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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
~sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA IL PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore L' Avvocato VECCHIO GIOVANNI conclude per l'accoglimento del ricorso sulla base dei motivi esposti Penale Sent. Sez. 1 Num. 2181 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza in esame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RT AV avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 27 luglio 2024, con la quale veniva rigettata l'istanza volta a ottenere la revoca o la sostituzione con altra misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Detto Tribunale ha, invero, rilevato l'esistenza del giudicato cautelare sfavorevole e l'impossibilità di rivalutare elementi posti a fondamento della misura e già oggetto di decisione cautelare del Tribunale del riesame. Ha, quindi, ritenuto che la decisione favorevole al coindagato e fratello della suddetta, ND AV, non abbia inciso sulla posizione della medesima e che non vi siano elementi per una rimeditazione delle esigenze cautelari, tuttora persistenti. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, RT AV, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive tese a superare il precedente giudizio di sussistenza della gravità indiziaria. La difesa rileva di avere invocato con l'appello e poi con successiva memoria difensiva trasmessa via pec in data 27 dicembre 2024 una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'imputata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del giudicato cautelare. In particolare: - con riguardo alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso, oltre alla decisione di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione sul ricorso del fratello, coindagato, US AV, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia US MI, ritenuto esponente del clan Accorinti-Bonaventura, che, nel processo in corso dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, aveva espressamente escluso l'inserimento della ricorrente in detto clan;
- con riguardo al reato di estorsione, la pronuncia favorevole della Corte di cassazione nei confronti del fratello con portata estensiva in favore della ricorrente, la cui posizione era inscindibile da quella del proprio congiunto, e le dichiarazioni del collaboratore NI Accorinti, che aveva escluso la sottoposizione di RD ad estorsione;
- con riguardo, infine, al reato di trasferimento fraudolento di valori, oltre all'annullamento senza rinvio per AV, le ordinanze di accoglimento degli appelli del Tribunale del riesame nei confronti dei coindagati LA e UN, che hanno escluso il reato. Rileva il difensore che tali decisioni non si fondano su ragioni personali ai rispettivi destinatari e possono costituire fatti nuovi sopravvenuti in grado di erodere il giudicato cautelare sfavorevole alla ricorrente, considerato che la partecipazione associativa mafiosa della AV è stata ritenuta ancillare rispetto a quella del fratello, quale capo e organizzatore della cosca, che da dette decisioni era stata considerata non dimostrata la genesi della condotta estorsiva e la provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto del bene da parte di soggetto che intendeva eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Si duole di una motivazione apparente anche con riguardo alla sussistenza di un giudicato cautelare, che non preclude la considerazione di elementi sopravvenuti estranei al precedente giudizio. Lamenta, infine, l'omessa motivazione della memoria difensiva sopra menzionata, nella quale si insisteva sulle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori di giustizia e sulle decisioni favorevoli ai coimputati LA e UN, quindi su rilievi pertinenti e decisivi. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Risultano depositati, nel rispetto del termine di rito, motivi nuovi, nei quali si insiste sull'omessa considerazione degli elementi di novità rappresentati dall'esclusione di gravità indiziaria nei confronti dei coindagati, in particolare del fratello della ricorrente, in ordine ai medesimi reati per cui si procede in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Invero, il Tribunale del riesame impropriamente afferma che nei confronti dell'indagata si è formato un giudicato cautelare confermativo dei delitti a lei ascritti (partecipazione associativa, estorsione e intestazione fittizia, aggravate, queste ultime, dall'aggravante mafiosa), compreso il delitto associativo, e che in relazione allo stesso non risulta incidere la pronuncia nei confronti del coindagato, non essendo estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali. In effetti, con l'appello e con successiva memoria difensiva integrativa (che faceva anche leva sulle dichiarazioni del collaboratori di giustizia di cui si è detto e, in ordine all'intestazione fittizia, sugli appelli cautelari in favore dei suddetti coindagati) risulta essersi invocata una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del t 2 giudicato auXelare, quali ,„oltre all'annullamento senza rinvio della Corte di trLoVI QA+0 /Uv\ USO. ca ss azione ei confronti del fraterro coindagato, le ordinanze di accoglimento degli appelli cautelari nei confronti di LA e UN, coindagati della AV in relazione all'intestazione fittizia di cui era esclusa la gravità indiziaria. Se senza dubbio va ritenuta la tardività di tali ultimi rilievi relativi alle posizioni dei coindagati dell'intestazione fittizia, nonché di quelli attinenti alle dichiarazioni dei c ,uk .71,401, collaboratori di giustizia, svolti solo con la memoria difensivarrevenienza processuale costituita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione nei confronti del fratello coindagato ha certamente carattere di novità temporale rispetto al giudicato cautelare che si è formato nei confronti della ricorrente in data 19 giugno 2024 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di cassazione), perché temporalmente successiva. Va, invero, osservato che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01); e che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887: fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). Tanto premesso, nel caso in esame, però, il Tribunale del riesame, dopo avere sottolineato, ripercorrendo la pronuncia in ultimo indicata, che «la Suprema Corte è precisa nel ritenere non estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali», a fronte di un appello che, in linea con la richiesta di revoca e/o sostituzione di misura cautelare, chiede di valutare l'erosione della gravità indiziaria a carico della AV in ordine ai tre reati a lei ascritti a seguito della pronuncia irrevocabile in sede cautelare nei confronti del 3 fratello, si limita ad affermare la non incidenza di detta pronuncia, senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se la stessa dipenda da ragioni relative al solo AV e quali sarebbero dette ragioni. Tale lacuna motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.
~sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA IL PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore L' Avvocato VECCHIO GIOVANNI conclude per l'accoglimento del ricorso sulla base dei motivi esposti Penale Sent. Sez. 1 Num. 2181 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza in esame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RT AV avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 27 luglio 2024, con la quale veniva rigettata l'istanza volta a ottenere la revoca o la sostituzione con altra misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Detto Tribunale ha, invero, rilevato l'esistenza del giudicato cautelare sfavorevole e l'impossibilità di rivalutare elementi posti a fondamento della misura e già oggetto di decisione cautelare del Tribunale del riesame. Ha, quindi, ritenuto che la decisione favorevole al coindagato e fratello della suddetta, ND AV, non abbia inciso sulla posizione della medesima e che non vi siano elementi per una rimeditazione delle esigenze cautelari, tuttora persistenti. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, RT AV, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive tese a superare il precedente giudizio di sussistenza della gravità indiziaria. La difesa rileva di avere invocato con l'appello e poi con successiva memoria difensiva trasmessa via pec in data 27 dicembre 2024 una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'imputata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del giudicato cautelare. In particolare: - con riguardo alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso, oltre alla decisione di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione sul ricorso del fratello, coindagato, US AV, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia US MI, ritenuto esponente del clan Accorinti-Bonaventura, che, nel processo in corso dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, aveva espressamente escluso l'inserimento della ricorrente in detto clan;
- con riguardo al reato di estorsione, la pronuncia favorevole della Corte di cassazione nei confronti del fratello con portata estensiva in favore della ricorrente, la cui posizione era inscindibile da quella del proprio congiunto, e le dichiarazioni del collaboratore NI Accorinti, che aveva escluso la sottoposizione di RD ad estorsione;
- con riguardo, infine, al reato di trasferimento fraudolento di valori, oltre all'annullamento senza rinvio per AV, le ordinanze di accoglimento degli appelli del Tribunale del riesame nei confronti dei coindagati LA e UN, che hanno escluso il reato. Rileva il difensore che tali decisioni non si fondano su ragioni personali ai rispettivi destinatari e possono costituire fatti nuovi sopravvenuti in grado di erodere il giudicato cautelare sfavorevole alla ricorrente, considerato che la partecipazione associativa mafiosa della AV è stata ritenuta ancillare rispetto a quella del fratello, quale capo e organizzatore della cosca, che da dette decisioni era stata considerata non dimostrata la genesi della condotta estorsiva e la provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto del bene da parte di soggetto che intendeva eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Si duole di una motivazione apparente anche con riguardo alla sussistenza di un giudicato cautelare, che non preclude la considerazione di elementi sopravvenuti estranei al precedente giudizio. Lamenta, infine, l'omessa motivazione della memoria difensiva sopra menzionata, nella quale si insisteva sulle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori di giustizia e sulle decisioni favorevoli ai coimputati LA e UN, quindi su rilievi pertinenti e decisivi. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Risultano depositati, nel rispetto del termine di rito, motivi nuovi, nei quali si insiste sull'omessa considerazione degli elementi di novità rappresentati dall'esclusione di gravità indiziaria nei confronti dei coindagati, in particolare del fratello della ricorrente, in ordine ai medesimi reati per cui si procede in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Invero, il Tribunale del riesame impropriamente afferma che nei confronti dell'indagata si è formato un giudicato cautelare confermativo dei delitti a lei ascritti (partecipazione associativa, estorsione e intestazione fittizia, aggravate, queste ultime, dall'aggravante mafiosa), compreso il delitto associativo, e che in relazione allo stesso non risulta incidere la pronuncia nei confronti del coindagato, non essendo estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali. In effetti, con l'appello e con successiva memoria difensiva integrativa (che faceva anche leva sulle dichiarazioni del collaboratori di giustizia di cui si è detto e, in ordine all'intestazione fittizia, sugli appelli cautelari in favore dei suddetti coindagati) risulta essersi invocata una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del t 2 giudicato auXelare, quali ,„oltre all'annullamento senza rinvio della Corte di trLoVI QA+0 /Uv\ USO. ca ss azione ei confronti del fraterro coindagato, le ordinanze di accoglimento degli appelli cautelari nei confronti di LA e UN, coindagati della AV in relazione all'intestazione fittizia di cui era esclusa la gravità indiziaria. Se senza dubbio va ritenuta la tardività di tali ultimi rilievi relativi alle posizioni dei coindagati dell'intestazione fittizia, nonché di quelli attinenti alle dichiarazioni dei c ,uk .71,401, collaboratori di giustizia, svolti solo con la memoria difensivarrevenienza processuale costituita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione nei confronti del fratello coindagato ha certamente carattere di novità temporale rispetto al giudicato cautelare che si è formato nei confronti della ricorrente in data 19 giugno 2024 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di cassazione), perché temporalmente successiva. Va, invero, osservato che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01); e che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887: fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). Tanto premesso, nel caso in esame, però, il Tribunale del riesame, dopo avere sottolineato, ripercorrendo la pronuncia in ultimo indicata, che «la Suprema Corte è precisa nel ritenere non estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali», a fronte di un appello che, in linea con la richiesta di revoca e/o sostituzione di misura cautelare, chiede di valutare l'erosione della gravità indiziaria a carico della AV in ordine ai tre reati a lei ascritti a seguito della pronuncia irrevocabile in sede cautelare nei confronti del 3 fratello, si limita ad affermare la non incidenza di detta pronuncia, senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se la stessa dipenda da ragioni relative al solo AV e quali sarebbero dette ragioni. Tale lacuna motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.