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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO FRANCESCO, Presidente BALDINI MARIO, Relatore MOLINO ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SOMME n. 05690202302911110380 .
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 94/24 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 legge n.197/2022 n. 05690202302911110000 notificata via PEC in data 01/09/2023 relativa alla dichiarazione di adesione del 03/05/2023 prot. w- 2023050306554352.
Parte ricorrente contestava l'operato dell'ufficio per i seguenti motivi:
1) violazione art. 53 Cost. – “principi di capacità contributiva, progressività equità.”
2) difetto di notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito con conseguente decadenza e prescrizione.
3) illegittimità della comunicazione delle somme per violazione ex art. 3 e 21 septies l. n. 241/90 per difetto assoluto di motivazione.
4) illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della legge n. 197/2022- incostituzionalità per violazione art. 3 della costituzione. richiesta di rimessione alla corte costituzionale e/o alla corte di giustizia europea;
5) omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione.
L' ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Impugnazione è avverso la comunicazione delle somme dovute, definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione con la quale l'Ufficio, in merito alla dichiarazione della contribuente di adesione alla definizione agevolata presentata il 03/05/2023 prot. n. W-2023050306554352, per i carichi relativi all'ambito provinciale della Spezia elencati nel “Prospetto di sintesi” comunicava che il debito residuo alla data del 03/08/2023 era di euro 21.198,45 (A), il debito oggetto di definizione agevolata euro 18.753,27 (B) e il debito da pagare per la definizione euro 12.101,704 (C). Indicava infine che il debito residuo escluso dalla definizione agevolata euro 2.445,18 (D).
La pretesa violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., è inconferente, dal momento che la disposizione di legge oggetto di censura (cioè l'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) non regola l'imposizione tributaria, ma si limita a prevedere una peculiare forma di estinzione delle posizioni debitorie iscritte a ruolo.
Siamo in presenza di norme agevolative e funzionali alla pacificazione fiscale e non riferite alla imposizione fiscale.
Non può essere accolta neppure l'eccezione di difetto di notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito con conseguente decadenza e prescrizione.
La comunicazione in data 01/09/2023 con cui l'Agente della Riscossione indicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, in coerenza con le previsioni dell'art. 1 comma 241, della L. n. 197/2022, fornendo, in pari tempo, mediante apposito prospetto di sintesi, le informazioni di dettaglio, con riepilogo della composizione delle voci di debito era stata causata dalla ferma ed espressa intenzione del ricorrente di estinguere la posizione debitoria, come precisata nella dichiarazione di adesione surriferita.
Tale dichiarazione ha valenza di:
1) atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (“… la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”).
2) atto utilmente interruttivo della prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.
3) rinunzia ad avvalersi di prescrizioni – semmai maturate -, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c. E' priva di pregio anche l'eccepita carenza di motivazione della comunicazione delle somme ma, l'atto impugnato fa seguito alla volontà di parte ricorrente di aderire all'agevolazione fiscale, nei termini che il medesimo ha esplicitato in seno alla relativa dichiarazione del 03/05/2023.
Con riferimento alla eccepita illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 11 231, della legge n. 197/2022- incostituzionalità per violazione art. 3 della costituzione. richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia europea, occorre rilevare che la consegna dei ruoli ovvero la trasmissione dei flussi di carico è di competenza dell'ente impositore e non dell'Agente della
Riscossione, il quale non ha titolo né ragioni per entrare nel merito delle stesse.
E' priva di pregio altresì l'eccepita omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione in quanto la stessa non è prevista dall' art. 3 della legge 197/22
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e le spese pari ad € 300,00 vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento di€ 300,00 per spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO FRANCESCO, Presidente BALDINI MARIO, Relatore MOLINO ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SOMME n. 05690202302911110380 .
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 94/24 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 legge n.197/2022 n. 05690202302911110000 notificata via PEC in data 01/09/2023 relativa alla dichiarazione di adesione del 03/05/2023 prot. w- 2023050306554352.
Parte ricorrente contestava l'operato dell'ufficio per i seguenti motivi:
1) violazione art. 53 Cost. – “principi di capacità contributiva, progressività equità.”
2) difetto di notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito con conseguente decadenza e prescrizione.
3) illegittimità della comunicazione delle somme per violazione ex art. 3 e 21 septies l. n. 241/90 per difetto assoluto di motivazione.
4) illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della legge n. 197/2022- incostituzionalità per violazione art. 3 della costituzione. richiesta di rimessione alla corte costituzionale e/o alla corte di giustizia europea;
5) omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione.
L' ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Impugnazione è avverso la comunicazione delle somme dovute, definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione con la quale l'Ufficio, in merito alla dichiarazione della contribuente di adesione alla definizione agevolata presentata il 03/05/2023 prot. n. W-2023050306554352, per i carichi relativi all'ambito provinciale della Spezia elencati nel “Prospetto di sintesi” comunicava che il debito residuo alla data del 03/08/2023 era di euro 21.198,45 (A), il debito oggetto di definizione agevolata euro 18.753,27 (B) e il debito da pagare per la definizione euro 12.101,704 (C). Indicava infine che il debito residuo escluso dalla definizione agevolata euro 2.445,18 (D).
La pretesa violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., è inconferente, dal momento che la disposizione di legge oggetto di censura (cioè l'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) non regola l'imposizione tributaria, ma si limita a prevedere una peculiare forma di estinzione delle posizioni debitorie iscritte a ruolo.
Siamo in presenza di norme agevolative e funzionali alla pacificazione fiscale e non riferite alla imposizione fiscale.
Non può essere accolta neppure l'eccezione di difetto di notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito con conseguente decadenza e prescrizione.
La comunicazione in data 01/09/2023 con cui l'Agente della Riscossione indicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, in coerenza con le previsioni dell'art. 1 comma 241, della L. n. 197/2022, fornendo, in pari tempo, mediante apposito prospetto di sintesi, le informazioni di dettaglio, con riepilogo della composizione delle voci di debito era stata causata dalla ferma ed espressa intenzione del ricorrente di estinguere la posizione debitoria, come precisata nella dichiarazione di adesione surriferita.
Tale dichiarazione ha valenza di:
1) atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (“… la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”).
2) atto utilmente interruttivo della prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.
3) rinunzia ad avvalersi di prescrizioni – semmai maturate -, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c. E' priva di pregio anche l'eccepita carenza di motivazione della comunicazione delle somme ma, l'atto impugnato fa seguito alla volontà di parte ricorrente di aderire all'agevolazione fiscale, nei termini che il medesimo ha esplicitato in seno alla relativa dichiarazione del 03/05/2023.
Con riferimento alla eccepita illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 11 231, della legge n. 197/2022- incostituzionalità per violazione art. 3 della costituzione. richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia europea, occorre rilevare che la consegna dei ruoli ovvero la trasmissione dei flussi di carico è di competenza dell'ente impositore e non dell'Agente della
Riscossione, il quale non ha titolo né ragioni per entrare nel merito delle stesse.
E' priva di pregio altresì l'eccepita omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione in quanto la stessa non è prevista dall' art. 3 della legge 197/22
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e le spese pari ad € 300,00 vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento di€ 300,00 per spese.