Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice che, nell'esercizio del potere di verificare la regolarità del decreto di citazione a giudizio, restituisca gli atti al pubblico ministero ritenendo erroneamente che non sia stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non avendolo rinvenuto nel fascicolo del dibattimento. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che tale atto, non rientrando tra quelli contemplati dall'art. 431 cod. proc. pen. non deve essere inserito nell'incartamento a disposizione dell'organo giudicante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2013, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 18/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 51
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 20805/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nei confronti di:
COCCO TIZIANO N. IL 06/05/1953;
avverso l'ordinanza n. 312/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 19/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG. cons. Elisabetta Cesqui annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Il P.M. presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del provvedimento con il quale il Tribunale di Asti ha restituito gli atti al P.M avendo constatato l'assenza, nel fascicolo del dibattimento, dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.. Sostiene che il provvedimento adottato dal Giudice era abnorme perché, senza peraltro dichiarare alcuna nullità, aveva provocato un regresso ingiustificato del procedimento, atteso che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era regolarmente contenuto nel fascicolo del PM mentre non lo era, ne' doveva esserlo, nel fascicolo del dibattimento, non essendo compreso tra gli atti di cui all'art. 431 c.p.p.. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva accogliersi il ricorso.
3. Il ricorso appare inammissibile. Invero, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza in data 26-3-2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all'individuazione del ed. provvedimento abnorme che consente, come è noto, l'impugnazione dello stesso anche al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e abnormità cd. funzionale, dall'altro. Nel primo caso, si configura l'ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto: abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo, ed uno dei casi di "paralisi" del processo è configurabile nel regresso ingiustificato del procedimento che, altresì, comporti per il P.M. l'esecuzione di un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento. In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento, in fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice inequivoco dell'abnormità dell'atto. In particolare, l'atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell'ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall'ordinamento, anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato, e se il P.M. possa sempre rinnovare l'atto senza incorrere in alcuna nullità: in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. È evidente, nell'anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare contemporaneamente elementi di abnormità cd. strutturale e funzionale. Nel caso di specie, il Giudice ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio, ma ha erroneamente ritenuto la mancanza dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., in quanto tale atto non era contenuto nel fascicolo del dibattimento. Tale valutazione è erronea, in quanto l'avviso ex art. 415 bis, che era stato regolarmente effettuato, non deve essere inserito nel fascicolo del dibattimento;
pertanto a seguito di essa si è verificata una indebita regressione del procedimento che però non determina abnormità atteso che l'incombente richiesto al P.M., con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. Ne consegue che il provvedimento emesso dal Giudice non presenta profili di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013