Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8262 del 2025, proposto da
GE NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Ministero Dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 11836/2024 Tar Lazio Roma, sez. III Bis nrg 9466/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA LO RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 17 luglio 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del TAR Lazio Roma sez. III Stralcio n. 11836/2024 pubblicata in data 11 giugno 2024, emessa nel procedimento R.G. n. 9466/2018, passata in giudicato come da attestazione prodotta, di accoglimento del ricorso avente ad oggetto l’annullamento del rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Bulgaria.
1.1 Afferma la ricorrente che l’Amministrazione resistente non ha adempiuto, non avendo ancora proceduto al riesame della sua posizione e non avendo, quindi, ancora adottato un nuovo provvedimento.
2. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato a verbale che l’Amministrazione aveva depositato tre decreti nessuno, dei quali, tuttavia, recante il nominativo della ricorrente ed ha conseguentemente invitato la difesa erariale a verificare se fosse stato adottato un nuovo provvedimento anche nei confronti dell’istante e, in caso affermativo, a depositarlo.
3. L’Amministrazione niente ha depositato.
4. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
5.1 In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni, nonostante anche la richiesta formulata dal Collegio a verbale della camera di consiglio del 4 febbraio 2026, in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, alla mancata adozione di un provvedimento conseguente all’istanza diretta a ottenere il riconoscimento del titolo conseguito all’estero in seguito all’annullamento del provvedimento precedentemente adottato, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, deve trovare accoglimento.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata sentenza.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA LO RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LO RB | RO SE |
IL SEGRETARIO