Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.
Commentario • 1
- 1. Obbligazione condizionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 36377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36377 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che propone l'annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 36377 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RI AT con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2020, evidenziando che non era stato effettuato, nel termine di cinque mesi dal passaggio in giudicato, il pagamento della somma di euro 900 liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore di Autostrade per l'Italia S.p.A. al quale il beneficio era stato subordinato, giudicando irrilevante il tardivo pagamento rateale avvenuto nel corso del procedimento di esecuzione e a distanza di due anni, e non dedotta l'impossibilità assoluta di adempiere. 2. Ricorre RI AT, a mezzo del difensore avv. Elisabetta Carfora, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non ha considerato le condizioni economiche che già risultavano dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la circostanza che il pagamento è stato effettuato a seguito della rateizzazione autorizzata dal giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, conformemente ai principi espressi dal massimo consesso giurisprudenziale (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01; - 02), la sentenza di condanna irrevocabile conteneva l'espressa statuizione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni civili, specificamente liquidate in euro 900, fissato in cinque mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza, come condizione per fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. Non è contestato che nessun adempimento si sia verificato nel detto termine, tanto che il pubblico ministero ha promosso l'incidente di esecuzione per la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui l'adempimento era subordinato. 2.1. Nel corso del procedimento di esecuzione, il difensore della condannata aveva avanzato un'istanza di rinvio della trattazione per consentire il pagamento 2 7,4?\ ( rateale (da marzo 2022 a gennaio 2023), concordato con il creditore, delle somme dovuto a titolo di risarcimento. Una volta effettuato il pagamento dell'ultima rata, il difensore ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto della domanda del pubblico ministero, evidenziando che la condannata versava in condizioni economiche che non le permettevano di provvedere al pagamento in unica soluzione;
ad avviso del difensore, inoltre, il danno era ormai integralmente risarcito, sicché non vi era motivo di revocare il beneficio. 3. Come ha puntualmente chiarito SU, Liguori, lo strumento adottato (la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori") mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce "che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena" (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto. In questa prospettiva, nella quale il soddisfacimento del credito liquidato dal giudice alla parte civile è soltanto una conseguenza e non la causa della scelta del modello disegnato nell'art. 165 cod. pen., il rapporto principale cui è collegato l'obbligo risarcitorio non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dall'adempimento o meno dell'obbligo risarcitorio dipende l'applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l'applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico. 3.1. Da altra prospettiva, risulta di tutta evidenza come il diritto di credito maturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, in conseguenza dell'accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla 3 condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva). In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all'esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento (ex art. 320 cod. proc. pen.), realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l'adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l'obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l'imputato e la parte civile e dove quel termine perciò non rileva. 3.2. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109). 4. Alla luce di tali condivise premesse, deve concludersi nel senso che le vicende dell'obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto. 4 4.1. Ciò premesso, quanto alla corretta l'interpretazione della legge, deve analizzarsi la questione, che il ricorso adombra, se l'adempimento era assolutamente impossibile e se, anzitutto, taie impossibilità fosse stata allegata dalla condannata. 4.2. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio» (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587). Il giudice dell'esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull'impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 4.3. Nel caso in esame, tuttavia, la condannata si è limitata a dedurre, peraltro, soltanto dopo che era ampiamente decorso il termine fissato dal giudice con la sentenza di condanna e quando era già stato proposto l'incidente di esecuzione per la revoca del beneficio, di non potere «provvedere al pagamento in unica soluzione», poi concordando con il creditore un pagamento rateale. 4.4. Come ha correttamente sottolineato il giudice dell'esecuzione, non è stata giammai dedotta l'assoluta impossibilità di adempiere, né, del resto, la condannata si è tempestivamente attivata, come invece era suo dovere, per rispettare il termine di cinque mesi assegnatole dal giudice del merito per effettuare il pagamento dei danni cagionati alla parte civile, concordando, in tale contesto, una eventuale dilazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 7 luglio 2023.
P.Q.M.
la ricorrente al pagamento delle spese o t?"-ic cri