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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA EL Presidente
- SE Di IS Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 768/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
VE ZZ;
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Tommaso Maria De Giorgi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 45/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 03/01/2024, passata in R.G.V.G. 768/2025
giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Brindisi, 21/01/2017).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 18/02/2025). In particolare, hanno concordato che:
a) La casa coniugale, sita in AM Sal.na (LE) alla via Napoli
n. 25, assegnata alla sig.ra è stata da Controparte_1 quest'ultima venduta e dal ricavato della compravendita ha estinto i debiti al sig. e ai di lui fratelli. La Parte_1 sig.ra ed il figlio minore Controparte_1 Per_1 anno trasferito la propria residenza in AM Sal.na
[...]
(LE) alla via A. Moro n. 13, mentre il sig. ha Parte_1 trasferito la propria residenza in AM Sal.na (LE) alla via
ON MI n. 6;
b) Affidamento del figlio minore. Il figlio è Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i gentori nel rispetto delle regole dell'affidamento condiviso e verrà collocato presso la casa della madre.
c) Modalità di visita. Il figlio salvo diverse Persona_1 modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che tutti lo riterranno, compatibilmente con le esigenze del bambino e comunque, almeno nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 13:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana (il lunedì ed il giovedì) dalle
13:00 sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 13:00 alle
20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di
2 R.G.V.G. 768/2025
pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
il minore trascorrerà la Pasqua 2025 con il padre ed il Natale dal 23 al 29 dicembre con la madre. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
d) Assegno di mantenimento per il figlio minore. Il sig.
, a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_1 figlio, verserà alla moglie entro il giorno 05 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 11/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative e integrative:
− in aggiunta alla condizione sulle modalità di visita del ricorso introduttivo, la seguente: Il padre potrà tenere con sé il minore per
15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Durante tale periodo la madre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00. Per l'estate
2025 il padre terrà con sé il minore dal 15 al 30 agosto.
3 R.G.V.G. 768/2025
− a precisazione della condizione relativa alla contribuzione al mantenimento del figlio, le spese straordinarie per la prole saranno regolate dal pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate e integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 768/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 18/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a AM AL in data 22/06/2013 tra (AM AL (LE), Parte_1
08/07/1979) e (AM AL (LE), Controparte_1
08/06/1982) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2013;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come integrate all'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM AL per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
4 R.G.V.G. 768/2025
Il giudice estensore
MI GR
Il Presidente
IA EL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA EL Presidente
- SE Di IS Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 768/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
VE ZZ;
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Tommaso Maria De Giorgi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 45/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 03/01/2024, passata in R.G.V.G. 768/2025
giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Brindisi, 21/01/2017).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 18/02/2025). In particolare, hanno concordato che:
a) La casa coniugale, sita in AM Sal.na (LE) alla via Napoli
n. 25, assegnata alla sig.ra è stata da Controparte_1 quest'ultima venduta e dal ricavato della compravendita ha estinto i debiti al sig. e ai di lui fratelli. La Parte_1 sig.ra ed il figlio minore Controparte_1 Per_1 anno trasferito la propria residenza in AM Sal.na
[...]
(LE) alla via A. Moro n. 13, mentre il sig. ha Parte_1 trasferito la propria residenza in AM Sal.na (LE) alla via
ON MI n. 6;
b) Affidamento del figlio minore. Il figlio è Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i gentori nel rispetto delle regole dell'affidamento condiviso e verrà collocato presso la casa della madre.
c) Modalità di visita. Il figlio salvo diverse Persona_1 modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che tutti lo riterranno, compatibilmente con le esigenze del bambino e comunque, almeno nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 13:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana (il lunedì ed il giovedì) dalle
13:00 sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 13:00 alle
20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di
2 R.G.V.G. 768/2025
pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
il minore trascorrerà la Pasqua 2025 con il padre ed il Natale dal 23 al 29 dicembre con la madre. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
d) Assegno di mantenimento per il figlio minore. Il sig.
, a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_1 figlio, verserà alla moglie entro il giorno 05 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 11/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative e integrative:
− in aggiunta alla condizione sulle modalità di visita del ricorso introduttivo, la seguente: Il padre potrà tenere con sé il minore per
15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Durante tale periodo la madre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00. Per l'estate
2025 il padre terrà con sé il minore dal 15 al 30 agosto.
3 R.G.V.G. 768/2025
− a precisazione della condizione relativa alla contribuzione al mantenimento del figlio, le spese straordinarie per la prole saranno regolate dal pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate e integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 768/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 18/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a AM AL in data 22/06/2013 tra (AM AL (LE), Parte_1
08/07/1979) e (AM AL (LE), Controparte_1
08/06/1982) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2013;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come integrate all'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM AL per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
4 R.G.V.G. 768/2025
Il giudice estensore
MI GR
Il Presidente
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