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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.GIOVANNI DE FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio
1 diritto a percepire la pensione di vecchiaia a far data del 22.1.2021, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della prestazione nella misura di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze dall'Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma, dal 03 novembre 1980 al 31 marzo del 2010, e di aver presentato all' , in data 22 gennaio 2021, al raggiungimento dell'età CP_1 anagrafica prevista per legge, la domanda di pensionamento, che tuttavia veniva respinta con la seguente motivazione: “Non risultano registrazioni contributive negli archivi del Regime Generale”.
Esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
Previa richiesta di informazioni rivolta allo stesso ente previdenziale ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – rimasta inesitata – all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda formulata dalla ricorrente deve essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.
Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente fosse in possesso, alla data di proposizione della domanda amministrativa (21.01.2021), di entrambi i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia (anagrafico e contributivo).
Giova premettere che la pensione di vecchiaia è una prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale
Obbligatoria - AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
2 mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell'AGO.
Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici, differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal
1°gennaio 1996.
In particolare, i lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.
Insieme al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni, dovendosi a tali fini considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).
Tanto premesso in linea generale, occorre osservare, nel caso di specie, che Pt_1
ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell
[...] [...]
Roma dal 3.11.1988 al 1.04.2020, data in Controparte_2 cui ha cessato il servizio per dimissioni volontarie (v. certificato dell'Azienda
Ospedaliera - all. 10), maturando, quindi, un'anzianità contributiva superiore a
20 anni.
La ricorrente, inoltre, ha compiuto il 67° anno di età in data 19.01.2021.
Ciò nonostante, la domanda di pensione di vecchiaia dalla medesima presentata il
22.01.2021 (all.1), è stata rigettata dall' , con la motivazione suindicata CP_1
(all.2).
In effetti, nell'estratto conto previdenziale della ricorrente (all. 11), si legge che
“non risultano registrazioni contributive negli archivi del Regime Generale”, mentre, per il solo anno 1986, risultano contributi versati nella gestione
[...]
[..
[...] (confluita dapprima nell' e poi nell' ) Controparte_3 CP_1 CP_1
in relazione al lavoro volto alle dipendenze del San Camillo Forlanini.
Avvedutasi di tale anomalia, la ricorrente ha presentato, in data 5.02.2020, una richiesta di variazione di posizione assicurativa (all. 12), senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Ciò posto, appare inverosimile, a parere di questo giudicante, che si sia di fronte ad un'ipotesi di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro, trattandosi di un rapporto dipendente di lunga durata (circa trent'anni) intercorso con un'azienda ospedaliera pubblica.
Deve ritenersi, pertanto, che si tratti di un errore di accreditamento o
“registrazione” dei contributi sulla posizione previdenziale della ricorrente, errore che, anche alla luce del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., non può compromettere il diritto dell'istante al godimento della pensione connessa alla propria posizione assicurativa.
Del resto, all'interno del suesposto contesto, non può non valorizzarsi la circostanza che l'ente convenuto non si è costituito in giudizio, né ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni rivoltagli ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda formulata in ricorso, l' deve essere condannato a corrispondere alla CP_1
ricorrente la pensione di vecchiaia, nella misura di legge, a decorrere dal
1.02.2021 (primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurata ha compiuto l'età pensionabile), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia a far data dal Parte_1
1.02.2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei dovuti a CP_1 decorrere da tale data, nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 4.638,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Tivoli, il 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.GIOVANNI DE FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio
1 diritto a percepire la pensione di vecchiaia a far data del 22.1.2021, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della prestazione nella misura di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze dall'Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma, dal 03 novembre 1980 al 31 marzo del 2010, e di aver presentato all' , in data 22 gennaio 2021, al raggiungimento dell'età CP_1 anagrafica prevista per legge, la domanda di pensionamento, che tuttavia veniva respinta con la seguente motivazione: “Non risultano registrazioni contributive negli archivi del Regime Generale”.
Esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
Previa richiesta di informazioni rivolta allo stesso ente previdenziale ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – rimasta inesitata – all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda formulata dalla ricorrente deve essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.
Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente fosse in possesso, alla data di proposizione della domanda amministrativa (21.01.2021), di entrambi i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia (anagrafico e contributivo).
Giova premettere che la pensione di vecchiaia è una prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale
Obbligatoria - AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
2 mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell'AGO.
Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici, differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal
1°gennaio 1996.
In particolare, i lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.
Insieme al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni, dovendosi a tali fini considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).
Tanto premesso in linea generale, occorre osservare, nel caso di specie, che Pt_1
ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell
[...] [...]
Roma dal 3.11.1988 al 1.04.2020, data in Controparte_2 cui ha cessato il servizio per dimissioni volontarie (v. certificato dell'Azienda
Ospedaliera - all. 10), maturando, quindi, un'anzianità contributiva superiore a
20 anni.
La ricorrente, inoltre, ha compiuto il 67° anno di età in data 19.01.2021.
Ciò nonostante, la domanda di pensione di vecchiaia dalla medesima presentata il
22.01.2021 (all.1), è stata rigettata dall' , con la motivazione suindicata CP_1
(all.2).
In effetti, nell'estratto conto previdenziale della ricorrente (all. 11), si legge che
“non risultano registrazioni contributive negli archivi del Regime Generale”, mentre, per il solo anno 1986, risultano contributi versati nella gestione
[...]
[..
[...] (confluita dapprima nell' e poi nell' ) Controparte_3 CP_1 CP_1
in relazione al lavoro volto alle dipendenze del San Camillo Forlanini.
Avvedutasi di tale anomalia, la ricorrente ha presentato, in data 5.02.2020, una richiesta di variazione di posizione assicurativa (all. 12), senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Ciò posto, appare inverosimile, a parere di questo giudicante, che si sia di fronte ad un'ipotesi di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro, trattandosi di un rapporto dipendente di lunga durata (circa trent'anni) intercorso con un'azienda ospedaliera pubblica.
Deve ritenersi, pertanto, che si tratti di un errore di accreditamento o
“registrazione” dei contributi sulla posizione previdenziale della ricorrente, errore che, anche alla luce del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., non può compromettere il diritto dell'istante al godimento della pensione connessa alla propria posizione assicurativa.
Del resto, all'interno del suesposto contesto, non può non valorizzarsi la circostanza che l'ente convenuto non si è costituito in giudizio, né ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni rivoltagli ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda formulata in ricorso, l' deve essere condannato a corrispondere alla CP_1
ricorrente la pensione di vecchiaia, nella misura di legge, a decorrere dal
1.02.2021 (primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurata ha compiuto l'età pensionabile), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia a far data dal Parte_1
1.02.2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei dovuti a CP_1 decorrere da tale data, nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 4.638,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Tivoli, il 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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