Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22651 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in NAPOLI il 29/03/1980 (atto n. 39, P. II, S. A, sez. S, anno 1980).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi già vivono separatamente da molti anni con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto nei domicili che liberamente fisseranno, obbligandosi a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
La casa coniugale è assegnata alla IG.ra ; Parte_1
Dare atto che i coniugi hanno risolto consensualmente ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente dichiarando che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
I ricorrenti dichiarano che già hanno provveduto a dividersi oggetti, beni e suppellettili di comune accordo.
I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
2 d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, P. II, S. A, sez. S, anno 1980);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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