Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2982
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella prodromica

    L'ufficio ha allegato copia della cartella prodromica notificata in data anteriore tramite procedura ex art. 140 c.p.c. (compiuta giacenza). Eventuali contestazioni sul merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione di legge, difetto di motivazione, decadenza e/o prescrizione, illegittimità delle maggiorazioni

    L'intimazione di pagamento è preceduta da numerose cartelle precedentemente notificate e non impugnate, che hanno interrotto i termini di decadenza e prescrizione. L'intimazione e le memorie difensive contengono elementi idonei a comprendere le ragioni della pretesa erariale, rispettando gli obblighi motivazionali e indicando il responsabile del procedimento. Le eccezioni sollevate non sono utili a dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni di parte resistente. Non vi è tardività della notifica dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata, sussistendo notifica interruttiva della prescrizione. L'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa per interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2982
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2982
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo