TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3899 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Nocera Parte_1
attore contro
, , entrambi eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
nonché , rappresentati e difesi dagli
[...] Controparte_3
avv.ti Aldo Di Vito e Salvatore A. M. Pagliuca
convenuti nata a [...] dè Tirreni (SA) il 21.01.1957 Controparte_4
convenuta contumace
Avente ad
OGGETTO: azione di regresso fra condebitori solidali
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
conveniva dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 CP_1
e quali eredi di , nonchè
[...] Controparte_2 Persona_1 CP_3
e adducendo:
[...] Controparte_4
- di essere stato nudo proprietario e proprietario di due immobili in Angri;
- che tali immobili sono stati oggetto di espropriazione immobiliare da parte del
Tribunale di Nocera Inferiore nella procedura esecutiva immobiliare num.
79/2012 RGE ad istanza del creditore Parte_2
- che tali immobili sono stati stimati dal CTU di detta procedura, con relazione del marzo 2016, in € 768.000,00 per il lotto 1) ed € 36.650,00 per il lotto 2), mentre il Consulente di parte Arch. ha valutato il tutto circa Persona_2
2.100.000,00;
- che con decreto di trasferimento immobiliare del GE il lotto 2) è stato aggiudicato per euro 27.487,50 ed il lotto 1) per euro 467.000,46;
- che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del Tribunale civile di
Salerno num. 354/2011 del 18.2.2011, poi confermata dalla Corte di Appello civile di Salerno con sentenza num. 3/2018, pubblicata il 4.1.2018, che condannava in solido il Sig. ed i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
eredi di , nonché il Sig. , Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni in favore del per l'importo Parte_2 di € 757.097,02, da rivalutarsi in base agli indici Istat dal 30.12.1994 fino alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30.12.1994 all'effettivo soddisfo, oltre ad €
11.770,00 per spese processuali, oltre accessori;
- che una volta espropriati i beni, il debitore in solido ha così adempiuto al pagamento anche per la quota degli altri condebitori in solido, per cui ha diritto di regresso nei confronti dei debitori solidali es art. 1299 c.c. senza ricevere alcun pagamento dei convenuti che sono stati inerti;
- che l'attore ha inoltre subito anche il maggior danno tra il valore dei suoi beni immobili come stimati dal perito di parte e di ufficio e la somma effettivamente incassata in sede di esproprio immobiliare notevolmente inferiore, con i ribassi d'asta subiti;
- che socia di fatto della era anche la Sig.ra Parte_2 CP_4
in quanto partecipante tramite il marito alla
[...] Persona_3
gestione societaria di fatto.
L'attore concludeva per:
l'accoglimento della domanda di regresso delle somme pagate, nonché il risarcimento per la differenza di prezzo tra il valore degli immobili venduti all'asta e il loro valore reale, e per l'effetto condannare a favore dell'istante gli stessi pro quota a tali somme da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto, oltre spese, e competenze di causa.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eccependo la nullità, inammissibilità ed improponibilità di ogni avversa
[...]
domanda e, nel merito, la sua infondatezza e carenza di prova.
I convenuti proponevano poi le seguenti domande riconvenzionali: -“In via riconvenzionale pertanto i convenuti e Controparte_1 CP_2
nella qualità, e , hanno formulato la richiesta,
[...] Controparte_3
che qui si ribadisce, che il Tribunale accerti e dichiari che tutti i danni materiali, morali e di qualsiasi altro genere subiti e subendi dai convenuti sono conseguenza esclusiva dell'attività sociale posta in essere dall'attore e della mala gestio dell'azienda e, per tali motivi, lo condanni al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni, materiali, morali e di ogni altro genere, dagli stessi e dal loro dante causa conseguentemente subiti e subendi, nella misura da determinarsi equitativamente dal Giudice”;
-“ in questa sede i convenuti e Controparte_3 Controparte_2
formalmente riformulano la richiesta, ancora in via riconvenzionale, all'attore
, quale coobbligato in solido, di pagamento di 1/3 della Parte_1
somma che stanno corrispondendo per la registrazione della citata sentenza del
Tribunale di Salerno, pari ad € 24.890,00 od a quell'importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, anche in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-“ condannare l'attore al pagamento, in favore dei Parte_1
convenuti e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
dell'ulteriore somma di € 115.996,00 ad estinzione del debito dallo
[...]
stesso vantato originariamente nei confronti del loro dante causa Per_1
di cui al menzionato assegno bancario, oltre interessi e
[...]
rivalutazione”;
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva in Controparte_4
giudizio e restava contumace.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.02.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata. L'attore nell'atto introduttivo ha omesso di calcolare e quantificare le somme, pure indicate nella citata sentenza del Tribunale di Salerno, relative alla rivalutazione in base agli indici ISTAT dal 30.12.1994 sino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30.12.1994 all'effettivo soddisfo, oltre gli accessori di legge.
Eppure detta somma era chiaramente indicata nell'atto di precetto notificato nel gennaio 2012 dalla Curatela fallimentare della società a Parte_2 [...]
, e , posto a fondamento della Parte_1 Persona_1 Controparte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 79/2012 RGE promossa nei confronti del
, e pari, a tutto l'inizio del 2012, ad € 1.729.048,38. Parte_1
Nel nostro ordinamento vige il principio per cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che altrimenti risulti dal titolo e salvo che sia stata contratta nell'interesse di alcuno di essi (art. 1298
c.c.).
L'art. 1299 c.c. prevede che il debitore solidale che ha pagato in modo valido ed efficace l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.
Secondo la Suprema Corte, “l'azione di regresso, ai sensi dell'art. 1299, comma
1, c.c., spetta al debitore che ha pagato l'intero debito od anche una parte di esso, purché superiore alla sua quota interna e soltanto per l'eccedenza” (per tutte, Cass. 7 dicembre 1998, n. 12366, Cass., 19 gennaio 1984, n.459, Cass. n.
1253 del 1980).
Considerato che le quote dei condebitori si presumono uguali (nel nostro caso
1/3 ciascuno), per un semplice calcolo matematico si avrà che, nei rapporti interni tra i condebitori, sarebbe stato tenuto alla data della Parte_1
notifica del precetto, al pagamento di € 576.349,46, pari ad un terzo della somma precettata. L'esborso (che peraltro non risulta essere stato materialmente effettuato) di €
484.487,50 è inferiore alla quota di debito dell'attore ed è pertanto inidoneo a far sorgere un diritto di regresso nei confronti dei condebitori.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento per la differenza di prezzo tra il valore degli immobili venduti all'asta e il loro valore reale atteso che non sussiste alcun danno in quanto è la procedura a prevedere dei ribassi d'asta.
Così come infondate risultano le domande riconvenzionali per i seguenti motivi:
-dalla documentazione in atti in questa sede non emergono differenziazioni di condotte fra i vari ex amministratori della tutti condannati a Parte_2
seguito dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare;
-la domanda di regresso relativamente alle spese di registrazione della sentenza costituente titolo esecutivo non è proponibile sino a quando non verrà effettuato interamente il pagamento;
-l'assegno prodotto in atti è invalido in quanto non contiene l'indicazione dell'intestatario.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese di lite fra le parti costituite.
Nulla per le spese nei riguardi della convenuta contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3899 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Nocera Parte_1
attore contro
, , entrambi eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
nonché , rappresentati e difesi dagli
[...] Controparte_3
avv.ti Aldo Di Vito e Salvatore A. M. Pagliuca
convenuti nata a [...] dè Tirreni (SA) il 21.01.1957 Controparte_4
convenuta contumace
Avente ad
OGGETTO: azione di regresso fra condebitori solidali
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
conveniva dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 CP_1
e quali eredi di , nonchè
[...] Controparte_2 Persona_1 CP_3
e adducendo:
[...] Controparte_4
- di essere stato nudo proprietario e proprietario di due immobili in Angri;
- che tali immobili sono stati oggetto di espropriazione immobiliare da parte del
Tribunale di Nocera Inferiore nella procedura esecutiva immobiliare num.
79/2012 RGE ad istanza del creditore Parte_2
- che tali immobili sono stati stimati dal CTU di detta procedura, con relazione del marzo 2016, in € 768.000,00 per il lotto 1) ed € 36.650,00 per il lotto 2), mentre il Consulente di parte Arch. ha valutato il tutto circa Persona_2
2.100.000,00;
- che con decreto di trasferimento immobiliare del GE il lotto 2) è stato aggiudicato per euro 27.487,50 ed il lotto 1) per euro 467.000,46;
- che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del Tribunale civile di
Salerno num. 354/2011 del 18.2.2011, poi confermata dalla Corte di Appello civile di Salerno con sentenza num. 3/2018, pubblicata il 4.1.2018, che condannava in solido il Sig. ed i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
eredi di , nonché il Sig. , Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni in favore del per l'importo Parte_2 di € 757.097,02, da rivalutarsi in base agli indici Istat dal 30.12.1994 fino alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30.12.1994 all'effettivo soddisfo, oltre ad €
11.770,00 per spese processuali, oltre accessori;
- che una volta espropriati i beni, il debitore in solido ha così adempiuto al pagamento anche per la quota degli altri condebitori in solido, per cui ha diritto di regresso nei confronti dei debitori solidali es art. 1299 c.c. senza ricevere alcun pagamento dei convenuti che sono stati inerti;
- che l'attore ha inoltre subito anche il maggior danno tra il valore dei suoi beni immobili come stimati dal perito di parte e di ufficio e la somma effettivamente incassata in sede di esproprio immobiliare notevolmente inferiore, con i ribassi d'asta subiti;
- che socia di fatto della era anche la Sig.ra Parte_2 CP_4
in quanto partecipante tramite il marito alla
[...] Persona_3
gestione societaria di fatto.
L'attore concludeva per:
l'accoglimento della domanda di regresso delle somme pagate, nonché il risarcimento per la differenza di prezzo tra il valore degli immobili venduti all'asta e il loro valore reale, e per l'effetto condannare a favore dell'istante gli stessi pro quota a tali somme da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto, oltre spese, e competenze di causa.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eccependo la nullità, inammissibilità ed improponibilità di ogni avversa
[...]
domanda e, nel merito, la sua infondatezza e carenza di prova.
I convenuti proponevano poi le seguenti domande riconvenzionali: -“In via riconvenzionale pertanto i convenuti e Controparte_1 CP_2
nella qualità, e , hanno formulato la richiesta,
[...] Controparte_3
che qui si ribadisce, che il Tribunale accerti e dichiari che tutti i danni materiali, morali e di qualsiasi altro genere subiti e subendi dai convenuti sono conseguenza esclusiva dell'attività sociale posta in essere dall'attore e della mala gestio dell'azienda e, per tali motivi, lo condanni al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni, materiali, morali e di ogni altro genere, dagli stessi e dal loro dante causa conseguentemente subiti e subendi, nella misura da determinarsi equitativamente dal Giudice”;
-“ in questa sede i convenuti e Controparte_3 Controparte_2
formalmente riformulano la richiesta, ancora in via riconvenzionale, all'attore
, quale coobbligato in solido, di pagamento di 1/3 della Parte_1
somma che stanno corrispondendo per la registrazione della citata sentenza del
Tribunale di Salerno, pari ad € 24.890,00 od a quell'importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, anche in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-“ condannare l'attore al pagamento, in favore dei Parte_1
convenuti e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
dell'ulteriore somma di € 115.996,00 ad estinzione del debito dallo
[...]
stesso vantato originariamente nei confronti del loro dante causa Per_1
di cui al menzionato assegno bancario, oltre interessi e
[...]
rivalutazione”;
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva in Controparte_4
giudizio e restava contumace.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.02.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata. L'attore nell'atto introduttivo ha omesso di calcolare e quantificare le somme, pure indicate nella citata sentenza del Tribunale di Salerno, relative alla rivalutazione in base agli indici ISTAT dal 30.12.1994 sino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30.12.1994 all'effettivo soddisfo, oltre gli accessori di legge.
Eppure detta somma era chiaramente indicata nell'atto di precetto notificato nel gennaio 2012 dalla Curatela fallimentare della società a Parte_2 [...]
, e , posto a fondamento della Parte_1 Persona_1 Controparte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 79/2012 RGE promossa nei confronti del
, e pari, a tutto l'inizio del 2012, ad € 1.729.048,38. Parte_1
Nel nostro ordinamento vige il principio per cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che altrimenti risulti dal titolo e salvo che sia stata contratta nell'interesse di alcuno di essi (art. 1298
c.c.).
L'art. 1299 c.c. prevede che il debitore solidale che ha pagato in modo valido ed efficace l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.
Secondo la Suprema Corte, “l'azione di regresso, ai sensi dell'art. 1299, comma
1, c.c., spetta al debitore che ha pagato l'intero debito od anche una parte di esso, purché superiore alla sua quota interna e soltanto per l'eccedenza” (per tutte, Cass. 7 dicembre 1998, n. 12366, Cass., 19 gennaio 1984, n.459, Cass. n.
1253 del 1980).
Considerato che le quote dei condebitori si presumono uguali (nel nostro caso
1/3 ciascuno), per un semplice calcolo matematico si avrà che, nei rapporti interni tra i condebitori, sarebbe stato tenuto alla data della Parte_1
notifica del precetto, al pagamento di € 576.349,46, pari ad un terzo della somma precettata. L'esborso (che peraltro non risulta essere stato materialmente effettuato) di €
484.487,50 è inferiore alla quota di debito dell'attore ed è pertanto inidoneo a far sorgere un diritto di regresso nei confronti dei condebitori.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento per la differenza di prezzo tra il valore degli immobili venduti all'asta e il loro valore reale atteso che non sussiste alcun danno in quanto è la procedura a prevedere dei ribassi d'asta.
Così come infondate risultano le domande riconvenzionali per i seguenti motivi:
-dalla documentazione in atti in questa sede non emergono differenziazioni di condotte fra i vari ex amministratori della tutti condannati a Parte_2
seguito dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare;
-la domanda di regresso relativamente alle spese di registrazione della sentenza costituente titolo esecutivo non è proponibile sino a quando non verrà effettuato interamente il pagamento;
-l'assegno prodotto in atti è invalido in quanto non contiene l'indicazione dell'intestatario.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese di lite fra le parti costituite.
Nulla per le spese nei riguardi della convenuta contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo