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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LF AF, EL
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7361/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2073 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7942/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Scafati aveva emesso l'Avviso di Accertamento n. 2073 del 02/12/2022, relativo all'IMU per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 1.621,00, a carico della Sig.ra Ricorrente_1, vedova e usufruttuaria al 100% dell'immobile sito in Scafati alla IIndirizzo_1. L'accertamento riguardava l'omesso pagamento su alcune unità immobiliari (in particolare sub 6 e 10) che, secondo l'Ente, non avevano potuto beneficiare dell'esenzione per abitazione principale.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva impugnato tale atto (RG n. 2689/2023), deducendo in via principale il diritto all'esenzione per abitazione principale, insistendo sul fatto che le unità catastalmente distinte costituivano di fatto un'unica abitazione. Aveva eccepito inoltre la nullità della notificazione dell'avviso e la carenza di motivazione. La ricorrente aveva invocato l'efficacia del giudicato esterno derivante dalla Sentenza n.
1988/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, relativa all'IMU 2013, che aveva annullato la pretesa del Comune relativamente alle medesime unità immobiliari.
Il Comune di Scafati si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez. 6, con sentenza n. 1923/2024 depositata il
29/04/2024, aveva rigettato il ricorso. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e aveva valutato sufficiente la motivazione dell'atto. Quanto al merito, aveva osservato che la fattispecie IMU (a differenza dell'ICI) richiedeva che il contribuente, che utilizzava come unica abitazione immobili catastalmente separati, avesse proceduto preventivamente al loro accatastamento unitario per godere dell'esenzione, un requisito che, a suo avviso, non ricorreva nel caso di specie. Le spese di lite erano state compensate.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello, insistendo sulla erronea valutazione delle prove e riproponendo tutti i motivi già sollevati in primo grado. In particolare, evidenziava l'efficacia vincolante del giudicato esterno sulla medesima fattispecie (IMU 2013), sottolineando che gli elementi costitutivi di fatto
(iscrizioni catastali e utilizzo unitario) erano rimasti invariati e avevano carattere duraturo. Sosteneva inoltre che, ai fini IMU, l'immobile era da considerarsi "iscrivibile come unica unità immobiliare" e che l'accatastamento unitario era tecnicamente impossibile a causa della distinta titolarità della nuda proprietà, pur essendo la ricorrente usufruttuaria al 100%. Chiedeva in via cautelare la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Il Comune di Scafati si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Il Comune contestava che il precedente giudicato fosse rilevante e ribadiva che, ai sensi della normativa IMU e della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione, l'agevolazione poteva essere concessa solo su un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile, e che la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva fornito prova di regolarizzazione catastale o di fusione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte ritiene che il giudicato esterno eccepito già in primo grado dall'appellante abbia efficacia vincolante.
In particolare la sentenza n. 1988 del 24/06/2019 della CTP di Salerno (IMU anno 2013), aveva accolto il ricorso dell'odierno appellante annullando la pretesa del Comune relativamente alle medesime unità immobiliari. Il Collegio ritiene che l'accertamento contenuto in tale precedente sentenza, passata in giudicato, faccia stato tra le parti. In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno si estende alle annualità successive quando vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,, o quando l'accertamento riguardi la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Nel caso di specie, la Sentenza n. 1988/2019 aveva riguardato la contestazione che l'Ente impositore aveva assoggettato a tassazione anche l'abitazione principale e immobili non detenuti, basandosi su una valutazione della reale situazione di fatto e di diritto. È pacifico che le iscrizioni catastali e la condizione di usufrutto (elemento costitutivo di fattispecie a carattere duraturo) sulle unità immobiliari sub 6 e 10, utilizzate come unica abitazione principale, sono rimaste invariate tra il 2013 e il 2017. Pertanto, l'accertamento definitivo sulla natura delle unità immobiliari come unica abitazione principale, ai fini dell'esonero IMU per il 2013, deve estendersi all'anno 2017, vincolando il Comune di Scafati a riconoscere l'esonero anche per l'annualità oggetto di causa. Il primo giudice aveva negato tale effetto vincolante per difetto di allegazione di tutti gli atti del giudizio, ma l'appellante ha rimediato producendo copia del ricorso 2013.
Le questioni di merito relative alla spettanza dell'agevolazione restano pertanto assorbite e non possono essere oggetto di diversa valutazione da parte di questa Corte.
La produzione di documentazione, solo nel secondo grado di giudizio, induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1923/2024, annulla l'Avviso di
Accertamento n. 2073/2022 del Comune di Scafati. Le spese sono compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LF AF, EL
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7361/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2073 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7942/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Scafati aveva emesso l'Avviso di Accertamento n. 2073 del 02/12/2022, relativo all'IMU per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 1.621,00, a carico della Sig.ra Ricorrente_1, vedova e usufruttuaria al 100% dell'immobile sito in Scafati alla IIndirizzo_1. L'accertamento riguardava l'omesso pagamento su alcune unità immobiliari (in particolare sub 6 e 10) che, secondo l'Ente, non avevano potuto beneficiare dell'esenzione per abitazione principale.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva impugnato tale atto (RG n. 2689/2023), deducendo in via principale il diritto all'esenzione per abitazione principale, insistendo sul fatto che le unità catastalmente distinte costituivano di fatto un'unica abitazione. Aveva eccepito inoltre la nullità della notificazione dell'avviso e la carenza di motivazione. La ricorrente aveva invocato l'efficacia del giudicato esterno derivante dalla Sentenza n.
1988/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, relativa all'IMU 2013, che aveva annullato la pretesa del Comune relativamente alle medesime unità immobiliari.
Il Comune di Scafati si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez. 6, con sentenza n. 1923/2024 depositata il
29/04/2024, aveva rigettato il ricorso. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e aveva valutato sufficiente la motivazione dell'atto. Quanto al merito, aveva osservato che la fattispecie IMU (a differenza dell'ICI) richiedeva che il contribuente, che utilizzava come unica abitazione immobili catastalmente separati, avesse proceduto preventivamente al loro accatastamento unitario per godere dell'esenzione, un requisito che, a suo avviso, non ricorreva nel caso di specie. Le spese di lite erano state compensate.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello, insistendo sulla erronea valutazione delle prove e riproponendo tutti i motivi già sollevati in primo grado. In particolare, evidenziava l'efficacia vincolante del giudicato esterno sulla medesima fattispecie (IMU 2013), sottolineando che gli elementi costitutivi di fatto
(iscrizioni catastali e utilizzo unitario) erano rimasti invariati e avevano carattere duraturo. Sosteneva inoltre che, ai fini IMU, l'immobile era da considerarsi "iscrivibile come unica unità immobiliare" e che l'accatastamento unitario era tecnicamente impossibile a causa della distinta titolarità della nuda proprietà, pur essendo la ricorrente usufruttuaria al 100%. Chiedeva in via cautelare la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Il Comune di Scafati si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Il Comune contestava che il precedente giudicato fosse rilevante e ribadiva che, ai sensi della normativa IMU e della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione, l'agevolazione poteva essere concessa solo su un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile, e che la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva fornito prova di regolarizzazione catastale o di fusione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte ritiene che il giudicato esterno eccepito già in primo grado dall'appellante abbia efficacia vincolante.
In particolare la sentenza n. 1988 del 24/06/2019 della CTP di Salerno (IMU anno 2013), aveva accolto il ricorso dell'odierno appellante annullando la pretesa del Comune relativamente alle medesime unità immobiliari. Il Collegio ritiene che l'accertamento contenuto in tale precedente sentenza, passata in giudicato, faccia stato tra le parti. In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno si estende alle annualità successive quando vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,, o quando l'accertamento riguardi la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Nel caso di specie, la Sentenza n. 1988/2019 aveva riguardato la contestazione che l'Ente impositore aveva assoggettato a tassazione anche l'abitazione principale e immobili non detenuti, basandosi su una valutazione della reale situazione di fatto e di diritto. È pacifico che le iscrizioni catastali e la condizione di usufrutto (elemento costitutivo di fattispecie a carattere duraturo) sulle unità immobiliari sub 6 e 10, utilizzate come unica abitazione principale, sono rimaste invariate tra il 2013 e il 2017. Pertanto, l'accertamento definitivo sulla natura delle unità immobiliari come unica abitazione principale, ai fini dell'esonero IMU per il 2013, deve estendersi all'anno 2017, vincolando il Comune di Scafati a riconoscere l'esonero anche per l'annualità oggetto di causa. Il primo giudice aveva negato tale effetto vincolante per difetto di allegazione di tutti gli atti del giudizio, ma l'appellante ha rimediato producendo copia del ricorso 2013.
Le questioni di merito relative alla spettanza dell'agevolazione restano pertanto assorbite e non possono essere oggetto di diversa valutazione da parte di questa Corte.
La produzione di documentazione, solo nel secondo grado di giudizio, induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1923/2024, annulla l'Avviso di
Accertamento n. 2073/2022 del Comune di Scafati. Le spese sono compensate per quanto in motivazione.