CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41910 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PI SM SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
othtto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO rtre ha concluso chiedendo '12-e-: I '):, 5-0 L:. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41910 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica che dichiarava AS MA De PI colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Bari del 17.4.13, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, De PI, deducendo violazione degli artt. 76 del suddetto decreto legislativo e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione con particolare riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata. Ci si duole che la Corte territoriale non si sia posta il problema della assoluta genericità della prescrizione per la cui violazione l'imputato ha riportato condanna;
prescrizione, che poteva avere un senso quando il telefonino generale era considerato un oggetto per pochi e che peraltro risulta essere di ostacolo alla risocializzazione a cui l'avviso orale deve mirare e alle opportunità lavorative indispensabili ai fini di detta risocializzazione. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, chiede la declaral:oria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Il comma 4 dell'art. 3 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di 1 possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel foglio di via obbligatorio la prescrizione che si assume violata, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
othtto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO rtre ha concluso chiedendo '12-e-: I '):, 5-0 L:. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41910 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica che dichiarava AS MA De PI colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Bari del 17.4.13, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, De PI, deducendo violazione degli artt. 76 del suddetto decreto legislativo e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione con particolare riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata. Ci si duole che la Corte territoriale non si sia posta il problema della assoluta genericità della prescrizione per la cui violazione l'imputato ha riportato condanna;
prescrizione, che poteva avere un senso quando il telefonino generale era considerato un oggetto per pochi e che peraltro risulta essere di ostacolo alla risocializzazione a cui l'avviso orale deve mirare e alle opportunità lavorative indispensabili ai fini di detta risocializzazione. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, chiede la declaral:oria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Il comma 4 dell'art. 3 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di 1 possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel foglio di via obbligatorio la prescrizione che si assume violata, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.