anno di imposta 2017. Per tali ragioni, l'atto impugnato non soddisfa il requisito previsto dal cennato art. 5 d. lgs. n. 504/92, sicché le relative censure devono, sotto tale profilo, ritenersi fondate determinando l'annullamento dell'atto medesimo”.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato;
condanna il Comune di Porto Cesareo al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 276,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi