Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5368
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Sentenza 13 aprile 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nella specie, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le disposizioni dell'accordo stipulato tra l'Ente Minerario Siciliano e le organizzazioni sindacali in data 14 novembre 1988, e in particolare quella relativa al diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità per il periodo 1979 - 31 dicembre 1987, dovessero applicarsi soltanto al personale in servizio alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 1988 - dell'accordo medesimo, con esclusione, quindi, dei dipendenti che a quella data non fossero più in servizio perché prepensionati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5368
    Data del deposito : 13 aprile 2002

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