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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1653/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US RO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16813/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0004600000012019008 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16813/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1
S.P.A., in persona del Procuratore Nominativo_1 e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2013/3T/000460/000/001/2019/008, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 157,15 a titolo di imposta, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2013 serie 3T n. 000460, notificato dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate in data 17/07/2024, richiedendone l'annullamento. Evidenzia che l'impugnazione è volta alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno 2019 in relazione ad un contratto di locazione risolto anticipatamente nel 2018 e rispetto al quale la
Società ha già effettuato il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 67,00 ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 131/86.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio comunicando che in sede di autotutela, ha provveduto all'annullamento totale dell'avviso di liquidazione impugnato;
chiedeva pertanto che questa Corte voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente ha depositato Memorie di replica con le quali, tra l'altro, dichiarava di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato che in sede di autotutela, ha provveduto all'annullamento totale dell'avviso di liquidazione impugnato per cui deve dichiararsi l'estinzione giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US RO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16813/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0004600000012019008 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16813/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1
S.P.A., in persona del Procuratore Nominativo_1 e legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2013/3T/000460/000/001/2019/008, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 157,15 a titolo di imposta, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2013 serie 3T n. 000460, notificato dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate in data 17/07/2024, richiedendone l'annullamento. Evidenzia che l'impugnazione è volta alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto avente ad oggetto l'imposta di registro per l'anno 2019 in relazione ad un contratto di locazione risolto anticipatamente nel 2018 e rispetto al quale la
Società ha già effettuato il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 67,00 ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 131/86.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio comunicando che in sede di autotutela, ha provveduto all'annullamento totale dell'avviso di liquidazione impugnato;
chiedeva pertanto che questa Corte voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente ha depositato Memorie di replica con le quali, tra l'altro, dichiarava di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato che in sede di autotutela, ha provveduto all'annullamento totale dell'avviso di liquidazione impugnato per cui deve dichiararsi l'estinzione giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.