Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2024, proposto da MO FA, rappresentato e difeso dall'avvocato NT Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Controne, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA AL, CO OR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Controne (SA) prot. n. 5864 del 29.11.2023, successivamente comunicato in data 13.12.2023, avente ad oggetto “ Area NA Sant'NT - Comunicazione ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa MO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. FA MO asserisce di essere proprietario di una piccola striscia di terreno, posta nelle immediate adiacenze di un’area di proprietà privata appartenente alla sua famiglia, denominata “ NA Sant’NT ”.
Con il ricorso in epigrafe ha impugnato l’ordinanza n. 5864 del 23.10.2023 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Controne gli ha intimato di liberare l’area “ entro e non oltre sette giorni dalla data di ricezione della presente ” sulla scorta del ritenuto presupposto “ che strettina Sant’NT è area pubblica ”.
1.1. Sono stati dedotti i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 42, COMMA 2 E 97 COST.; ART. 832 E SS. COD. CIV.) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 L. 12.2.1958 N. 126) - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E/O, COMUNQUE, ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’ - TRAVISAMENTO DEI FATTI) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE con cui, in sintesi, sostiene il ricorrente che il tratto di strada sarebbe di proprietà privata, in quanto il Comune non lo avrebbe mai espropriato, né la stessa strada risulta nell’elenco delle strade comunali.
L’ordinanza si porrebbe, poi, in contrasto con precedente nota prot. n. 4871 del 9.10.2023, con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale avrebbe chiarito che “ la “NA S. NT” non risulta riportata né nell’elenco strade comunali interne ed esterne, approvato con deliberazione Consiliare n° 6 del 05/04/1974, né nell’inventario dei beni comunali, redatto dall’ing. Lenza Donato nell’anno 1996. L’assenza negli elenchi dei suddetti atti della cosiddetta “NA S. NT” non dà la certezza che la stessa sia privata o viceversa.- ”.
Oltre a non aver provato l’esistenza di un titolo di proprietà pubblica giuridicamente valido, il Comune non avrebbe neppure mai curato la manutenzione della suddetta area, né l’illuminazione, la rete fognaria, l’apposizione di segnaletica.
Non sussisterebbero, infine, gli indici che la giurisprudenza richiede ai fini della dimostrazione della natura pubblica dell’uso di una strada.
2. Il Comune di Controne non si è costituito in giudizio.
3. La parte ricorrente, in vista dell’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 ha depositato documenti a sostegno della sua prospettazione.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In punto di giurisdizione, rammenta il Collegio che la contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, involgendo l’accertamento di un diritto soggettivo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2024, n. 17104).
Tuttavia, “ il giudice amministrativo può e deve risolvere la questione del carattere pubblico ovvero privato di una strada, nonché la sussistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada privata […] allorquando sia richiesto di risolverla non già come questione principale, sulla quale pronunciarsi con efficacia di giudicato, ma come questione preliminare ad altra, ovvero alla questione, dedotta in via principale e rientrante nella sua giurisdizione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2022, n. 3618).
5.1. Nel caso di specie, la risoluzione della questione della sussistenza o meno dell’uso pubblico della strada costituisce un passaggio logicamente indefettibile per lo scrutinio riservato alla giurisdizione amministrativa della legittimità della gravata ordinanza comunale ma non esaurisce l’intero esito della lite intendendo parte ricorrente difendere la propria pretesa, avente consistenza di interesse legittimo oppositivo, di non dover sgomberare l’area denominata “ NA Sant’NT ”, pretesa frustrata dal provvedimento impugnato.
5.2. Pertanto, non trattandosi di un petitum sostanziale avente esclusiva “ natura di accertamento petitorio ”, va affermata la corretta individuazione di questo plesso giurisdizionale.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
6.1. Il Collegio ritiene di poter condividere la doglianza con cui si evidenzia la carenza di adeguata istruttoria e dei presupposti necessari per disporre lo sgombero dell’area per destinarla ad uso pubblico.
6.2. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'attribuzione ad una strada privata del carattere di strada pubblica, è indispensabile dimostrare il sopravvenuto acquisto della proprietà del suolo da parte dell'Ente locale, posto che l'iscrizione della strada negli appositi elenchi delle strade comunali, nel caso di specie, peraltro, negata dallo stesso civico ente, ha un valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo, di tale proprietà.
6.2.1. Nel caso che qui occupa, il Comune ha pacificamente ammesso, nel riscontro prot. n. 4871 del 09.10.2023, che il tratto di strada controverso non compare nell’elenco delle strade comunali interne ed esterne, approvato con deliberazione Consiliare n° 6 del 05/04/1974, e non è riportato nell’inventario dei beni comunali, risalente all’anno 1996.
6.2.2. Né l’Amministrazione ha dimostrato che il tratto di strada de quo sia destinato ad uso pubblico.
Difatti la strada, oltre a non risultare iscritta nello stradario comunale e a non essere dotata di numerazione civica, non risulta attraversata da reti tecnologiche pubbliche (pubblica illuminazione, reti telefoniche, reti Enel) né caratterizzata dalla presenza di opere urbanizzative comunali (acquedotto, fognatura), né servita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti.
6.3. Di contro, risulta, in mancanza di controdeduzioni sul punto che la civica amministrazione avrebbe dovuto fornire, che i servizi di manutenzione e pulizia siano da sempre svolti dal ricorrente.
Sicchè, a fronte di molteplici indici della natura privata dell’uso sinora esercitato sulla c.d. “ NA Sant’NT ” e che consentono di escluderne la pubblicità, il Comune resistente non ha raccolto ed opposto adeguate e sufficienti prove in senso contrario.
Sicchè deve concludersi che non abbia in alcun modo effettuato un’istruttoria, adeguata e autonoma nè ha offerto elementi utili per dimostrare l’uso pubblico della stradina.
6.4. Non giova, infine, quanto evidenziato dall’ente locale nella corrispondenza intrattenuta con il ricorrente, e ripreso in motivazione nell’ordinanza gravata, secondo cui la classificazione della stradina come pubblica ed il conseguente sgombero, sarebbero stati disposti sulla base della mancata prova del titolo di acquisto del diritto dominicale da parte del ricorrente, in quanto tale motivazione non è idonea a supportare l’attribuzione di natura pubblica – in difetto di prova dei relativi presupposti – dell’area controversa.
7. Il carattere delle doglianze esaminate consente al Collegio di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 5864 del 23.10.2023.
8. Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO NO | GI SS |
IL SEGRETARIO