Sentenza 2 maggio 2025
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2025, proposto da
CH GU, NZ GU, quali procuratori di sé stessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania adito depositata in data 21/10/2022 n. 6499.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. FA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente vicenda processuale, portata all'attenzione del Tribunale mediante lo strumento del reclamo, rappresenta l'epilogo di una lunga e travagliata fase esecutiva, caratterizzata da una sistematica e reiterata inerzia del Ministero della Giustizia nel conformarsi alle statuizioni giurisdizionali.
La cronologia dei fatti, analiticamente esposta nell'atto di reclamo e documentalmente provata, può essere così ricostruita in dettaglio:
in data 21 ottobre 2022, questo Tribunale, con sentenza n. 6499/2022, accoglieva un primo ricorso per l'ottemperanza di un decreto emesso ai sensi della L. n. 89/2001 ("Legge Pinto"). In quella sede, oltre a ordinare l'esecuzione del decreto in favore della parte privata, il Collegio condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge (spese generali, C.A. e I.V.A.), disponendone la distrazione in favore degli odierni reclamanti, Avv.ti CH e NZ GU, quali difensori antistatari;
a seguito di tale pronuncia, e solo dopo l'attivazione del meccanismo commissariale, l'Amministrazione provvedeva al pagamento della sorte capitale in favore della parte assistita, ma ometteva integralmente di corrispondere ai difensori distrattari le spese di lite liquidate in loro favore, dando così luogo a un adempimento solo parziale del giudicato;
stante il perdurante e ingiustificato inadempimento, gli Avv.ti GU erano costretti ad adire nuovamente questo Tribunale con un secondo ricorso per ottemperanza (iscritto al R.G. n. 819/2025), specificamente volto a ottenere l'esecuzione del capo della sentenza n. 6499/2022 relativo alle spese. Con sentenza n. 3522 del 2 maggio 2025, questo Tribunale accoglieva anche tale secondo ricorso, ordinando al Ministero di provvedere al pagamento delle somme dovute ai legali in forza della prima sentenza, maggiorate degli interessi legali, e condannandolo altresì al pagamento delle ulteriori spese del secondo giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sempre con distrazione. Anche tale sentenza prevedeva la nomina di un Commissario ad acta, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, in caso di ulteriore inerzia;
nonostante la rituale notifica anche di questa seconda sentenza, avvenuta in data 14 maggio 2025, sia al Ministero della Giustizia che all'organo deputato alla designazione del Commissario ("Ente designatore"), l'Amministrazione rimaneva totalmente inadempiente, non dando alcun seguito all'ordine di pagamento. Parimenti, l'Ente designatore ometteva di provvedere alla nomina del Commissario ad acta, paralizzando di fatto il meccanismo sostitutivo previsto dal giudice per garantire l'effettività della pronuncia;
con lettera PEC del 23 luglio 2025, i ricorrenti diffidavano nuovamente sia il Ministero che l'Ente designatore, rilevando il duplice e colpevole inadempimento e chiedendo l'immediato adempimento, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
preso atto della definitiva e conclamata volontà dell'Amministrazione di sottrarsi ai propri obblighi, i ricorrenti hanno quindi proposto il presente reclamo, depositato in data 23 luglio 2025, per denunciare la grave elusione del giudicato e per chiedere l'adozione di ogni misura necessaria a garantire l'effettiva e integrale esecuzione delle sentenze emesse in loro favore.
2.- Così ricostruita la sottesa vicenda fattuale, il proposto reclamo è ammissibile e manifestamente fondato, meritando pieno accoglimento per le ragioni di seguito esposte in modo esteso.
In via del tutto preliminare, il Collegio deve soffermarsi sulla qualificazione giuridica e sull'ammissibilità dello strumento processuale azionato. Il presente atto, intitolato "Reclamo", si configura come un incidente di esecuzione che trova il suo fondamento normativo nell'art. 114, comma 6, c.p.a..
Tale disposizione, nel disciplinare il procedimento di ottemperanza, attribuisce al giudice dell'esecuzione una cognizione piena su "tutte le questioni relative all’ottemperanza", nonché su "quelle inerenti agli atti del commissario ad acta". La norma prosegue prevedendo che avverso gli atti del commissario le parti possano proporre, appunto, reclamo.
Nel caso di specie, la doglianza dei ricorrenti non si appunta su un atto positivo del Commissario, ma su una duplice e radicale omissione che ne paralizza l'operato: da un lato, l'inerzia dell'Amministrazione debitrice e, dall'altro, l'inerzia dell'organo (interno alla stessa Amministrazione) che avrebbe dovuto provvedere alla designazione del Commissario ad acta, come statuito dalla sentenza n. 3522/2025. Tale omissione, impedendo l'attivazione stessa della funzione commissariale, costituisce a tutti gli effetti una "questione relativa all'ottemperanza" di primaria importanza, la cui risoluzione è presupposto indispensabile per l'attuazione del giudicato. Il reclamo, pertanto, si palesa come lo strumento più idoneo, se non l'unico, per portare all'attenzione del giudice una siffatta situazione di stallo esecutivo e per sollecitare l'adozione di misure correttive e sostitutive.
Ne consegue la piena ammissibilità del presente gravame.
3.- Passando al merito, il reclamo è fondato sotto ogni profilo dedotto. La condotta del Ministero della Giustizia, analiticamente documentata dai reclamanti, si configura come una palese, reiterata e ingiustificata violazione del dovere di conformarsi alle pronunce giurisdizionali, dovere che costituisce un cardine dello Stato di diritto e trova espresso riconoscimento nell'art. 112 c.p.a.
Il Collegio ritiene fondamentale ribadire, come già statuito con la sentenza n. 3522/2025, la netta e invalicabile distinzione tra il credito azionato dai reclamanti e le indennità corrisposte ai sensi della c.d. "Legge Pinto".
3.1.- Il credito per cui si agisce non trae origine dalla L. n. 89/2001, bensì direttamente dalle sentenze n. 6499/2022 e n. 3522/2025 di questo stesso Tribunale, che hanno liquidato le spese processuali a seguito di due distinti giudizi di ottemperanza. La fonte dell'obbligazione è, pertanto, la statuizione di condanna del giudice amministrativo, la quale costituisce un'obbligazione pecuniaria del tutto autonoma e distinta da quella, originaria, relativa all'equa riparazione.
Come correttamente evidenziato dai reclamanti, "il credito dei ricorrenti non deriva dalla L. 24/3/2001 n. 89 ma da una sentenza di codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale". Da tale corretta premessa discende, quale logico e ineludibile corollario, la totale inapplicabilità al caso di specie di tutte le disposizioni procedurali e sostanziali di carattere speciale previste per i crediti da "Legge Pinto", quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di presentazione di specifiche dichiarazioni sostitutive (art. 5-sexies L. 89/2001) o i regimi di sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. Tali norme, avendo carattere eccezionale e derogatorio rispetto ai principi generali sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, non possono essere interpretate in via analogica o estensiva fino a ricomprendere crediti di diversa natura e fonte.
3.2. La condotta del Ministero della Giustizia, protrattasi per anni nonostante due sentenze di condanna, plurime notifiche e formali diffide, trascende il mero ritardo per assumere i contorni di una consapevole e deliberata elusione del giudicato. Tale comportamento si pone in frontale contrasto con i principi cardine dell'ordinamento:
principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a., artt. 24 e 113 Cost.): un diritto riconosciuto in sede giurisdizionale che non possa trovare concreta attuazione a causa dell'inerzia della Pubblica Amministrazione è un diritto svuotato di contenuto, e la tutela giurisdizionale si riduce a un'inutile enunciazione formale;
principio di legalità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.): l'esecuzione dei giudicati non è una facoltà discrezionale, ma un preciso dovere d'ufficio. L'ostinata omissione, oltre a violare la legge, genera un inutile aggravio di procedimenti e un conseguente spreco di risorse pubbliche, costringendo i creditori a intentare plurime azioni per ottenere quanto loro dovuto.
L'inerzia, inoltre, si è manifestata su un duplice livello: non solo l'organo debitore ha omesso il pagamento, ma anche l'organo interno al medesimo Ministero, deputato alla designazione del Commissario, ha omesso di adempiere all'ordine del giudice, dimostrando una pervicace resistenza all'esecuzione della sentenza in ogni sua articolazione.
3. In accoglimento del reclamo, il Collegio deve ora provvedere a determinare con precisione le somme dovute e ad adottare le misure più idonee a garantire, finalmente, l'esecuzione coattiva del giudicato.
Le richieste economiche dei reclamanti sono puntuali e fondate. Essi hanno diritto a ottenere:
per la sentenza n. 6499/2022: l'importo di € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), al contributo previdenziale (C.A. 4%) e all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A. 22%), come per legge;
per la sentenza n. 3522/2025: l'importo di € 500,00 per compensi, oltre ai medesimi accessori di legge (spese generali, C.A., I.V.A.), nonché la rifusione del contributo unificato versato, pari a € 300,00;
interessi legali: trattandosi di crediti pecuniari, liquidi ed esigibili, sono dovuti gli interessi legali. Come correttamente richiesto, questi decorrono, per le somme di cui alla sentenza n. 6499/2022, dalla data di notifica della seconda sentenza (14/5/2025) che ne ha rinnovato l'ordine di pagamento, e per le somme di cui alla sentenza n. 3522/2025, dalla data di deposito della stessa (2/5/2025), sino all'integrale ed effettivo soddisfo;
misure esecutive e nomina del Commissario ad acta: la conclamata e reiterata inaffidabilità dell'Amministrazione debitrice, manifestatasi anche attraverso l'inerzia dell'organo interno preposto alla designazione del primo Commissario, impone a questo Giudice di superare tale meccanismo, rivelatosi inefficace. Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., si rende pertanto necessario nominare direttamente un organo esterno all'Amministrazione resistente, dotato delle necessarie competenze tecniche e di un'autonomia funzionale che ne garantisca l'operato.
4.- Le spese del presente reclamo, resosi necessario unicamente a causa della colpevole e ostinata condotta omissiva del Ministero, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di quest'ultimo.
Segue altresì la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, per la valutazione di eventuali responsabilità erariali conseguenti all’inerzia e all’aggravio di spese, e alla Procura presso il Tribunale, per la valutazione di eventuali responsabilità penali in ragione del rifiuto di atti di ufficio da compiersi per ragioni di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
dichiara l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale e completa esecuzione alle sentenze n. 6499/2022 e n. 3522/2025 e, conseguentemente, ordina al medesimo Ministero, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere, entro il perentorio termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore degli Avv.ti CH GU e NZ GU delle seguenti somme: a. Quanto dovuto in forza della sentenza n. 6499/2022: € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, C.A. al 4% e I.V.A. al 22%, oltre interessi legali dalla data del 14/5/2025 sino al soddisfo; b. Quanto dovuto in forza della sentenza n. 3522/2025: € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, C.A. al 4% e I.V.A. al 22%, nonché € 300,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre interessi legali dalla data del 2/5/2025 sino al soddisfo;
nomina, per il caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato pro tempore, o un suo delegato con qualifica dirigenziale, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, su semplice istanza dei ricorrenti, provvederà, in via sostitutiva e con poteri estesi al reperimento dei fondi necessari, a compiere tutti gli atti (inclusi l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione e l'emissione del titolo di pagamento) per l'integrale esecuzione della presente sentenza, con spese e compensi a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei reclamanti, delle spese del presente incidente di esecuzione, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, C.A. al 4% e I.V.A..
Dispone la trasmissione della presente Sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Procura della repubblica per quanto di competenza.
Si comunichi alle parti e al nominato Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA MA | AR RU |
IL SEGRETARIO