Art. 9. (Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca)
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, e' dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all' articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, e' dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all' articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni.