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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2068/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US BE, Presidente DE MI AR, Relatore FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9336/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ater Del Comune Di Roma 3400501045 - 00410700587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09720239046143288000 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato l'ATER del Comune di Roma ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239046143288 000, notificata in data 23.6.2023. A fondamento del ricorso ha dedotto i motivi di seguito sinteticamente esposti.
1. Carenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Nullità per omessa notificazione della cartella n. 09720180057714514000, mai pervenuta all'azienda. Peraltro, la cartella in questione era già stata inclusa nella intimazione di pagamento n. 09720199089628346000, notificata all'ATER del comune di Roma in data 10.1.2020 ed oggetto del giudizio n. 1068/2020 RG, concluso con accoglimento del ricorso per mancanza di prova della avvenuta notifica della cartella, con sentenza n. 1048/2021.
3. La cartella n. 0972018 0062451042000, (quinta dell'elenco) relativa a registro locazione fabbricati risulta regolarmente pagata, come da prova (fornita all'allegato n. 2 della produzione documentale di parte ricorrente).
4. Anche la cartella 097201901690081686 002 (quindicesima dell'elenco) è stata regolarmente pagata e la mancata allegazione della cartella all'intimazione impugnata non consente di individuare quelle che sono le somme residue oggi pretese.
5. La cartella (n. 31) è stata oggetto di ricorso-reclamo, accolto dall'Agenzia delle Entrate, che ha proceduto allo sgravio (come da produzione documentale in allegato n. 4)
6. La cartella n. 0920190157963338 000 (n. 14), avente ad oggetto il contributo unificato dovuto al TAR Lazio, è stata pagata prima della notificazione della cartella (come da produzione documentale in allegato n. 5).
7. Per la cartella n. 09720180107611135 000, (n. 9 dell'intimazione), avente ad oggetto l'ICI del Comune di Ariccia dell'anno 2011 e per la n. 09720190027733317 000 (n. 10 dell'elenco, relativa all'ICI del 2011 e all'IMU del 2012 del Comune di Castelgandolfo) ha eccepito l'inesistenza del presupposto legittimante il titolo esecutivo in quanto si tratta di oneri spettanti all'ATER della provincia di Roma e non all'ATER del Comune di Roma, cui le cartelle sono state notificate. Si tratta infatti di importi presumibilmente dovuti dall'ex IACP della Provincia di Roma, in quanto relativi ad immobili situati nell'ambito dei Comuni ricompresi nella provincia di Roma, e pertanto di competenza dalla subentrata ATER della provincia di Roma. Infatti, al disciolto IACP provinciale sono succeduti per disposizione normativa (legge Regione Lazio n. 30 del 3 Settembre 2002, art. 2, e successivi decreti del Presidente della Regione Lazio, n. 427 e 433 dell'11.11.2003) due diversi enti con una differente competenza fondata su ripartizione territoriale, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del comune di Roma (A.T.E.R. del comune di Roma) e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di
2 Roma (A.T.E.R. provincia di Roma); la prima Azienda competente esclusivamente per il territorio del Comune di Roma, la seconda Azienda per il restante territorio della Provincia di Roma.
8. Per alcune delle cartelle, poi, è intervenuta sentenza di annullamento;
in particolare, la cartella n. 097 2019 0157963237 000 (tredicesima dell'elenco di cui all'intimazione) è stata parzialmente annullata con la sentenza n. 10538/41/2021 (nella misura pari a oltre i due terzi del sottostante ruolo)
9. Per le altre cartelle, esattamente per 26 rispetto alle 37 riportate nell'intimazione impugnata è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252 della legge n. 197/22 (cd. rottamazione quater). In data 14.5.2023, come documentato in atti, circa 40 giorni prima della notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. 10. Violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, per la “natura assolutamente approssimativa” dell'atto notificato, segnatamente in considerazione del fatto che alcune delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata erano state oggetto già di precedenti intimazioni, pure censurate da parte ricorrente. Per le ragioni complessivamente esposte ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
È intervenuto volontariamente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di Roma, competente in relazione a tre delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale in ordine alle eccezioni di parte ricorrente, che afferiscono all'attività dell'ente della riscossione. Con riguardo alla propria attività ha evidenziato, in ogni caso, che il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2019 0157963237 000 è stato annullato a seguito di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente emessa dalla CTP di Roma n. 10538/41/2021. Quanto alle cartelle nn. 09720180009334290000 e 09720210126600868000, per le quali la contribuente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata (prot. W-2023061407236989 del 14.6.2023), in relazione alla quale è stato accordato un pagamento in 18 rate, ha rilevato che la parte non sembra aver effettuato la rinuncia al giudizio, così come previsto dalla normativa di riferimento, e tanto inciderebbe sulla stessa ammissibilità della definizione agevolata così come richiesta;
in ogni caso, il procedimento di rottamazione si perfezionerebbe con il pagamento dell'ultima rata, previsto per il 30.11.2027.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione, evidenziando in primo luogo che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 23.6.2023, ossia soltanto 9 giorni dopo la presentazione della richiesta di definizione agevolata. Con successiva memoria ha riepilogato lo stato della definizione agevolata ì, evidenziando che per le cartelle oggetto di definizione agevolata (0972018009334290000 – 09720180009335510000 - 09720180029785705000 – 09720180074466541000 – 09720180082242149000 – 09720180089142143000 – 09720180107611135000 – 09720190027733317000 – 09720190060333857000 – 09720190096898528000 – 09720190157963237000 – 09720190157963338000 – 09720190181304318000 – 09720190189606786000 – 09720190218718117000 – 09720200031405075000 – 09720200166761525001 – 09720200170348186000 – 09720200170348489000 – 09720210052649389000 – 09720210052649490000 – 09720210086526259000 – 09720210107351888000 –
3 09720210123378725001 – 09720210126600868001 - 09720210128016690000 – 09720220031853562000) la contribuente sta procedendo al pagamento rateale, così come definito dall'ente della riscossione;
l'ultima rata andrà a scadere il 30.11.2017. Quanto alle altre cartelle contenute nell'intimazione, ma non comprese nella definizione agevolata, ha evidenziato quanto segue: 1) la cartella n. 09720180057714514000 è stata sospesa a tempo indeterminato con decorrenza dal 26/10/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma con la sentenza n. 1048/2021; 2) la cartella n. 09720180062451042000 risulta sospesa per istanza in autotutela dal 19/11/2025;
3) la cartella n. 09720190169081686002 è stata sospesa poiché inserita in un'istanza di definizione agevolata presentata dal coobbligato in solido, che è in regola con i pagamenti;
4) la cartella n. 09720210086526158000 è stata oggetto di uno sgravio totale sopraggiunto in data 8.9.2023, ovvero successivamente alla notifica dell'atto impugnato;
5) le seguenti cartelle sono state pagate nella data per ciascuna indicata:
- n. 09720220031853057000 (11.2.2025)
- n. 09720220031883158000 (3.3.2025)
- n. 09720220031853461000 (11.2.2025)
- n. 09720220055462525000 (3.3.2025) 6) le seguenti cartelle sono state pagate da un coobbligato in solido:
- n. 09720220031853259000
- n. 09720220055462626000
7) i seguenti avvisi di addebito sono stati oggetto di sgravio totale:
- 39720220001239468000
- 39720220001243112000 Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Si premette che questa Corte difetta della giurisdizione in relazione ai due avvisi di addebito INPS, che risultano peraltro oggetto di sgravio totale, sicché ad essi non è comunque riferita la presente decisione.
Quanto alle cartelle oggetto di definizione agevolata, deve evidenziarsi che, a prescindere dal perfezionamento finale della fattispecie estintiva per effetto della definizione agevolata, allo stato l'intervenuto pagamento delle rate sinora maturate ha comportato, in ogni caso, il superamento delle cartelle di pagamento, tenuto conto dell'adempimento, sia pur sinora parziale, del debito tributario. Con la conseguenza che, nell'eventualità in cui la definizione agevolata non si perfezioni, con il pagamento dell'ultima rata, l'ente della riscossione dovrà riprendere l'esecuzione sulla base di un nuovo titolo. In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motivazione). Tanto si è verificato anche nel caso di specie, essendo incontestato che il contribuente abbia inteso avvalersi, senza riserve, della procedura di condono. Relativamente alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata deve dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, atteso che la condanna
4 della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (vds., ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). (Cass. 15772/23). Relativamente alle altre cartelle di pagamento, sopra riportate sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) il ricorso deve essere accolto in quanto, come evidenziato nella parte espositiva e documentato da parte ricorrente, i relativi debiti risultano in parte estinti ed in parte oggetto di sospensione, sicché – anche in questo secondo caso – non avrebbero potuto formare oggetto di un'intimazione di pagamento. Le assorbenti ragioni di accoglimento del ricorso, sulla base del principio della ragione più liquida, esimono il collegio dalla valutazione dei restanti motivi. Tenuto conto del tenore della decisione, di parziale accoglimento e di parziale declaratoria di estinzione del giudizio, si stima equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata, nei termini di cui in motivazione, e nel resto accoglie il ricorso;
spese compensate. Roma, 15 dicembre 2025
L'estensore Il Presidente
AM De Amicis BE SO
5
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US BE, Presidente DE MI AR, Relatore FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9336/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ater Del Comune Di Roma 3400501045 - 00410700587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09720239046143288000 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato l'ATER del Comune di Roma ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239046143288 000, notificata in data 23.6.2023. A fondamento del ricorso ha dedotto i motivi di seguito sinteticamente esposti.
1. Carenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Nullità per omessa notificazione della cartella n. 09720180057714514000, mai pervenuta all'azienda. Peraltro, la cartella in questione era già stata inclusa nella intimazione di pagamento n. 09720199089628346000, notificata all'ATER del comune di Roma in data 10.1.2020 ed oggetto del giudizio n. 1068/2020 RG, concluso con accoglimento del ricorso per mancanza di prova della avvenuta notifica della cartella, con sentenza n. 1048/2021.
3. La cartella n. 0972018 0062451042000, (quinta dell'elenco) relativa a registro locazione fabbricati risulta regolarmente pagata, come da prova (fornita all'allegato n. 2 della produzione documentale di parte ricorrente).
4. Anche la cartella 097201901690081686 002 (quindicesima dell'elenco) è stata regolarmente pagata e la mancata allegazione della cartella all'intimazione impugnata non consente di individuare quelle che sono le somme residue oggi pretese.
5. La cartella (n. 31) è stata oggetto di ricorso-reclamo, accolto dall'Agenzia delle Entrate, che ha proceduto allo sgravio (come da produzione documentale in allegato n. 4)
6. La cartella n. 0920190157963338 000 (n. 14), avente ad oggetto il contributo unificato dovuto al TAR Lazio, è stata pagata prima della notificazione della cartella (come da produzione documentale in allegato n. 5).
7. Per la cartella n. 09720180107611135 000, (n. 9 dell'intimazione), avente ad oggetto l'ICI del Comune di Ariccia dell'anno 2011 e per la n. 09720190027733317 000 (n. 10 dell'elenco, relativa all'ICI del 2011 e all'IMU del 2012 del Comune di Castelgandolfo) ha eccepito l'inesistenza del presupposto legittimante il titolo esecutivo in quanto si tratta di oneri spettanti all'ATER della provincia di Roma e non all'ATER del Comune di Roma, cui le cartelle sono state notificate. Si tratta infatti di importi presumibilmente dovuti dall'ex IACP della Provincia di Roma, in quanto relativi ad immobili situati nell'ambito dei Comuni ricompresi nella provincia di Roma, e pertanto di competenza dalla subentrata ATER della provincia di Roma. Infatti, al disciolto IACP provinciale sono succeduti per disposizione normativa (legge Regione Lazio n. 30 del 3 Settembre 2002, art. 2, e successivi decreti del Presidente della Regione Lazio, n. 427 e 433 dell'11.11.2003) due diversi enti con una differente competenza fondata su ripartizione territoriale, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del comune di Roma (A.T.E.R. del comune di Roma) e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di
2 Roma (A.T.E.R. provincia di Roma); la prima Azienda competente esclusivamente per il territorio del Comune di Roma, la seconda Azienda per il restante territorio della Provincia di Roma.
8. Per alcune delle cartelle, poi, è intervenuta sentenza di annullamento;
in particolare, la cartella n. 097 2019 0157963237 000 (tredicesima dell'elenco di cui all'intimazione) è stata parzialmente annullata con la sentenza n. 10538/41/2021 (nella misura pari a oltre i due terzi del sottostante ruolo)
9. Per le altre cartelle, esattamente per 26 rispetto alle 37 riportate nell'intimazione impugnata è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252 della legge n. 197/22 (cd. rottamazione quater). In data 14.5.2023, come documentato in atti, circa 40 giorni prima della notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. 10. Violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, per la “natura assolutamente approssimativa” dell'atto notificato, segnatamente in considerazione del fatto che alcune delle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata erano state oggetto già di precedenti intimazioni, pure censurate da parte ricorrente. Per le ragioni complessivamente esposte ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
È intervenuto volontariamente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di Roma, competente in relazione a tre delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale in ordine alle eccezioni di parte ricorrente, che afferiscono all'attività dell'ente della riscossione. Con riguardo alla propria attività ha evidenziato, in ogni caso, che il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2019 0157963237 000 è stato annullato a seguito di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente emessa dalla CTP di Roma n. 10538/41/2021. Quanto alle cartelle nn. 09720180009334290000 e 09720210126600868000, per le quali la contribuente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata (prot. W-2023061407236989 del 14.6.2023), in relazione alla quale è stato accordato un pagamento in 18 rate, ha rilevato che la parte non sembra aver effettuato la rinuncia al giudizio, così come previsto dalla normativa di riferimento, e tanto inciderebbe sulla stessa ammissibilità della definizione agevolata così come richiesta;
in ogni caso, il procedimento di rottamazione si perfezionerebbe con il pagamento dell'ultima rata, previsto per il 30.11.2027.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione, evidenziando in primo luogo che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 23.6.2023, ossia soltanto 9 giorni dopo la presentazione della richiesta di definizione agevolata. Con successiva memoria ha riepilogato lo stato della definizione agevolata ì, evidenziando che per le cartelle oggetto di definizione agevolata (0972018009334290000 – 09720180009335510000 - 09720180029785705000 – 09720180074466541000 – 09720180082242149000 – 09720180089142143000 – 09720180107611135000 – 09720190027733317000 – 09720190060333857000 – 09720190096898528000 – 09720190157963237000 – 09720190157963338000 – 09720190181304318000 – 09720190189606786000 – 09720190218718117000 – 09720200031405075000 – 09720200166761525001 – 09720200170348186000 – 09720200170348489000 – 09720210052649389000 – 09720210052649490000 – 09720210086526259000 – 09720210107351888000 –
3 09720210123378725001 – 09720210126600868001 - 09720210128016690000 – 09720220031853562000) la contribuente sta procedendo al pagamento rateale, così come definito dall'ente della riscossione;
l'ultima rata andrà a scadere il 30.11.2017. Quanto alle altre cartelle contenute nell'intimazione, ma non comprese nella definizione agevolata, ha evidenziato quanto segue: 1) la cartella n. 09720180057714514000 è stata sospesa a tempo indeterminato con decorrenza dal 26/10/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma con la sentenza n. 1048/2021; 2) la cartella n. 09720180062451042000 risulta sospesa per istanza in autotutela dal 19/11/2025;
3) la cartella n. 09720190169081686002 è stata sospesa poiché inserita in un'istanza di definizione agevolata presentata dal coobbligato in solido, che è in regola con i pagamenti;
4) la cartella n. 09720210086526158000 è stata oggetto di uno sgravio totale sopraggiunto in data 8.9.2023, ovvero successivamente alla notifica dell'atto impugnato;
5) le seguenti cartelle sono state pagate nella data per ciascuna indicata:
- n. 09720220031853057000 (11.2.2025)
- n. 09720220031883158000 (3.3.2025)
- n. 09720220031853461000 (11.2.2025)
- n. 09720220055462525000 (3.3.2025) 6) le seguenti cartelle sono state pagate da un coobbligato in solido:
- n. 09720220031853259000
- n. 09720220055462626000
7) i seguenti avvisi di addebito sono stati oggetto di sgravio totale:
- 39720220001239468000
- 39720220001243112000 Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Si premette che questa Corte difetta della giurisdizione in relazione ai due avvisi di addebito INPS, che risultano peraltro oggetto di sgravio totale, sicché ad essi non è comunque riferita la presente decisione.
Quanto alle cartelle oggetto di definizione agevolata, deve evidenziarsi che, a prescindere dal perfezionamento finale della fattispecie estintiva per effetto della definizione agevolata, allo stato l'intervenuto pagamento delle rate sinora maturate ha comportato, in ogni caso, il superamento delle cartelle di pagamento, tenuto conto dell'adempimento, sia pur sinora parziale, del debito tributario. Con la conseguenza che, nell'eventualità in cui la definizione agevolata non si perfezioni, con il pagamento dell'ultima rata, l'ente della riscossione dovrà riprendere l'esecuzione sulla base di un nuovo titolo. In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motivazione). Tanto si è verificato anche nel caso di specie, essendo incontestato che il contribuente abbia inteso avvalersi, senza riserve, della procedura di condono. Relativamente alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata deve dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, atteso che la condanna
4 della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (vds., ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). (Cass. 15772/23). Relativamente alle altre cartelle di pagamento, sopra riportate sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) il ricorso deve essere accolto in quanto, come evidenziato nella parte espositiva e documentato da parte ricorrente, i relativi debiti risultano in parte estinti ed in parte oggetto di sospensione, sicché – anche in questo secondo caso – non avrebbero potuto formare oggetto di un'intimazione di pagamento. Le assorbenti ragioni di accoglimento del ricorso, sulla base del principio della ragione più liquida, esimono il collegio dalla valutazione dei restanti motivi. Tenuto conto del tenore della decisione, di parziale accoglimento e di parziale declaratoria di estinzione del giudizio, si stima equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata, nei termini di cui in motivazione, e nel resto accoglie il ricorso;
spese compensate. Roma, 15 dicembre 2025
L'estensore Il Presidente
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