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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12197 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5659/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Lo Feudo dalla quale è rappresentata e difesa;
-APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Benvenuto Fabrizio Capaldi e Controparte_2 dall'Avv. Vera Berardelli dell'Area Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli Piazza Matteotti 1;
(C.F. e P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_3 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in in Ascea (SA) alla via Isacia n. 11;
- APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18487/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 10.09.2024, nel giudizio sub R.G. n. 15155/2023
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 13 marzo 2025, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la parziale riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna società appellante ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 689/81 avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0014008248000, fondata su omesso pagamento sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni codice della strada. Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, avendo la P.A. agito senza colpa sulla base della documentazione formalmente legittima e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità delle questioni trattate”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte dell'accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata alla luce della logicità, coerenza e condivisibilità delle motivazioni rese.
Si è costituito, del pari, l'Ente impositore al fine di Controparte_1 rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta del 10 dicembre 2025 su conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto è inammissibile.
- 2 - Risulta pregiudiziale ed assorbente l'eccezione formulata dalla parte appellata
[...]
circa l'intervenuta decadenza dal potere di impugnazione per CP_1 consumazione del termine perentorio indicato dall'art. 325 c.p.c.
In particolare, si rileva la tardività dell'appello per violazione del termine lungo di impugnazione, tenuto conto della pubblicazione della sentenza impugnata in data
10.09.2024.
Giova premettere che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso intestato a mente “della L. n. 689/81”.
Il primo giudice, pur non espressamente procedendo alla qualifica della domanda istaurata, con la sentenza appellata ha dato atto in premessa che “Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della L. 689/1981 e succ. mod. e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 150\11 …”, così finendo per avallare la natura della domanda come prospettata dalla parte istante. La qualificazione della domanda secondo quanto prospettato dal ricorrente, del resto, discende dall'assenza di risultanze di segno contrario contenute in sentenza.
Ebbene, in ragione del principio dell'apparenza, in uno al principio dell'ultrattività del rito, l'istaurazione della domanda innanzi al primo giudice mediante ricorso ex D.Lgs. n. 150/11 impone l'utilizzo della medesima forma anche per le impugnazioni.
Deve ritenersi, infatti, che ove la controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale vanno seguite le forme ordinarie;
pertanto, l'appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale.
Tanto avviene in ossequio al citato principio dell'ultrattività del rito, che costituisce una specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in ragione del principio dell'ultrattività del rito, dovendosi proporre l'appello con citazione, nel caso in cui, invece, sia stato proposto con ricorso, la “sanatoria” è ammissibile solo se tale atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio dell'art. 325 o dell'art. 327 cod.
- 3 - proc. civ. (tra le tante, cfr. Cassazione, sentenza n. 9530/10; Cassazione, sentenza n. 4498/09; Cassazione, sentenza n. 23412/08).
Il principio in parola trova applicazione anche quando è stato seguito erroneamente in primo grado il rito ordinario in controversia che ratione materiae avrebbe dovuto essere trattata col rito speciale. E' stato nondimeno affermato il seguente principio:
“Nelle controversie regolate dal rito locatizio, il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza;
ove, invece, l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza” (così Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 novembre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 1148; Cass. Civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Tanto precisato, va allora rilevato l'erroneo impiego della forma della citazione in luogo del ricorso per l'introduzione del giudizio di appello.
Ebbene, nella fattispecie l'atto di citazione, benché notificato il 10.03.2025, è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 13.03.2025, ovvero oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza contemplati dall'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione in virtù del termine lungo.
Il gravame, pertanto, va dichiarato tardivo ed inammissibile, rilievo che preclude ed assorbe l'esame di tutte le ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm., alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate e con distrazione in favore del difensore dell'appellata poiché Pt_2 dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
- 4 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...]
iscritta al n. 5659/2025 R.G., così provvede: Controparte_1
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, che liquida per compenso professionale in € 232,00 ciascuna, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Forgione quale procuratore antistatario di;
Parte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5659/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Lo Feudo dalla quale è rappresentata e difesa;
-APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Benvenuto Fabrizio Capaldi e Controparte_2 dall'Avv. Vera Berardelli dell'Area Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli Piazza Matteotti 1;
(C.F. e P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_3 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in in Ascea (SA) alla via Isacia n. 11;
- APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18487/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 10.09.2024, nel giudizio sub R.G. n. 15155/2023
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 13 marzo 2025, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la parziale riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna società appellante ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 689/81 avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0014008248000, fondata su omesso pagamento sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni codice della strada. Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, avendo la P.A. agito senza colpa sulla base della documentazione formalmente legittima e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità delle questioni trattate”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte dell'accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata alla luce della logicità, coerenza e condivisibilità delle motivazioni rese.
Si è costituito, del pari, l'Ente impositore al fine di Controparte_1 rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta del 10 dicembre 2025 su conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto è inammissibile.
- 2 - Risulta pregiudiziale ed assorbente l'eccezione formulata dalla parte appellata
[...]
circa l'intervenuta decadenza dal potere di impugnazione per CP_1 consumazione del termine perentorio indicato dall'art. 325 c.p.c.
In particolare, si rileva la tardività dell'appello per violazione del termine lungo di impugnazione, tenuto conto della pubblicazione della sentenza impugnata in data
10.09.2024.
Giova premettere che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso intestato a mente “della L. n. 689/81”.
Il primo giudice, pur non espressamente procedendo alla qualifica della domanda istaurata, con la sentenza appellata ha dato atto in premessa che “Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della L. 689/1981 e succ. mod. e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 150\11 …”, così finendo per avallare la natura della domanda come prospettata dalla parte istante. La qualificazione della domanda secondo quanto prospettato dal ricorrente, del resto, discende dall'assenza di risultanze di segno contrario contenute in sentenza.
Ebbene, in ragione del principio dell'apparenza, in uno al principio dell'ultrattività del rito, l'istaurazione della domanda innanzi al primo giudice mediante ricorso ex D.Lgs. n. 150/11 impone l'utilizzo della medesima forma anche per le impugnazioni.
Deve ritenersi, infatti, che ove la controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale vanno seguite le forme ordinarie;
pertanto, l'appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale.
Tanto avviene in ossequio al citato principio dell'ultrattività del rito, che costituisce una specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in ragione del principio dell'ultrattività del rito, dovendosi proporre l'appello con citazione, nel caso in cui, invece, sia stato proposto con ricorso, la “sanatoria” è ammissibile solo se tale atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio dell'art. 325 o dell'art. 327 cod.
- 3 - proc. civ. (tra le tante, cfr. Cassazione, sentenza n. 9530/10; Cassazione, sentenza n. 4498/09; Cassazione, sentenza n. 23412/08).
Il principio in parola trova applicazione anche quando è stato seguito erroneamente in primo grado il rito ordinario in controversia che ratione materiae avrebbe dovuto essere trattata col rito speciale. E' stato nondimeno affermato il seguente principio:
“Nelle controversie regolate dal rito locatizio, il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza;
ove, invece, l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza” (così Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 novembre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 1148; Cass. Civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Tanto precisato, va allora rilevato l'erroneo impiego della forma della citazione in luogo del ricorso per l'introduzione del giudizio di appello.
Ebbene, nella fattispecie l'atto di citazione, benché notificato il 10.03.2025, è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 13.03.2025, ovvero oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza contemplati dall'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione in virtù del termine lungo.
Il gravame, pertanto, va dichiarato tardivo ed inammissibile, rilievo che preclude ed assorbe l'esame di tutte le ulteriori questioni sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm., alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della semplicità delle questioni trattate e con distrazione in favore del difensore dell'appellata poiché Pt_2 dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
- 4 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...]
iscritta al n. 5659/2025 R.G., così provvede: Controparte_1
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, che liquida per compenso professionale in € 232,00 ciascuna, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Forgione quale procuratore antistatario di;
Parte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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