CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40803 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale del riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
udito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che conclude per l'inammissibilita' del ricorso;
udito avvocato De Rossi, in sostituzione dell'avvocato Carmelo Speranza, difensore di fiducia dell'indagato, che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, sezione riesame, con ordinanza del 20.06.2025, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di NT GE dal GIP del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui all'art. 81 cod. pen. e art. 73 comma 1 del DPR 309/90 perché, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, illecitamente deteneva a fini di spaccio sostanze stupefacenti del tipo cocaina, fatti commessi dal mese di febbraio ad aprile 2022. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, GE, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della misura cautelare custodiale e illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare massima. L difesa evidenzia le seguenti circostanze: 1) il GE è indagato per un solo episodio di cessione di sostanza stupefacente del Penale Sent. Sez. 3 Num. 40803 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 11/11/2025 tipo cocaina in favore di AN SC verificatosi nel marzo del 2022; 2) dalle captazioni telefoniche emerge che trattasi di un quantitativo di stupefacente pari a gr 20,00; 3) GE non aveva alcun contatto pregresso né con lo SC né con il VO. La difesa lamenta poi l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto i fatti sono risalenti nel tempo (marzo 2022) e allo stato non risultano ulteriori contatti con gli indagati e/o la commissione di ulteriori reati della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere 2 evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025). Nella specie, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, i diversi apprezzamenti di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata. Il Tribunale ha ritenuto concrete ed attuali le esigenze cautelari valorizzando la circostanza che GE ha intrattenuto affari e ceduto imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina al gruppo associativo capeggiato da AN SC, promotore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, occupandosi nel mese di marzo del 2022 di rifornire il gruppo di SC in un momento di fibrillazione, dovuto alla momentanea indisponibilità di sostanza stupefacente a causa di un sequestro eseguito dalle Forze dell'Ordine. Inoltre il Tribunale ha evidenziato le dichiarazioni di AN SC, che dopo l'arresto nel 2023, aveva avviato un proficuo percorso di collaborazione con la giustizia, e aveva riferito di conoscere l'attuale ricorrente come appartenente al clan LA e nipote di Mario " U Turcu", specificando che si occupava del traffico di sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina, dichiarazioni che avevano trovano conforto nel contenuto delle intercettazioni eseguite nei confronti di VO AN, uno dei sodali più attivi nell'attività di spaccio. Il Tribunale del riesame ha poi sottolineato la gravità dei fatti contestati, di elevato allarme sociale e posti in essere dall'indagato con professionalità e organizzazione, in stretta collaborazione con indagati di elevata caratura criminale, tra cui il promotore del sodalizio, nonché la personalità negativa dello stesso, recidivo specifico infraquinquennale. La difesa ha evidenziato che l'indagato risulta coinvolto in un unico episodio di cessione di soli gr 20 di sostanza stupefacente nel mese di marzo del 2022, come si evincerebbe dal contenuto delle captazioni telematiche. La difesa non indica specificamente le intercettazioni da cui si desumerebbe il dato del quantitativo ceduto, ma in ogni caso si tratta di un assunto che contrasta con i fatti contestati nell'incolpazione provvisoria relativi ad un'attività di cessione di cocaina posta in essere dall'odierno ricorrente in un periodo che va da febbraio ad aprile 2022, non oggetto di specifica censura in sede di riesame. 2. Si osserva poi che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di 3 specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). In buona sostanza, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorché non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Si osserva preliminarmente che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). In buona sostanza, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorché non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. 3. Alla luce di tali considerazioni si osserva che il giudizio di persistente e attuale pericolo di recidivanza sia stato correttamente e adeguatamente formulato dai giudici del riesame, sottolineando i precedenti specifici dell'indagato, i collegamenti dell'odierno indagato con la criminalità organizzata, la capacità di rifornire un sodalizio che si trovava in difficoltà a causa della momentanea indisponibilità della sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro. La motivazione della scelta della misura della custodia cautelare in carcere appare apodittica, ma dalla lettura dell'intero provvedimento si comprendono 4 cl'-/ chiaramente e condivisibilmente le ragioni poste a fondamento della scelta della misura massima, dal momento che la capacità criminale dell'indagato è chiaro indice della sua inaffidabilità e dell'incapacità di osservare le regole a lui imposte. Ancora, GE non si trova alla sua prima esperienza giudiziaria e le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto special-preventivo, il che contribuisce a connotarlo quale soggetto propenso all'inosservanza degli obblighi inerenti misure meno afflittive. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di GE deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 11/11/2025
udito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che conclude per l'inammissibilita' del ricorso;
udito avvocato De Rossi, in sostituzione dell'avvocato Carmelo Speranza, difensore di fiducia dell'indagato, che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, sezione riesame, con ordinanza del 20.06.2025, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di NT GE dal GIP del Tribunale di Catania in relazione al delitto di cui all'art. 81 cod. pen. e art. 73 comma 1 del DPR 309/90 perché, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, illecitamente deteneva a fini di spaccio sostanze stupefacenti del tipo cocaina, fatti commessi dal mese di febbraio ad aprile 2022. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, GE, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della misura cautelare custodiale e illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare massima. L difesa evidenzia le seguenti circostanze: 1) il GE è indagato per un solo episodio di cessione di sostanza stupefacente del Penale Sent. Sez. 3 Num. 40803 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 11/11/2025 tipo cocaina in favore di AN SC verificatosi nel marzo del 2022; 2) dalle captazioni telefoniche emerge che trattasi di un quantitativo di stupefacente pari a gr 20,00; 3) GE non aveva alcun contatto pregresso né con lo SC né con il VO. La difesa lamenta poi l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto i fatti sono risalenti nel tempo (marzo 2022) e allo stato non risultano ulteriori contatti con gli indagati e/o la commissione di ulteriori reati della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. Giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere 2 evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025). Nella specie, il Tribunale del riesame ha espressamente motivato, in maniera esaustiva e senza alcuna illogicità apparente, i diversi apprezzamenti di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata. Il Tribunale ha ritenuto concrete ed attuali le esigenze cautelari valorizzando la circostanza che GE ha intrattenuto affari e ceduto imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina al gruppo associativo capeggiato da AN SC, promotore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, occupandosi nel mese di marzo del 2022 di rifornire il gruppo di SC in un momento di fibrillazione, dovuto alla momentanea indisponibilità di sostanza stupefacente a causa di un sequestro eseguito dalle Forze dell'Ordine. Inoltre il Tribunale ha evidenziato le dichiarazioni di AN SC, che dopo l'arresto nel 2023, aveva avviato un proficuo percorso di collaborazione con la giustizia, e aveva riferito di conoscere l'attuale ricorrente come appartenente al clan LA e nipote di Mario " U Turcu", specificando che si occupava del traffico di sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina, dichiarazioni che avevano trovano conforto nel contenuto delle intercettazioni eseguite nei confronti di VO AN, uno dei sodali più attivi nell'attività di spaccio. Il Tribunale del riesame ha poi sottolineato la gravità dei fatti contestati, di elevato allarme sociale e posti in essere dall'indagato con professionalità e organizzazione, in stretta collaborazione con indagati di elevata caratura criminale, tra cui il promotore del sodalizio, nonché la personalità negativa dello stesso, recidivo specifico infraquinquennale. La difesa ha evidenziato che l'indagato risulta coinvolto in un unico episodio di cessione di soli gr 20 di sostanza stupefacente nel mese di marzo del 2022, come si evincerebbe dal contenuto delle captazioni telematiche. La difesa non indica specificamente le intercettazioni da cui si desumerebbe il dato del quantitativo ceduto, ma in ogni caso si tratta di un assunto che contrasta con i fatti contestati nell'incolpazione provvisoria relativi ad un'attività di cessione di cocaina posta in essere dall'odierno ricorrente in un periodo che va da febbraio ad aprile 2022, non oggetto di specifica censura in sede di riesame. 2. Si osserva poi che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di 3 specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). In buona sostanza, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorché non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Si osserva preliminarmente che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). In buona sostanza, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima, ancorché non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. 3. Alla luce di tali considerazioni si osserva che il giudizio di persistente e attuale pericolo di recidivanza sia stato correttamente e adeguatamente formulato dai giudici del riesame, sottolineando i precedenti specifici dell'indagato, i collegamenti dell'odierno indagato con la criminalità organizzata, la capacità di rifornire un sodalizio che si trovava in difficoltà a causa della momentanea indisponibilità della sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro. La motivazione della scelta della misura della custodia cautelare in carcere appare apodittica, ma dalla lettura dell'intero provvedimento si comprendono 4 cl'-/ chiaramente e condivisibilmente le ragioni poste a fondamento della scelta della misura massima, dal momento che la capacità criminale dell'indagato è chiaro indice della sua inaffidabilità e dell'incapacità di osservare le regole a lui imposte. Ancora, GE non si trova alla sua prima esperienza giudiziaria e le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto special-preventivo, il che contribuisce a connotarlo quale soggetto propenso all'inosservanza degli obblighi inerenti misure meno afflittive. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di GE deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 11/11/2025