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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1528 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RUGOLO PAOLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 4/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al Parte_1
pagamento dei ratei mensili del reddito di cittadinanza, di cui alla domanda prot. n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , non corrisposti e alla restituzione di quelli eventualmente Controparte_2
illegittimamente trattenuti con gli interessi legali, come per legge;
pone a carico dello Stato le spese le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto;
CP_ condanna l a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato decreto.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 9.02.2023, , premesso di essere titolare del Parte_1
reddito di cittadinanza in virtù della domanda prot. e che Controparte_2
l'erogazione di tale prestazione gli era stata revocata con provvedimento del 10
gennaio 2023, per “mancanza del requisito della cittadinanza ex art. 2 co.1, a) 1L.21
del 2019”, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza,
per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della revoca, il riconoscimento del suo diritto a beneficiare della prestazione e la condanna dell al correlativo CP_1
diritto alla corresponsione dei ratei mensili non corrisposti e alla restituzione dell'importo dei ratei di reddito di cittadinanza illegittimamente trattenuti, con gli interessi legali, come per legge. L si è costituito con memoria difensiva, CP_1
eccependo che risulta revocata dal “per mancanza del requisito di Controparte_3
cittadinanza, tramite la piattaforma GEPI di esclusiva competenza del comune di
cui l'istituto non può accedere” e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza cartolare del
4.11.2025, e sulle conclusione delle parti trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'art.2 del D.L. n° 4/2019 conv. in L. n° 26/2019 prevede che: Beneficiari 1. Il Rdc e'
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno,
il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza
italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino
di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, è emerso che il ricorrente sia in possesso del requisito della cittadinanza da data anteriore alla presentazione della domanda. La domanda, infatti, è stata presentata in data 10.03.2022 mentre il passaporto e la carta d'identità recanti la cittadinanza italiana risultano rilasciati nel
2020 (cfr. carta d'identità e passaporto depositate dal ricorrente).
Alla luce di ciò il provvedimento di revoca per difetto di tale requisito è illegittimo.
Il ricorso va accolto.
l va, quindi, condannato a ripristinare la prestazione dalla revoca, a CP_1
corrispondere i ratei restanti e a restituire quelli eventualmente illegittimamente trattenuti. Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/12/2025.
- 4 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1528 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RUGOLO PAOLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 4/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al Parte_1
pagamento dei ratei mensili del reddito di cittadinanza, di cui alla domanda prot. n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , non corrisposti e alla restituzione di quelli eventualmente Controparte_2
illegittimamente trattenuti con gli interessi legali, come per legge;
pone a carico dello Stato le spese le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto;
CP_ condanna l a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato decreto.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 9.02.2023, , premesso di essere titolare del Parte_1
reddito di cittadinanza in virtù della domanda prot. e che Controparte_2
l'erogazione di tale prestazione gli era stata revocata con provvedimento del 10
gennaio 2023, per “mancanza del requisito della cittadinanza ex art. 2 co.1, a) 1L.21
del 2019”, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza,
per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della revoca, il riconoscimento del suo diritto a beneficiare della prestazione e la condanna dell al correlativo CP_1
diritto alla corresponsione dei ratei mensili non corrisposti e alla restituzione dell'importo dei ratei di reddito di cittadinanza illegittimamente trattenuti, con gli interessi legali, come per legge. L si è costituito con memoria difensiva, CP_1
eccependo che risulta revocata dal “per mancanza del requisito di Controparte_3
cittadinanza, tramite la piattaforma GEPI di esclusiva competenza del comune di
cui l'istituto non può accedere” e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza cartolare del
4.11.2025, e sulle conclusione delle parti trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'art.2 del D.L. n° 4/2019 conv. in L. n° 26/2019 prevede che: Beneficiari 1. Il Rdc e'
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno,
il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza
italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino
di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, è emerso che il ricorrente sia in possesso del requisito della cittadinanza da data anteriore alla presentazione della domanda. La domanda, infatti, è stata presentata in data 10.03.2022 mentre il passaporto e la carta d'identità recanti la cittadinanza italiana risultano rilasciati nel
2020 (cfr. carta d'identità e passaporto depositate dal ricorrente).
Alla luce di ciò il provvedimento di revoca per difetto di tale requisito è illegittimo.
Il ricorso va accolto.
l va, quindi, condannato a ripristinare la prestazione dalla revoca, a CP_1
corrispondere i ratei restanti e a restituire quelli eventualmente illegittimamente trattenuti. Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/12/2025.
- 4 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro