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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi degli artt. 127 ter, quinto comma, ultimo periodo, 128, primo comma, ultimo periodo e 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
da considerarsi letta in udienza
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 41858/2024
TRA
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ferdinando Giovanni Di Meo del Foro di Avellino ATTRICE OPPONENTE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappr.ta e difesa, dall'avv. Dario Cesarano del Foro di Salerno CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla Parte_2
il pagamento della somma di € 61.501,91, oltre interessi e spese, a Parte_1 titolo di corrispettivi per l'attività di gestore di sala per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole così introducendo Parte_1 il presente giudizio d'opposizione.
costituendosi in giudizio, rappresentava che tra Parte_2 le parti era stato raggiunto un accordo transattivo ed instava, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate tra le parti. 1 La con apposita memoria depositata in data 31.7.2025, Parte_1 confermava il raggiungimento dell'accordo transattivo ed instava, anch'essa, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate tra le parti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la prima udienza veniva, pertanto, fissata anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle stesse fino al 2.12.2025.
In tali note scritte sostitutive dell'udienza, entrambe le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate tra le parti.
A fronte di tanto, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti medesime ad una pronuncia di merito sulla domanda avanzata in monitorio e sulla conseguente opposizione.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 14294/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano addì 3.12.2025 Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
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