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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1776/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG OV IA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17280/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1-2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240060449502000 AVVIS. LIQUIDAZ
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19061/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n. 07120240060449502 000, recante l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di euro 595,65 (per imposta di registro, sanzione, interessi e oneri di riscossione), scaturita dall'avviso di liquidazione n.
14/3T/013136/000/001/2016 emesso per richiedere l'imposta di registro - annualità successiva alla prima - omessa per l'anno d'imposta 2016, relativamente al contratto di locazione registrato il 04/12/2014 al n. 13136 - serie 3T.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della predetta cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione delle somme riportate nella cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che a seguito di riesame degli atti del procedimento, la Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, avendo riscontrato l'incompleta documentazione relativa alla notifica del prodromico avviso di liquidazione, ha disposto in autotutela lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con provvedimento prot. n. 2024S0657573 del 09/10/2024.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere .Compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG OV IA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17280/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1-2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240060449502000 AVVIS. LIQUIDAZ
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19061/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n. 07120240060449502 000, recante l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di euro 595,65 (per imposta di registro, sanzione, interessi e oneri di riscossione), scaturita dall'avviso di liquidazione n.
14/3T/013136/000/001/2016 emesso per richiedere l'imposta di registro - annualità successiva alla prima - omessa per l'anno d'imposta 2016, relativamente al contratto di locazione registrato il 04/12/2014 al n. 13136 - serie 3T.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della predetta cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione delle somme riportate nella cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che a seguito di riesame degli atti del procedimento, la Ag. Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, avendo riscontrato l'incompleta documentazione relativa alla notifica del prodromico avviso di liquidazione, ha disposto in autotutela lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con provvedimento prot. n. 2024S0657573 del 09/10/2024.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere .Compensa le spese.