CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30628 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento al capo d'imputazione C) per mancanza di querela, nel resto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. CIANFERONI LUCA, in sostituzione dell'avvocato LM IO del foro di TORINO, in difesa di MI: IE, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglinnento; udito il difensore, avv. PORCU TIZIANA del foro di TORINO, in difesa di MI IE, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria in atti ed ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23/6/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 29/11/2021, che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30628 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/06/2023 aveva condannato IE IC alla pena di anni dieci di reclusione ed euro quarantaquattromila di multa - riqualificava il reato di c:ui al capo B) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminava la pena in anni sette mesi sei di reclusione ed euro duemilasettecento cinquanta di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 611 cod. pen. Evidenzia che, in relazione al reato di cui al capo A), la penale responsabilità del IC è stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di CE RI, che è imputato insieme al ricorrente del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo B); che la attendibilità del dichiarante, che serba interesse ad avallare l'ipotesi di accusa, in quanto in tal modo allontana da sé la responsabilità per l'attività di cessione di sostanze stupefacenti di cui è chiamato a rispondere in separato giudizio, non è stata sottoposta ad adeguato vaglio critico;
che in ogni caso - come ritenuto anche dal Tribunale del riesame, che aveva annullato l'ordinanza custodiale sul punto - mancano i necessari riscontri esterni che possano confermare le dichiarazioni accusatorie;
che, comunque, a ben vedere, il RI non riferisce di minacce ricevute dal ricorrente, quanto piuttosto di aver spacciato per procurarsi il denaro necessario per l'acquisto della cocaina per uso personale;
che l'aver dichiarato di aver delinquito per timore o paura del IC non è elemento sufficiente per poter ritenere configurata la minaccia;
che, dunque, la Corte territoriale non ha affrontato nessuno degli aspetti evidenziati dalla difesa. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 605 cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo F), non emerge dagli atti che IE AZ sia stato privato della libertà per un tempo sufficiente per integrare gli estremi del reato di cui all'art. 605 cod. pen. Inoltre, dall'attenta lettura delle dichiarazioni del AZ, risulta che questi salì spontaneamente a bordo dell'autovettura dove si trovava il IC ed altri soggetti;
che solo durante il tragitto fu percosso dall'imputato e che, a sua richiesta, il conducente dell'autovettura lo stava riaccompagnando dalla fidanzata;
che la scelta di lanciarsi dal veicolo in movimento fu una idea del AZ, che fu possibile realizzare in quanto la portiera non era stata bloccata (ulteriore elemento questo che depone per l'insussistenza del reato ipotizzato). Ritiene, dunque, il difensore che nel caso di specie al più potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. ovvero ritenersi la condotta assorbita nel reato di lesioni 2 personali di cui al capo G). 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 582 cod. pen. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che, in relazione al delitto di cui al capo G), le lesioni riportate dal AZ sono diretta conseguenza della caduta dall'autovettura e non del comportamento tenuto dal IC. 2.3 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 628, comma terzo, cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo H), la responsabilità dell'odierno ricorrente è stata fondata solo sulle dichiarazioni di IEe IC, che non appaiono verosimili, sol che si consideri che la persona offesa non ha saputo dare una spiegazione idonea a definire i contorni della vicenda;
che, viceversa, risulta puntuale la ricostruzione effettuata dal IC, che ha ricondotto la ragione dell'incontro alla necessità di raggiungere un accordo con il padre del IC in ordine al trasferimento dell'autovettura, a fronte del comportamento scorretto del figlio, che aveva incassato una parte del prezzo pattuito senza poi concludere la vendita o restituire l'anticipo ricevuto;
che le dichiarazioni rese dall'imputato sono precise e dettagliate con riferimento alla somma già corrisposta - e sono riscontrate sul punto dalla documentazione bancaria prodotta, relativa al conto della fidanzata del lvfitic, da cui risulta prelevata la somma di denaro, poi consegnata al IC - ed a quella da corrispondere;
che, dunque, nel caso oggetto di scrutinio è configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 2.4 Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo I), avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'autovettura di cui al capo H), la motivazione della sentenza è del tutto carente, atteso che rinvia per relationem alle considerazioni svolte per il capo H); che, dunque, non si comprende perché il IC, avendo conseguito la disponibilità dell'autovettura in forza della condotta contestata al capo H), abbia commesso l'estorsione al fine di costringere il IC ad effettuare il passaggio di proprietà. Rileva che non è configurabile l'estorsione, in quanto non si è verificata alcuna offesa al patrimonio, sol che si consideri che lo spossessamento era già avvenuto con la consegna materiale della autovettura a seguito della condotta di cui al capo H); che la formalizzazione, ancorché forzata, del passaggio di proprietà dell'autovettura in discorso esplica effetti meramente nominali sulla titolarità del bene e non certo di tipo patrimoniale, con la conseguenza che nel caso di specie al più sarebbe 3 configurabile il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.5 Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento agli artt. 605 e 610 cod. pen. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che, in relazione ai delitti di cui ai capi C) e E), la sentenza impugnata rinvia a quella di primo grado, senza fornire alcuna argomentazione in ordine alle doglianze evidenziate nei motivi di impugnazione;
che la responsabilità del IC è stata ritenuta solo sulla base delle dichiarazioni del OL che non sono state sottoposte ad un adeguato vaglio critico. 2.6 Con l'ultimo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen. In ordine al trattamento sanzionatorio, rileva che i giudici di merito hanno ritenuto la recidiva reiterata con una motivazione del tutto generica, con la conseguenza che si sono limitati ad effettuare un automatico aumento di pena;
che considerare solo i precedenti penali, senza tener conto del tempo trascorso dai fatti per cui è intervenuta condanna e quelli per cui si procede, porta ad una motivazione illogica, che non valuta se i precedenti siano indice di una maggiore colpevolezza e pericolosità; che la motivazione è carente anche in relazione alla istanza di ritenere le circostanze attenuanti generiche - già riconosciute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva - prevalenti ed in relazione agli aumenti effettuati a titolo di continuazione. 2.7 In data 18/5/2023 e 22/5/2023 sono pervenute memorie difensive, con cui rispettivamente si deduce la mancanza di querela in relazione al reato di cui al capo C) e si replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 I motivi dal primo al sesto sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione ai reati ascritti al IC (fatta eccezione per quello sub B, che non è oggetto di impugnazione) costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che 4 entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett:. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla C:orte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno fondato la responsabilità del IC in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D) e E) sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. da CE RI, riscontrate dal contenuto dei messaggi intercorsi sulla piattaforma Whatsapp e dal referto medico;
per i reati di cui ai capi F) e G), sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa IE AZ, confermate dai messaggi Whatsapp inviati nella immediatezza dei fatti e dalle dichiarazioni di LI AT e di Silvia Anselmi;
per i reati sub H) e I) sulle dic:hiarazioni rese dalla persona offesa IEe IC, confermate dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso il Pubblico Registro Automobilistico e dalle dichiarazioni di GI IC. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità del IC, dichiarando di non 5 condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, i motivi che si stanno esaminando sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è l'ultimo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Peraltro, il giudice di prime cure ha determinato la pena base per il reato di cui al capo I) attestandosi sul minimo edittale. In altri termini, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sezione 3, n. 38251 del 15/06/2016, 6 Rignanese, Rv. 267949; Sezione 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sezione 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sezione 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). In ogni caso, va evidenziato che la questione relativa agli aumenti di pena determinati dalla applicazione della disciplina del reato continuato non era stata posta con i motivi di appello, ciò che determina l'inammissibilità della doglianza. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurinnis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01), tenuto conto del principio devolutivo che governa il sistema delle impugnazioni, secondo il quale la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare un qualsivoglia profilo di doglianza se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema degli aumenti di pena per la continuazione, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Quanto, infine, alla questione relativa all'applicazione della recidiva, deve osservarsi che effettivamente nella sentenza impugnata non c'è motivazione, ma che - a fronte di una ampia motivazione del giudice di primo grado - il motivo di appello era generico. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 1.3 Resta da esaminare il profilo della mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo C), evidenziato nella memoria difensiva pervenuta in data 18/5/2023, rispetto al quale rileva il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sezione 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). Dunque, nei giudizi pendenti in sede di 7 legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sezione 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento al capo d'imputazione C) per mancanza di querela, nel resto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. CIANFERONI LUCA, in sostituzione dell'avvocato LM IO del foro di TORINO, in difesa di MI: IE, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglinnento; udito il difensore, avv. PORCU TIZIANA del foro di TORINO, in difesa di MI IE, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria in atti ed ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23/6/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 29/11/2021, che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30628 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/06/2023 aveva condannato IE IC alla pena di anni dieci di reclusione ed euro quarantaquattromila di multa - riqualificava il reato di c:ui al capo B) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminava la pena in anni sette mesi sei di reclusione ed euro duemilasettecento cinquanta di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 611 cod. pen. Evidenzia che, in relazione al reato di cui al capo A), la penale responsabilità del IC è stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di CE RI, che è imputato insieme al ricorrente del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo B); che la attendibilità del dichiarante, che serba interesse ad avallare l'ipotesi di accusa, in quanto in tal modo allontana da sé la responsabilità per l'attività di cessione di sostanze stupefacenti di cui è chiamato a rispondere in separato giudizio, non è stata sottoposta ad adeguato vaglio critico;
che in ogni caso - come ritenuto anche dal Tribunale del riesame, che aveva annullato l'ordinanza custodiale sul punto - mancano i necessari riscontri esterni che possano confermare le dichiarazioni accusatorie;
che, comunque, a ben vedere, il RI non riferisce di minacce ricevute dal ricorrente, quanto piuttosto di aver spacciato per procurarsi il denaro necessario per l'acquisto della cocaina per uso personale;
che l'aver dichiarato di aver delinquito per timore o paura del IC non è elemento sufficiente per poter ritenere configurata la minaccia;
che, dunque, la Corte territoriale non ha affrontato nessuno degli aspetti evidenziati dalla difesa. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 605 cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo F), non emerge dagli atti che IE AZ sia stato privato della libertà per un tempo sufficiente per integrare gli estremi del reato di cui all'art. 605 cod. pen. Inoltre, dall'attenta lettura delle dichiarazioni del AZ, risulta che questi salì spontaneamente a bordo dell'autovettura dove si trovava il IC ed altri soggetti;
che solo durante il tragitto fu percosso dall'imputato e che, a sua richiesta, il conducente dell'autovettura lo stava riaccompagnando dalla fidanzata;
che la scelta di lanciarsi dal veicolo in movimento fu una idea del AZ, che fu possibile realizzare in quanto la portiera non era stata bloccata (ulteriore elemento questo che depone per l'insussistenza del reato ipotizzato). Ritiene, dunque, il difensore che nel caso di specie al più potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. ovvero ritenersi la condotta assorbita nel reato di lesioni 2 personali di cui al capo G). 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 582 cod. pen. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che, in relazione al delitto di cui al capo G), le lesioni riportate dal AZ sono diretta conseguenza della caduta dall'autovettura e non del comportamento tenuto dal IC. 2.3 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 628, comma terzo, cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo H), la responsabilità dell'odierno ricorrente è stata fondata solo sulle dichiarazioni di IEe IC, che non appaiono verosimili, sol che si consideri che la persona offesa non ha saputo dare una spiegazione idonea a definire i contorni della vicenda;
che, viceversa, risulta puntuale la ricostruzione effettuata dal IC, che ha ricondotto la ragione dell'incontro alla necessità di raggiungere un accordo con il padre del IC in ordine al trasferimento dell'autovettura, a fronte del comportamento scorretto del figlio, che aveva incassato una parte del prezzo pattuito senza poi concludere la vendita o restituire l'anticipo ricevuto;
che le dichiarazioni rese dall'imputato sono precise e dettagliate con riferimento alla somma già corrisposta - e sono riscontrate sul punto dalla documentazione bancaria prodotta, relativa al conto della fidanzata del lvfitic, da cui risulta prelevata la somma di denaro, poi consegnata al IC - ed a quella da corrispondere;
che, dunque, nel caso oggetto di scrutinio è configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 2.4 Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod. pen. Osserva che, in relazione al reato di cui al capo I), avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'autovettura di cui al capo H), la motivazione della sentenza è del tutto carente, atteso che rinvia per relationem alle considerazioni svolte per il capo H); che, dunque, non si comprende perché il IC, avendo conseguito la disponibilità dell'autovettura in forza della condotta contestata al capo H), abbia commesso l'estorsione al fine di costringere il IC ad effettuare il passaggio di proprietà. Rileva che non è configurabile l'estorsione, in quanto non si è verificata alcuna offesa al patrimonio, sol che si consideri che lo spossessamento era già avvenuto con la consegna materiale della autovettura a seguito della condotta di cui al capo H); che la formalizzazione, ancorché forzata, del passaggio di proprietà dell'autovettura in discorso esplica effetti meramente nominali sulla titolarità del bene e non certo di tipo patrimoniale, con la conseguenza che nel caso di specie al più sarebbe 3 configurabile il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.5 Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento agli artt. 605 e 610 cod. pen. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che, in relazione ai delitti di cui ai capi C) e E), la sentenza impugnata rinvia a quella di primo grado, senza fornire alcuna argomentazione in ordine alle doglianze evidenziate nei motivi di impugnazione;
che la responsabilità del IC è stata ritenuta solo sulla base delle dichiarazioni del OL che non sono state sottoposte ad un adeguato vaglio critico. 2.6 Con l'ultimo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per violazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen. In ordine al trattamento sanzionatorio, rileva che i giudici di merito hanno ritenuto la recidiva reiterata con una motivazione del tutto generica, con la conseguenza che si sono limitati ad effettuare un automatico aumento di pena;
che considerare solo i precedenti penali, senza tener conto del tempo trascorso dai fatti per cui è intervenuta condanna e quelli per cui si procede, porta ad una motivazione illogica, che non valuta se i precedenti siano indice di una maggiore colpevolezza e pericolosità; che la motivazione è carente anche in relazione alla istanza di ritenere le circostanze attenuanti generiche - già riconosciute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva - prevalenti ed in relazione agli aumenti effettuati a titolo di continuazione. 2.7 In data 18/5/2023 e 22/5/2023 sono pervenute memorie difensive, con cui rispettivamente si deduce la mancanza di querela in relazione al reato di cui al capo C) e si replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 I motivi dal primo al sesto sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione ai reati ascritti al IC (fatta eccezione per quello sub B, che non è oggetto di impugnazione) costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che 4 entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett:. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla C:orte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno fondato la responsabilità del IC in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D) e E) sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. da CE RI, riscontrate dal contenuto dei messaggi intercorsi sulla piattaforma Whatsapp e dal referto medico;
per i reati di cui ai capi F) e G), sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa IE AZ, confermate dai messaggi Whatsapp inviati nella immediatezza dei fatti e dalle dichiarazioni di LI AT e di Silvia Anselmi;
per i reati sub H) e I) sulle dic:hiarazioni rese dalla persona offesa IEe IC, confermate dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso il Pubblico Registro Automobilistico e dalle dichiarazioni di GI IC. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità del IC, dichiarando di non 5 condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, i motivi che si stanno esaminando sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è l'ultimo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Peraltro, il giudice di prime cure ha determinato la pena base per il reato di cui al capo I) attestandosi sul minimo edittale. In altri termini, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sezione 3, n. 38251 del 15/06/2016, 6 Rignanese, Rv. 267949; Sezione 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sezione 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sezione 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). In ogni caso, va evidenziato che la questione relativa agli aumenti di pena determinati dalla applicazione della disciplina del reato continuato non era stata posta con i motivi di appello, ciò che determina l'inammissibilità della doglianza. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurinnis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01), tenuto conto del principio devolutivo che governa il sistema delle impugnazioni, secondo il quale la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare un qualsivoglia profilo di doglianza se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema degli aumenti di pena per la continuazione, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Quanto, infine, alla questione relativa all'applicazione della recidiva, deve osservarsi che effettivamente nella sentenza impugnata non c'è motivazione, ma che - a fronte di una ampia motivazione del giudice di primo grado - il motivo di appello era generico. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 1.3 Resta da esaminare il profilo della mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo C), evidenziato nella memoria difensiva pervenuta in data 18/5/2023, rispetto al quale rileva il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sezione 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). Dunque, nei giudizi pendenti in sede di 7 legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sezione 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.