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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa TA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3755/2025 promossa da rappresentata e difesa per procura depositata nel fascicolo telematico Parte_1 dall' Avv. Tommaso Giannini e dall'Avv. Elena Preite in firma congiunta e/o disgiunta e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimi in Milano, Piazzetta Guastalla 3
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace-
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente premesso di aver lavorato come docente Pt_1
Cont alle dipendenze del (in breve anche solo ) negli anni Controparte_1 scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti. Cont La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie e per festività soppresse non godute per gli anni dedotti in ricorso.
Il convenuto, pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto CP_1 dichiarato contumace. Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata discussa oralmente e quindi decisa.
Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9° C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non
è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio
2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012).
L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024
n. 29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Come già osservato da questo stesso Tribunale con sentenza n. 988/2025 (est. Dott.ssa Scotto): “Deve pertanto escludersi che un docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del
Dirigente scolastico che lo inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
Tale principio, condiviso anche da questo Giudice, trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato CP_1 fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati in ricorso. Il convenuto, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravato, CP_1 non avendo dimostrato di avere invitato parte ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
La ricorrente ha correttamente quantificato, nel ricorso, i giorni di ferie e di festività soppresse complessivamente spettanti in relazione ai periodi di lavoro svolto e all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi - come visto - ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e 35 CCNL
Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da un monte ferie teorico di 30 giorni, in proporzione al servizio prestato), i giorni di festività sopresse complessivamente spettanti (a partire da teorici 4, in proporzione al servizio prestato), l'ammontare delle “retribuzioni giornaliere” e, quindi, le indennità sostitutive (ottenute moltiplicando i giorni effettivamente spettanti e non fruiti per l'importo della “retribuzione giornaliera”).
Al conteggio finale di parte attrice, (pur sempre) redatto sulla base dei criteri enunciati nel ricorso, il
Tribunale deve pertanto attenersi.
Sulle somme dovute alla ricorrente spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce Cont della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie e CP_2 dei giorni di festività soppresse non goduti, la somma di euro 11.501,68 il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- condanna, altresì, il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che CP_1 liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati.
Genova, 16/12/2025
Il Giudice
TA SI