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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1329/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via G. Parte_1
Pascoli, n. 15, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della “ Controparte_1
, con sede legale in Ascea, alla via G. Pascoli, n. 15, p. iva ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Fabio Margiotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Agropoli, al viale Europa, n. 3; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_3 virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Carmela Trotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via P. Baratta, n. 110; appellata-opposta
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 630/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZ. AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “in riforma integrale della sentenza impugnata: a) accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio: 'accertata e dichiarata l'inesistenza o la mancata notifica delle cartelle di pagamento, elencate al punto 3 della premessa e dei relativi avvisi di intimazione, obbligatori ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, dichiarare che la '
[...]
, nulla deve alla Parte_2 P.IVA_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso Controparte_4 terzi sopra indicato, con vittoria di spese competenze ed onorari'; b) in via subordinata, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario assegnando termine per la riassunzione dell'opposizione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Salerno. c) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”; per l'appellata (come da memoria di costituzione) – “dichiarare inammissibile l'appello proposto, nonché infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 630/2024, il Tribunale di Vallo della UC, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della “ , ex art. 617, Controparte_1 comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 21 marzo 2016 avverso il pignoramento presso terzi n. 100201500465226, eseguito dall' , a norma dell'art. 72 bis Controparte_4
D.P.R. n. 602/1973, in forza delle cartelle esattoriali n. 10020100025766443000, n.
10020120011146607000, n. 10020140031648116000, n. 10020140010121830000, n.
10020140045110872000 e n. 10020140045110973000, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione, ritenendo che l' avrebbe dovuto contestare dinnanzi al giudice Parte_1 tributario la pretesa creditoria portata dalle cartelle esattoriali di cui aveva eccepito la mancata notifica;
2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese di lite, per essere l'
“Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.” (già ) rimasta contumace. CP_4 CP_4
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello l , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della , con Controparte_1 CP_1 CP_1 atto di citazione notificato il 4 dicembre 2024, assumendo che: - il Tribunale di Vallo della
UC aveva violato gli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, 156 e 287 c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c., avendo erroneamente rigettato l'opposizione, senza valutare la contestata regolarità degli atti propedeutici al procedimento espropriativo, sul presupposto che l'istante avrebbe dovuto adire il giudice tributario;
- in realtà, il Tribunale di Vallo della
UC avrebbe dovuto dichiarare il difetto della propria giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, assegnando un termine per la riassunzione del giudizio, e non rigettare nel merito l'opposizione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 aprile 2025, l'
[...]
(già “Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.”) contestava la Controparte_2 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e rimarcando, in ogni caso, il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle doglianze concernenti le pretese creditorie azionate nell'interesse degli Enti impositori.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e,
3 dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – non potendo, a tal fine, assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 3 giugno 1996, n. 5081; Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Con la sentenza n. 630/2024, il Tribunale di Vallo della UC ha espressamente rilevato e dato atto che il giudizio promosso dall' , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della , consisteva Controparte_1 in un'opposizione agli atti esecutivi, sicché, in ossequio al principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta decisione doveva essere individuato nel ricorso per cassazione e non nell'appello.
Del resto, anche a prescindere da quanto stabilito dal giudice di primo grado, non può revocarsi in dubbio che la domanda proposta dall' con ricorso spiegato il 21 Parte_1 marzo 2016 dinnanzi al giudice dell'esecuzione e, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con citazione notificata il
12 dicembre 2016 sia giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, non come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto dell' di Controparte_4 procedere ad espropriazione forzata per il recupero dei crediti vantati dagli Enti impositori
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass.
6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047), ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché specificamente preordinata a censurare la mancanza delle notifiche delle cartelle esattoriali n. 10020100025766443000,
n. 10020120011146607000, n. 10020140031648116000, n. 10020140010121830000, n.
10020140045110872000 e n. 10020140045110973000 nonché dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, quali atti aventi funzione
4 analoga a quella dell'ordinario precetto, anche in rinnovazione (cfr., ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. ord. 4 aprile 2018, n. 8402; Cass. 11 marzo 2021, n. 6833;
Cass. ord. 18 ottobre 2023, n. 28889).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 630/2024 del
Tribunale di Vallo della UC, con la quale è stata decisa un'opposizione chiaramente sussumibile nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l avrebbe Parte_1 dovuto interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell' , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
, alla refusione delle spese del Controparte_1 secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato in executivis (cfr., ex plurimis, Cass.
24 maggio 2006, n. 12354; Cass. ord. 3 dicembre 2021, n. 38370; Cass. 6 dicembre 2022,
n. 35878), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' Controparte_2
, in complessivi euro 2.800,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase
[...] di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale
5 occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 630/2024 del Tribunale Controparte_1 di Salerno con atto di citazione notificato 4 dicembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
, alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_2 che si liquidano in euro 2.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della . Controparte_1 Controparte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1329/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via G. Parte_1
Pascoli, n. 15, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della “ Controparte_1
, con sede legale in Ascea, alla via G. Pascoli, n. 15, p. iva ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Fabio Margiotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Agropoli, al viale Europa, n. 3; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_3 virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Carmela Trotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via P. Baratta, n. 110; appellata-opposta
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 630/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZ. AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “in riforma integrale della sentenza impugnata: a) accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio: 'accertata e dichiarata l'inesistenza o la mancata notifica delle cartelle di pagamento, elencate al punto 3 della premessa e dei relativi avvisi di intimazione, obbligatori ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, dichiarare che la '
[...]
, nulla deve alla Parte_2 P.IVA_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso Controparte_4 terzi sopra indicato, con vittoria di spese competenze ed onorari'; b) in via subordinata, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario assegnando termine per la riassunzione dell'opposizione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Salerno. c) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”; per l'appellata (come da memoria di costituzione) – “dichiarare inammissibile l'appello proposto, nonché infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 630/2024, il Tribunale di Vallo della UC, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della “ , ex art. 617, Controparte_1 comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 21 marzo 2016 avverso il pignoramento presso terzi n. 100201500465226, eseguito dall' , a norma dell'art. 72 bis Controparte_4
D.P.R. n. 602/1973, in forza delle cartelle esattoriali n. 10020100025766443000, n.
10020120011146607000, n. 10020140031648116000, n. 10020140010121830000, n.
10020140045110872000 e n. 10020140045110973000, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione, ritenendo che l' avrebbe dovuto contestare dinnanzi al giudice Parte_1 tributario la pretesa creditoria portata dalle cartelle esattoriali di cui aveva eccepito la mancata notifica;
2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese di lite, per essere l'
“Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.” (già ) rimasta contumace. CP_4 CP_4
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello l , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della , con Controparte_1 CP_1 CP_1 atto di citazione notificato il 4 dicembre 2024, assumendo che: - il Tribunale di Vallo della
UC aveva violato gli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, 156 e 287 c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c., avendo erroneamente rigettato l'opposizione, senza valutare la contestata regolarità degli atti propedeutici al procedimento espropriativo, sul presupposto che l'istante avrebbe dovuto adire il giudice tributario;
- in realtà, il Tribunale di Vallo della
UC avrebbe dovuto dichiarare il difetto della propria giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, assegnando un termine per la riassunzione del giudizio, e non rigettare nel merito l'opposizione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 aprile 2025, l'
[...]
(già “Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.”) contestava la Controparte_2 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e rimarcando, in ogni caso, il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle doglianze concernenti le pretese creditorie azionate nell'interesse degli Enti impositori.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e,
3 dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – non potendo, a tal fine, assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 3 giugno 1996, n. 5081; Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Con la sentenza n. 630/2024, il Tribunale di Vallo della UC ha espressamente rilevato e dato atto che il giudizio promosso dall' , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della , consisteva Controparte_1 in un'opposizione agli atti esecutivi, sicché, in ossequio al principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta decisione doveva essere individuato nel ricorso per cassazione e non nell'appello.
Del resto, anche a prescindere da quanto stabilito dal giudice di primo grado, non può revocarsi in dubbio che la domanda proposta dall' con ricorso spiegato il 21 Parte_1 marzo 2016 dinnanzi al giudice dell'esecuzione e, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con citazione notificata il
12 dicembre 2016 sia giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, non come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto dell' di Controparte_4 procedere ad espropriazione forzata per il recupero dei crediti vantati dagli Enti impositori
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass.
6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047), ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché specificamente preordinata a censurare la mancanza delle notifiche delle cartelle esattoriali n. 10020100025766443000,
n. 10020120011146607000, n. 10020140031648116000, n. 10020140010121830000, n.
10020140045110872000 e n. 10020140045110973000 nonché dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, quali atti aventi funzione
4 analoga a quella dell'ordinario precetto, anche in rinnovazione (cfr., ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. ord. 4 aprile 2018, n. 8402; Cass. 11 marzo 2021, n. 6833;
Cass. ord. 18 ottobre 2023, n. 28889).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 630/2024 del
Tribunale di Vallo della UC, con la quale è stata decisa un'opposizione chiaramente sussumibile nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l avrebbe Parte_1 dovuto interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell' , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
, alla refusione delle spese del Controparte_1 secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato in executivis (cfr., ex plurimis, Cass.
24 maggio 2006, n. 12354; Cass. ord. 3 dicembre 2021, n. 38370; Cass. 6 dicembre 2022,
n. 35878), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' Controparte_2
, in complessivi euro 2.800,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase
[...] di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale
5 occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 630/2024 del Tribunale Controparte_1 di Salerno con atto di citazione notificato 4 dicembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
, alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_2 che si liquidano in euro 2.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della . Controparte_1 Controparte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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