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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. D'ACUNTO SIMONA e dell'Avv. GIUSEPPE D'AMICI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CP_2
EL RA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Porre a carico di un assegno divorzile decorrente dalla domanda di €. Controparte_1
200,00 in favore di a titolo di assegno divorzile” CP_2
Per parte resistente
“Il Sig. , dovrà corrispondere un contributo al mantenimento in favore Controparte_1 della moglie di € 400,00 mensili , ovvero, in via meramente subordinata un assegno alimentare non inferiore a € 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e oltre rivalutazione Istat come per legge .
C) CASA DI ABITAZIONE
SI CHIEDE che del mancato godimento del vantaggio economico correlato all'utilizzo e diritto di abitazione sulla casa coniugale, si tenga conto quantificando un diritto al mantenimento e quindi un assegno divorzile per la resistente proporzionalmente aumentato di ulteriori € 200,00
D) SPESE DI ASSISTENZA LEGALE : Tutte le spese di assistenza legale e giudiziale dovranno essere poste a carico del sig. .” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/06/2024 ha chiesto la pronuncia dello Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.08.1993, in Santi MA e AN (LT), con esponendo che dall'unione sono nate due figlie: CP_2
nata il [...] a [...], e nata il [...] a Persona_1 Persona_2
Formia, entrambe maggiorenni e indipendenti economicamente. Il ricorrente ha esposto:
- di essere pensionato con un reddito di €. 1.232,00 mensili, di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, né di risparmi, e di essere gravato da esposizioni debitorie per €. 30.00,00, di vivere in immobile in locazione con canone annuo di €. 3.600,00, come risulta dal contratto registrato in atti;
- cha la resistente percepirebbe prestazioni economiche previdenziali e il reddito di inclusione;
- che con sentenza non definitiva nr. 988/2018, pubblicata il 13.09.2018, il Tribunale di Cassino, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, decisione passata in giudicato e con successiva sentenza nr. 222/2024, pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale di Cassino ha definito il procedimento di separazione ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla coniuge la somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento;
- che in data successiva all'emissione della sentenza il ricorrente prendeva in locazione immobile con conseguenti costi per il canone di € 300,00 mensili, in precedenza non sostenuti perché ospite dei familiari;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra le parti, chiedendo di porre a suo carico assegno divorzile decorrente dalla domanda di € 200,00 in favore di con vittoria di spese. CP_2
Si è costituita non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_2 matrimonio sussistendone i presupposti di legge, ma lamentando l'assenza di propri redditi, la percezione di modesto reddito di inclusione, ed evidenziando condotte del ricorrente finalizzate a ridurre le consistenze patrimoniali, con donazione alla sorella di immobile poi alienato, ha chiesto quindi la determinazione di assegno divorzile da porre a carico della controparte di € 600 mensili (importo comprensivo della somma di 200 mensili per i costi abitativi) oltre AT annuale ovvero in subordine di € 400 mensili;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono stati confermati come provvedimenti provvisori ed urgenti quelli della separazione, e la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 3/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
Acquisita la documentazione depositata la decisione è rimessa al Collegio.
Assegno divorzile
La resistente ha chiesto venga posto a carico dello assegno divorzile, il ricorrente non CP_1 si è opposto alla domanda, sussistendo tra le parti divergenze esclusivamente sulla quantificazione dell'importo di tale contributo.
Nel merito il Collegio rileva come con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018 è stata affermata la funzione composita dell'assegno divorzile, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione solo laddove verificate all'esito del giudizio di separazione, per esempio con accoglimento di domande di addebito). Per applicare i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Il quantum dell'assegno divorzile deve soddisfare tanto la funzione assistenziale, quanto la funzione perequativo-compensativa dello stesso, pertanto l'oggetto del giudizio dovrà estendersi sia al raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, per verificare la sussistenza dello squilibrio e dell'eventuale situazione del coniuge richiedente, per garantire allo stesso la necessaria assistenza post matrimoniale (in caso di insufficienza di propri mezzi), sia all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie, all'esito del procedimento è stata provata la seguente situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente è pensionato e percepisce i seguenti redditi:
730/2023 reddito complessivo lordo annuo € 23.240
730/2022 reddito complessivo lordo annuo € 22.667
730/2021 reddito complessivo lordo annuo € 22.645
Vive in immobile in locazione con canone di € 300 mensili, dovendo evidenziare che il ricorrente dopo la separazione ha donato alla sorella l'immobile di cui era proprietario, rinunciando in tal modo a proprietà immobiliare.
La resistente, che durante per l'intera vita matrimoniale ha svolto solo lavori saltuari dedicandosi in via preminente all'accudimento della damiglia, circostanza incontestata, non ha redditi propri, vive in immobile in locazione con canone di € 400,00 mensili, percepisce reddito di inclusione per € 780,00 mensili, oltre al contributo di € 300 corrisposto dalla controparte a titolo di contributo al mantenimento. Alla luce di tali risultanze dalle quali emerge la rilevante sperequazione reddituale delle parti, deve essere analizzata la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in considerazione dei richiamati orientamenti della Suprema Corte.
Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile emerge che la resistente allo stato non ha redditi adeguati. Quanto alla situazione del ricorrente lo stesso percepisce congrua pensione, sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento in capo alla resistente dell'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale.
Analizzando la componente compensativa-perequativa, occorre considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner. Nella specie deve ritenersi provato che la resistente ha partecipato alla vita matrimoniale con l'apporto della attività casalinga per la durata del lungo matrimonio.
Accertata la sostanziale assenza di redditi propri in capo alla resistente, percependo la stessa il solo reddito di inclusione che come noto viene corrisposto a persone che versano in condizioni di assoluta difficoltò economica, e la impossibilità per la stessa di procurarsi redditi congrui, in considerazione dell'età, considerati la pensione dello Ionta, considerati i costi abitativi a carico delle parti, valutata la lunga durata del matrimonio il Collegio stima equo confermare quale importo dell'assegno, quello determinato nei provvedimenti presidenziali in € 300,00, oltre rivalutazione annuale AT.
Quanto alle modalità di corresponsione dell'assegno devono essere confermate quelle in essere.
In relazione alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 3/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti: determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da CP_2 versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'AT (fermi nelle more i provvedimenti provvisori);
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. D'ACUNTO SIMONA e dell'Avv. GIUSEPPE D'AMICI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CP_2
EL RA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Porre a carico di un assegno divorzile decorrente dalla domanda di €. Controparte_1
200,00 in favore di a titolo di assegno divorzile” CP_2
Per parte resistente
“Il Sig. , dovrà corrispondere un contributo al mantenimento in favore Controparte_1 della moglie di € 400,00 mensili , ovvero, in via meramente subordinata un assegno alimentare non inferiore a € 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e oltre rivalutazione Istat come per legge .
C) CASA DI ABITAZIONE
SI CHIEDE che del mancato godimento del vantaggio economico correlato all'utilizzo e diritto di abitazione sulla casa coniugale, si tenga conto quantificando un diritto al mantenimento e quindi un assegno divorzile per la resistente proporzionalmente aumentato di ulteriori € 200,00
D) SPESE DI ASSISTENZA LEGALE : Tutte le spese di assistenza legale e giudiziale dovranno essere poste a carico del sig. .” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/06/2024 ha chiesto la pronuncia dello Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.08.1993, in Santi MA e AN (LT), con esponendo che dall'unione sono nate due figlie: CP_2
nata il [...] a [...], e nata il [...] a Persona_1 Persona_2
Formia, entrambe maggiorenni e indipendenti economicamente. Il ricorrente ha esposto:
- di essere pensionato con un reddito di €. 1.232,00 mensili, di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, né di risparmi, e di essere gravato da esposizioni debitorie per €. 30.00,00, di vivere in immobile in locazione con canone annuo di €. 3.600,00, come risulta dal contratto registrato in atti;
- cha la resistente percepirebbe prestazioni economiche previdenziali e il reddito di inclusione;
- che con sentenza non definitiva nr. 988/2018, pubblicata il 13.09.2018, il Tribunale di Cassino, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, decisione passata in giudicato e con successiva sentenza nr. 222/2024, pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale di Cassino ha definito il procedimento di separazione ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla coniuge la somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento;
- che in data successiva all'emissione della sentenza il ricorrente prendeva in locazione immobile con conseguenti costi per il canone di € 300,00 mensili, in precedenza non sostenuti perché ospite dei familiari;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra le parti, chiedendo di porre a suo carico assegno divorzile decorrente dalla domanda di € 200,00 in favore di con vittoria di spese. CP_2
Si è costituita non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_2 matrimonio sussistendone i presupposti di legge, ma lamentando l'assenza di propri redditi, la percezione di modesto reddito di inclusione, ed evidenziando condotte del ricorrente finalizzate a ridurre le consistenze patrimoniali, con donazione alla sorella di immobile poi alienato, ha chiesto quindi la determinazione di assegno divorzile da porre a carico della controparte di € 600 mensili (importo comprensivo della somma di 200 mensili per i costi abitativi) oltre AT annuale ovvero in subordine di € 400 mensili;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono stati confermati come provvedimenti provvisori ed urgenti quelli della separazione, e la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 3/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
Acquisita la documentazione depositata la decisione è rimessa al Collegio.
Assegno divorzile
La resistente ha chiesto venga posto a carico dello assegno divorzile, il ricorrente non CP_1 si è opposto alla domanda, sussistendo tra le parti divergenze esclusivamente sulla quantificazione dell'importo di tale contributo.
Nel merito il Collegio rileva come con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018 è stata affermata la funzione composita dell'assegno divorzile, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione solo laddove verificate all'esito del giudizio di separazione, per esempio con accoglimento di domande di addebito). Per applicare i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Il quantum dell'assegno divorzile deve soddisfare tanto la funzione assistenziale, quanto la funzione perequativo-compensativa dello stesso, pertanto l'oggetto del giudizio dovrà estendersi sia al raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, per verificare la sussistenza dello squilibrio e dell'eventuale situazione del coniuge richiedente, per garantire allo stesso la necessaria assistenza post matrimoniale (in caso di insufficienza di propri mezzi), sia all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie, all'esito del procedimento è stata provata la seguente situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente è pensionato e percepisce i seguenti redditi:
730/2023 reddito complessivo lordo annuo € 23.240
730/2022 reddito complessivo lordo annuo € 22.667
730/2021 reddito complessivo lordo annuo € 22.645
Vive in immobile in locazione con canone di € 300 mensili, dovendo evidenziare che il ricorrente dopo la separazione ha donato alla sorella l'immobile di cui era proprietario, rinunciando in tal modo a proprietà immobiliare.
La resistente, che durante per l'intera vita matrimoniale ha svolto solo lavori saltuari dedicandosi in via preminente all'accudimento della damiglia, circostanza incontestata, non ha redditi propri, vive in immobile in locazione con canone di € 400,00 mensili, percepisce reddito di inclusione per € 780,00 mensili, oltre al contributo di € 300 corrisposto dalla controparte a titolo di contributo al mantenimento. Alla luce di tali risultanze dalle quali emerge la rilevante sperequazione reddituale delle parti, deve essere analizzata la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in considerazione dei richiamati orientamenti della Suprema Corte.
Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile emerge che la resistente allo stato non ha redditi adeguati. Quanto alla situazione del ricorrente lo stesso percepisce congrua pensione, sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento in capo alla resistente dell'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale.
Analizzando la componente compensativa-perequativa, occorre considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner. Nella specie deve ritenersi provato che la resistente ha partecipato alla vita matrimoniale con l'apporto della attività casalinga per la durata del lungo matrimonio.
Accertata la sostanziale assenza di redditi propri in capo alla resistente, percependo la stessa il solo reddito di inclusione che come noto viene corrisposto a persone che versano in condizioni di assoluta difficoltò economica, e la impossibilità per la stessa di procurarsi redditi congrui, in considerazione dell'età, considerati la pensione dello Ionta, considerati i costi abitativi a carico delle parti, valutata la lunga durata del matrimonio il Collegio stima equo confermare quale importo dell'assegno, quello determinato nei provvedimenti presidenziali in € 300,00, oltre rivalutazione annuale AT.
Quanto alle modalità di corresponsione dell'assegno devono essere confermate quelle in essere.
In relazione alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 3/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti: determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da CP_2 versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'AT (fermi nelle more i provvedimenti provvisori);
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti