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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai SInori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n.842/2025
TRA
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Rosa Di Dato ed C.F._1
elettivamente domiciliata in ER (NA) al Viale dei Tigli n. 7, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Rosa Di Dato ed elettivamente domiciliatO in ER
(NA) al Viale dei Tigli n. 7, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] l'[...] dalla relazione di fatto intervenuta tra i Persona_1
soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza dell'11.06.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido del minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna in Volla (NA) alla Via Ia Trav. Filichito n.19;
2) impegno della SI.ra a favorire la conservazione e la preservazione del Parte_1 rapporto affettivo del figlio con l'altro genitore, nonché a curarne la crescita, l'istruzione e l'educazione di comune accordo con il padre;
3) disciplina del diritto di visita paterno come segue: il padre potrà vedere il figlio quando lo desidera, compatibilmente alle eSIenze della madre, preavvertendola e concordandone disponibilità di volta in volta, ovvero e, comunque, nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio dalle ore 18,30 alle 20,30; nonché alternativamente il sabato, ovvero la domenica di ogni settimana, dalle h.10,00 alle h.12,00 anche prelevando il bambino dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo. Eventuali mutamenti di orari o di giorni sono da concordarsi tra i coniugi, con congruo anticipo e preavviso e nel rispetto dei reciproci impegni. A partire dal terzo anno di vita del bambino, il padre potrà tenerlo con sé ogni 15 giorni dal sabato mattina dalle h.10,00 alla domenica sera h. 20,00 provvedendo a farlo pernottare presso di lui. Stante la tenera età del bambino, qualora sorgano circostanze di impedimento alla possibilità del padre di prelevarlo dall'abitazione materna e tenerlo con sé (ad esempio per problemi di salute del bambino, giornate fredde e piovose), il padre potrà vederlo, previo accordo preventivo con la SI.ra e con la disponibilità della stessa, anche presso l'abitazione della stessa e, in Parte_1
mancanza, con videochiamate. Le comunicazioni tra i genitori potranno essere fatte anche a mezzo messaggi da inviare sui rispettivi cellulari con congruo anticipo. Tutte le festività principali e di calendario, saranno ripartite e trascorse dal figlio ad anni alterni con i genitori. In particolare, il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, anche nel caso in cui trattasi di fine settimana di frequentazione del padre, con possibilità per costui di recupero;
del pari il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, con possibilità di recupero per la madre, altrettanto valga per le giornate del compleanno di ciascun genitore, mentre per la giornata del compleanno ed onomastico del minore i genitori cercheranno di festeggiarli con la presenza di entrambi e in caso di disaccordo, ad anni alterni con un genitore e il successivo anno con l'altro. Per le festività Natalizie, salvo diversi tempi che le parti concorderanno, in linea di massima il minore trascorrerà con il padre ed i suoi familiari il giorno della Vigilia di Natale, e con la madre il giorno del Santo Natale e il giorno di Santo
Stefano, altrettanto con la madre il 31/12 e con il padre il giorno del 1 gennaio e quello della befana, e viceversa l'anno successivo. Per le festività Pasquali, il minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre, alternandosi di anno in anno. Per le ferie estive, a partire dal terzo anno di vita del bambino il padre potrà tenere il figlio una settimana concordando il periodo con la madre entro il 30/6. A decorrere dal compimento del quarto anno di vita del bambino ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane continuative nel periodo di Agosto, ovvero dal 4 al 18 oppure ad anni alterni dal 16 al 30. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare la località presso cui si recheranno con il bambino, nonché di fornire un recapito telefonico sempre raggiungibile.
Eventuali mutamenti di orari o di giorni sono da concordarsi tra le parti, con congruo anticipo e preavviso e nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi.
4) dichiarazione delle parti per cui il Sig. svolge attività di lavoro dipendente quale Controparte_1 socio della soc. Galassia Impianti srl e percepisce una busta paga di circa €.1.600,00 mensili e si obbliga, alla luce della propria documentazione fiscale (Dichiarazione redditi), a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, al versamento mensile di un assegno di €
400,00, oltre Istat come per legge, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]) intestato a
; Parte_1
5) impegno del SI. inoltre, al pagamento del 70% delle spese straordinarie per il figlio tra Per_1
cui rientrano, oltre alle spese mediche, ludiche e scolastiche secondo il protocollo vigente dell'Ill.mo Tribunale adito, anche le spese straordinarie per il cambio stagionale di vestiario necessario durante la crescita dei primi anni del bambino, previo accordo con la madre e/o a semplice richiesta della stessa.
6) accordo tra le parti per cui, allo stato, essendo la SI.ra disoccupata, perlomeno sino a Parte_1
quando la stessa non sarà collocata al lavoro, il padre non sarà tenuto a nessuna spesa di nido o baby setter;
7) accordo tra le parti per cui l'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla SI.ra Parte_1
[...]
8) accordo tra le parti per cui, nell'occasione di impiego della SI.ra , le parti Parte_1 provvederanno ad iscrivere il bambino al nido e/o alla scuola dell'infanzia con pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% tra le parti;
9) dichiarazione delle parti per cui, le suddette condizioni, ovviamente, tengono conto della notevole differenza economica tra le parti che allo stato vedono eccessivamente penalizzata la SI.ra . Parte_1
10) accordo tra le parti per cui, tale impegno, sarà nel corso del tempo rivisto, sia per le diverse eSIenze del bambino, con l'inserimento nella scuola di infanzia, sia e comunque, per la migliore pianificazione e collaborazione tra genitori - compatibilmente agli impegni di lavoro - nella gestione delle necessarie e fondamentali eSIenze del minore ( prelievo dalla scuola,
l'accompagnamento a casa all'uscita, presenza del genitore in caso di chiusura della scuola, assenza del bambino per malattia, ecc.).
11) accordo tra le parti per cui le condizioni suddette potranno e dovranno essere riviste anche alla luce delle successive scelte che verranno fatte dalle parti ed a seguito delle mutate eSIenze del bambino;
12) obbligo reciproco delle parti a prestare il loro consenso al rilascio del passaporto, altrettanto agli adempimenti necessari per quello del minore;
13) impegno reciproco dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, ed impegno, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida il minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna in Volla (NA) alla Via Ia Trav. Filichito n.19;
b) disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva;
c) pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore, con il versamento mensile di un assegno di € 400,00, oltre Istat come per legge, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario
(IBAN: [...]) intestato a;
Parte_1
d) pone a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle Per_1
spese straordinarie per il figlio tra cui rientrano, oltre alle spese mediche, ludiche e scolastiche secondo il protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, anche le spese straordinarie per il cambio stagionale di vestiario necessario durante la crescita dei primi anni del bambino, previo accordo con la madre e/o a semplice richiesta della stessa;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, allo stato, essendo la SI.ra disoccupata, Parte_1
perlomeno sino a quando la stessa non sarà collocata al lavoro, il padre non sarà tenuto a nessuna spesa di nido o baby setter;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla SI.ra ; Parte_1
g) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, nell'occasione di impiego della SI.ra , le Parte_1 parti provvederanno ad iscrivere il bambino al nido e/o alla scuola dell'infanzia con pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% tra le parti;
h) prende atto dell'obbligo reciprocamente assunto dalle parti a prestare il loro consenso al rilascio del passaporto, altrettanto agli adempimenti necessari per quello del minore;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 12.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)