Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2068
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

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    Contributo unificato pagato prima della notifica della cartella

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    Inesistenza del presupposto legittimante il titolo esecutivo per incompetenza territoriale

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    Cartella parzialmente annullata da sentenza

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    Istanza di definizione agevolata presentata

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    Violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente

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  • Improcedibile
    Difetto di giurisdizione e sgravio totale

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai due avvisi di addebito INPS, che risultano peraltro oggetto di sgravio totale, sicché ad essi non è comunque riferita la presente decisione.

  • Altro
    Carenza di interesse per adesione alla definizione agevolata

    A prescindere dal perfezionamento finale della fattispecie estintiva per effetto della definizione agevolata, allo stato l'intervenuto pagamento delle rate sinora maturate ha comportato, in ogni caso, il superamento delle cartelle di pagamento, tenuto conto dell'adempimento, sia pur sinora parziale, del debito tributario. Con la conseguenza che, nell'eventualità in cui la definizione agevolata non si perfezioni, con il pagamento dell'ultima rata, l'ente della riscossione dovrà riprendere l'esecuzione sulla base di un nuovo titolo. In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motivazione). Tanto si è verificato anche nel caso di specie, essendo incontestato che il contribuente abbia inteso avvalersi, senza riserve, della procedura di condono. Relativamente alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata deve dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, atteso che la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (vds., ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). (Cass. 15772/23).

  • Accolto
    Debiti estinti o oggetto di sospensione

    Relativamente alle altre cartelle di pagamento, sopra riportate sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) il ricorso deve essere accolto in quanto, come evidenziato nella parte espositiva e documentato da parte ricorrente, i relativi debiti risultano in parte estinti ed in parte oggetto di sospensione, sicché – anche in questo secondo caso – non avrebbero potuto formare oggetto di un'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2068
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2068
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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