Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nella specie, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le disposizioni dell'accordo stipulato tra l'Ente Minerario Siciliano e le organizzazioni sindacali in data 14 novembre 1988, e in particolare quella relativa al diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità per il periodo 1979 - 31 dicembre 1987, dovessero applicarsi soltanto al personale in servizio alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 1988 - dell'accordo medesimo, con esclusione, quindi, dei dipendenti che a quella data non fossero più in servizio perché prepensionati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) - PI PP
2) - OZ GI
3) - GL GU
4) - OM VA
5) - CA LF
rapp.ti e difesi dall'avv. Tullio Fortuna, del Foro di Palermo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Di Ripetta, n. 22, presso lo studio dell'avv. Lucio Stile, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
ENTE MINERARIO SICILIANO
in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore prof. avv. Rosalba Alessi, rapp.ta e difesa dall'avv. prof. Alessandro Garilli, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Piave, n. 52, presso lo studio dell'avv. Renato Carcione, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 03313/98 dell'08.10.1998/22.01.1999, R.G. n. 00739/97, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 01602 del 18 luglio 1996/21 febbraio 1997 il Pretore di Palermo rigettava la domanda proposta da PA SI, US CA, GU AS, IO AN e FO LA, tutti in prepensionamento dal 1986 quali ex dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano (in appresso Ente), diretta al riconoscimento del loro diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità secondo le modalità di cui all'accordo stipulato il 14 novembre 1988 fra il detto Ente e le organizzazioni sindacali, al pagamento dell'importo pari a n. 5 scatti per il periodo 1979/1987. Il Tribunale di Palermo confermava la sentenza appellata;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale: dagli elementi testuali del citato accordo del 1988 si desumeva chiaramente che le disposizioni convenzionali operavano solo per il futuro e quindi per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso (01.01.1988); il recupero in unica soluzione degli importi relativi al periodo ottobre 1979 - 31.12.1987, come evidenziava letteralmente il verbo al futuro, era stato previsto solo per coloro che sarebbero andati in servizio dopo tale data;
in realtà, i dipendenti delle miniere di zolfo erano transitati nel personale della gestione separata del settore zolfifero e in tal modo assunti dell'Ente ai sensi della legge regionale n. 42 del 1975; essi, pertanto, non erano neanche dipendenti dell'Ente in senso proprio e ad essi si applicava una contrattazione aziendale peculiare, ma non certamente l'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1988; ne' all'accordo 2 agosto 1991, recepito con delibera n. 64/91 può assegnarsi una influenza sull'estensione dei benefici ad altre categorie, tenuto conto che veniva ribadita l'attribuzione degli scatti al personale in servizio alla data del 14 novembre 1988.
Ricorrono per cassazione SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO articolando tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. L'Ente Minerario Siciliano si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c. in relazione all'Accordo sindacale del 2 agosto 1991, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: il citato accordo, trasfuso nella delibera dell'Ente n. 64 del 10 settembre 1991 non mostrava limitazione alcuna alla sua applicabilità, sicché le stesse limitazioni individuate dal giudice di appello non erano minimamente supportate da elementi probanti;
la comune intenzione delle parti di ricomprendere l'intero personale trovava, per contro, conferma nella citazione tra i destinatari dei dipendenti amministrati dal contratto chimico per il periodo pregresso 1979/87 e nella estensione del beneficio relativo al premio di produzione. Con il secondo motivo di ricorso SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: i ricorrenti, ancorché già appartenenti al settore zolfifero erano comunque, dopo il transito, dipendenti a tutti gli effetti dell'Ente, ed appartenevano, pertanto, alla generalità dei dipendenti;
ne' agli atti esisteva una qualche contraria affermazione di controparte;
la documentazione prodotta dimostrava, fra l'altro, la volontà dell'Ente di applicare la delibera n. 064 del 1991, e cioè l'applicazione dei benefici contrattuali anche ai dipendenti da tempo prepensionati;
nonostante la rilevanza della circostanza i giudici di merito non avevano espresso alcuna motivazione in proposito.
Con il terzo motivo di ricorso SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge regionale siciliana n. 34 del 1988, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: la ratio della norma regionale citata era quella di una perequazione automatica dell'indennità di prepensionamento, in sintonia con la volontà del legislatore già espressa in più occasioni (art. 7 legge regionale Sicilia n. 27/84, art. 6 l.r.s. n. 23 del 1991); e in tale ottica andava letto anche l'art. 13 della legge in titolazione, nel senso cioè di escludere solo quei benefici che afferivano a singoli soggetti o a un limitato numero di essi, e non invece benefici (vedi recupero del quasi decennio precedente) relativi agli anni in cui i detti prepensionati erano ancora in servizio.
I motivi da trattarsi congiuntamente, perché, come si vedrà, fondati sul medesimo presupposto dell'applicabilità, al personale già in regime di prepensionamento, dei benefici di cui all'accordo collettivo stipulato il 14 novembre 1988 - nella specie relativamente al ricalcolo degli scatti di anzianità - senza che l'accordo stesso e quello successivo del 1991 contenessero motivi di esclusione nei confronti di detto personale, sono infondati.
La tesi dei pensionati ricorrenti si fonda, come si è detto, sul presupposto della detta applicabilità in virtù del disposto dell'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1988 ("nell'adeguamento del trattamento di prepensionamento (...) dovranno essere ricompresi i miglioramenti economici derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle predetti leggi") proponendosi la insussistenza, negli atti negoziali in esame, di motivi di inapplicabilità al personale diverso da quello in servizio al 1^ gennaio 1988. La sentenza del Tribunale, invece, ha operato una interpretazione dei medesimi atti negoziali nel senso che, tra i destinatari della specifica previsione dei nuovi criteri per il calcolo degli scatti di anzianità, non fosse ricompreso il personale già in regime di prepensionamento, escludendosi così l'applicabilità al caso di specie del citato art. 13 della legge regionale Sicilia n. 34 del 1988. Ha desunto il Tribunale, in particolare, dai dati dei detti accordi circa l'esplicita decorrenza di esso dal 1^ gennaio 1988 e la previsione del recupero del pregresso periodo ottobre 1979/31 dicembre 1987 entro il biennio 1989/90, salvo che "per coloro che cesseranno il rapporto di lavoro", invece in unica soluzione, che l'accordo stesso non operava che per il futuro, e quindi per i dipendenti in servizio alla data della sua entrata in vigore (1^ gennaio 1988), tant'è che il recupero in unica soluzione per il periodo sopra indicato 1979/87 era previsto soltanto per coloro che avrebbero cessato il rapporto di lavoro dopo tale data (31.12.1987); ha, anche, rilevato, il Tribunale, che la delibera commissariale, di recepimento dell'accordo, aveva disposto l'applicazione del nuovo sistema al personale in servizio e a decorrere dal 1^ gennaio 1988. Ha concluso il giudice di appello che, in riferimento ai due atti sopra richiamati, la interpretazione letterale di essi escludeva l'estensione dell'accordo al "personale ormai cessato dal servizio da oltre un anno". Ulteriore momento di conferma di tale interpretazione, secondo il giudice di appello, doveva rinvenirsi nella locuzione di personale dell'Ente tra i destinatari dell'accordo quale personale del ruolo ordinario e del ruolo unico ad esaurimento, tra i quali non poteva annoverarsi quello della gestione separata ed autonoma del settore zolfifero, a sua volta invece destinatario di contrattazione aziendale peculiare come ad esempio quello di cui alla delibera n. 363 del 1987. E ciò tanto più in quanto l'accordo del 1991 aveva ribadito "l'attribuzione degli scatti al personale in servizio alla data del 14 novembre 1988 (data di stipulazione del primo accordo)".
A ben vedere, quindi, si verte esclusivamente in tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune devoluta al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (in tema proprio di accordi dell'Ente Minerario Siciliano, Cass. 28 settembre 1998, n. 0 9664, Cass. 21 ottobre 1999, n. 11847). Orbene, le censure, nello specifico, non appaiono pertinenti ne' convincenti.
A parte la considerazione che dell'accordo in esame e della stessa delibera di recepimento non ne viene proposto minimamente il testo relativo agli argomenti in discussione, con grave difficoltà di questo Collegio ad assumerne e rilevarne il mero contenuto ai fini del controllo della logicità, razionalità e congruità della motivazione formalmente censurata, non può non rilevarsi che, quanto meno sulla interpretazione letterale degli atti convenzionali e amministrativi, al di là di una mera affermazione contraria, altro non è dato leggere nel ricorso in esame. Non si spiega in esso, infatti, in qual modo e per qual motivo il verbo al futuro dell'espressione "per coloro che cesseranno il rapporto di lavoro" e la stessa conferma dell'accordo del 1991 di decorrenza dei nuovi criteri non rivelano l'affermata applicabilità dell'accordo solo al personale in servizio alla data di entrata in vigore del primo atto negoziale, ne' i motivi della diversa decorrenza dell'accordo sottesa all'applicabilità di esso ai prepensionati non più in servizio da oltre un anno. Si incentra, invece, nel ricorso, ogni questione interpretativa, sul criterio della ricerca della volontà negoziale delle parti, che, in realtà, pacificamente costituisce criterio subordinato e surrettizio a quello letterale, la chiarezza e correttezza del quale ultimo ne esclude finanche l'applicabilità. Nè appare censurabile il riferimento del Tribunale alla interpretazione della locuzione "generalità del personale in servizio" circa la corretta individuazione del solo personale dell'Ente al quale ricondurre i benefici di successivi accordi aziendali in virtù dell'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1988. In proposito, già questa Corte, in occasione nella quale il giudice di merito, in contrario, aveva esteso l'aumento del premio di produzione ai prepensionati del settore zolfifero, con sentenza, in questa sede cassata, si è espressa nel senso che "per altro verso, che l'art. 13 della legge regionale n. 34 del 1988 prevedesse un meccanismo di adeguamento del trattamento di prepensionamento alla dinamica salariale del personale in servizio, è argomento che presuppone ancora una volta che, nella generalità del personale in servizio fossero compresi quei lavoratori che, facendo parte di una gestione autonoma, secondo la prospettazione dell'E.M.S., erano svincolati dal regime giuridico degli altri dipendenti dell'ente: è evidente che l'argomento svolto nella sentenza impugnata vuole dimostrare un quid (appartenenza degli ex dipendenti del settore zolfifero alla generalità dei destinatari dell'accordo del 1991), che a sua volta è dato come un presupposto acquisito dal ragionamento svolto" (Cass. n. 11847/99 citata), e analogamente si è pronunziata con riferimento all'accordo collettivo del 1991, a proposito della richiesta estensione dell'aumento del premio di produzione in epoca antecedente a quella espressamente prevista dal detto atto negoziale, facendo un espresso parallelo con il precedente accordo del 1988, oggi in esame, quanto alla riferibilità di entrambi gli atti negoziali ai soli dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano e della R.U.E., e con esclusione dei prepensionati, in quel caso, almeno fino alla data della delibera del Commissario straordinario del 07 dicembre 1993 che espressamente li menzionava tra i destinatari (Cass. 0 9674/98 citata). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Per il principio della soccombenza SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO vanno condannati in solido tra loro al rimborso in favore dell'Ente Minerario Siciliano delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispotivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna SI PA, CA US, AS GU, AN IO e LA FO in solido tra loro al rimborso in favore dell'Ente Minerario Siciliano delle spese del giudizio di cassazione in euro 13.37, oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002