Articolo 29 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 28
Versione
11 giugno 1967
Art. 29.
Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.
Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sara' effettuato direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

Entrata in vigore il 11 giugno 1967