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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003291280000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420060066067272000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005895228000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 6159/23 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente, Sig.ra Resistente_1, annullando l'intimazione di pagamento n. 03420219003291280000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420060066067272000 e n. 03420080005895228000. Il
Giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione sulla mancata produzione, da parte dell'Ente della riscossione, della prova della regolare notifica delle suddette cartelle esattoriali, ritenendo conseguentemente prescritti i crediti ivi portati.
L'Ufficio appellante censura la decisione impugnata lamentando l'erroneità della statuizione in ordine alla mancata prova della notifica e alla conseguente prescrizione. A sostegno del gravame, l'Agenzia deduce l'esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 1008/2019 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, passata in giudicato. L'appellante evidenzia come, nel giudizio conclusosi con la citata sentenza (R.G. 5897/2015), la contribuente avesse già impugnato le medesime cartelle di pagamento, e che tale giudizio si fosse concluso con l'accertamento della regolare notifica delle stesse avvenuta in data 26 ottobre 2015, respingendo le eccezioni di controparte. Sulla base di tali premesse, l'Agenzia sostiene che l'intimazione di pagamento del 2015, oggetto del precedente giudizio, abbia validamente interrotto la prescrizione e reso definitivo il credito, e che tra tale data e la notifica dell'intimazione oggi impugnata (2022) non sia decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale applicabile ai crediti in questione.
Non risulta costituita nel presente grado di giudizio la parte appellata.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va ribadita l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante nel presente grado di giudizio, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, essendo il ricorso introduttivo depositato antecedentemente alla riforma del processo tributario che ha valore per il ricorsi presentati a far data dal 5 gennaio 2024. Tale facoltà permette alla Corte di valutare la sentenza n. 1008/2019 della CTP di Cosenza, prodotta dall'Ufficio a sostegno delle proprie ragioni.
Nel merito, la questione controversa riguarda la validità della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e l'eventuale prescrizione dei relativi crediti. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che le cartelle di pagamento n. 03420060066067272000 e n. 03420080005895228000 erano state oggetto di un precedente ricorso (R.G. 5897/2015) proposto dalla medesima contribuente.
Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 1008/2019, divenuta definitiva, la quale ha accertato che le cartelle in questione erano state regolarmente notificate in data 26.10.2015.
L'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 1008/2019 preclude il riesame delle questioni relative alla formazione e alla notifica dei titoli esecutivi in essa considerati. Ne consegue che l'assunto del
Giudice di primo grado, secondo cui mancava la prova della notifica delle cartelle, risulta smentito dalle risultanze processuali che attestano, con forza di giudicato, l'avvenuta conoscenza legale degli atti da parte della contribuente sin dal 2015.
Accertata la validità della notifica e la definitività dei titoli, occorre verificare l'eccezione di prescrizione.
Essendo i crediti portati dalle cartelle divenuti definitivi a seguito del rigetto del precedente ricorso, ed essendo intervenuta l'intimazione di pagamento n. 03420159019036500000 (notificata il 26.10.2015) quale valido atto interruttivo e di costituzione in mora, il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere da tale data. Trattandosi di crediti erariali (IRPEF e IVA), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non sussistendo per tali tributi una previsione normativa di prescrizione quinquennale.
Considerato che
l'atto impugnato nel presente giudizio, l'intimazione di pagamento n. 03420219003291280000, è stato notificato nel 2022, è evidente che non è maturato il termine decennale rispetto al precedente atto interruttivo del 2015.
Pertanto, la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve ritenersi pienamente legittima ed esigibile anche in relazione alle cartelle di pagamento annullate in primo grado, dovendosi riformare la sentenza impugnata che ne aveva erroneamente dichiarato la prescrizione.
Tenuto conto dell'andamento processuale e della natura delle questioni trattate, che hanno richiesto l'integrazione documentale in appello per la completa definizione della controversia, la Corte ritiene sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003291280000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420060066067272000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005895228000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 6159/23 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente, Sig.ra Resistente_1, annullando l'intimazione di pagamento n. 03420219003291280000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420060066067272000 e n. 03420080005895228000. Il
Giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione sulla mancata produzione, da parte dell'Ente della riscossione, della prova della regolare notifica delle suddette cartelle esattoriali, ritenendo conseguentemente prescritti i crediti ivi portati.
L'Ufficio appellante censura la decisione impugnata lamentando l'erroneità della statuizione in ordine alla mancata prova della notifica e alla conseguente prescrizione. A sostegno del gravame, l'Agenzia deduce l'esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 1008/2019 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, passata in giudicato. L'appellante evidenzia come, nel giudizio conclusosi con la citata sentenza (R.G. 5897/2015), la contribuente avesse già impugnato le medesime cartelle di pagamento, e che tale giudizio si fosse concluso con l'accertamento della regolare notifica delle stesse avvenuta in data 26 ottobre 2015, respingendo le eccezioni di controparte. Sulla base di tali premesse, l'Agenzia sostiene che l'intimazione di pagamento del 2015, oggetto del precedente giudizio, abbia validamente interrotto la prescrizione e reso definitivo il credito, e che tra tale data e la notifica dell'intimazione oggi impugnata (2022) non sia decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale applicabile ai crediti in questione.
Non risulta costituita nel presente grado di giudizio la parte appellata.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va ribadita l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante nel presente grado di giudizio, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, essendo il ricorso introduttivo depositato antecedentemente alla riforma del processo tributario che ha valore per il ricorsi presentati a far data dal 5 gennaio 2024. Tale facoltà permette alla Corte di valutare la sentenza n. 1008/2019 della CTP di Cosenza, prodotta dall'Ufficio a sostegno delle proprie ragioni.
Nel merito, la questione controversa riguarda la validità della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e l'eventuale prescrizione dei relativi crediti. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che le cartelle di pagamento n. 03420060066067272000 e n. 03420080005895228000 erano state oggetto di un precedente ricorso (R.G. 5897/2015) proposto dalla medesima contribuente.
Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 1008/2019, divenuta definitiva, la quale ha accertato che le cartelle in questione erano state regolarmente notificate in data 26.10.2015.
L'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 1008/2019 preclude il riesame delle questioni relative alla formazione e alla notifica dei titoli esecutivi in essa considerati. Ne consegue che l'assunto del
Giudice di primo grado, secondo cui mancava la prova della notifica delle cartelle, risulta smentito dalle risultanze processuali che attestano, con forza di giudicato, l'avvenuta conoscenza legale degli atti da parte della contribuente sin dal 2015.
Accertata la validità della notifica e la definitività dei titoli, occorre verificare l'eccezione di prescrizione.
Essendo i crediti portati dalle cartelle divenuti definitivi a seguito del rigetto del precedente ricorso, ed essendo intervenuta l'intimazione di pagamento n. 03420159019036500000 (notificata il 26.10.2015) quale valido atto interruttivo e di costituzione in mora, il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere da tale data. Trattandosi di crediti erariali (IRPEF e IVA), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non sussistendo per tali tributi una previsione normativa di prescrizione quinquennale.
Considerato che
l'atto impugnato nel presente giudizio, l'intimazione di pagamento n. 03420219003291280000, è stato notificato nel 2022, è evidente che non è maturato il termine decennale rispetto al precedente atto interruttivo del 2015.
Pertanto, la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve ritenersi pienamente legittima ed esigibile anche in relazione alle cartelle di pagamento annullate in primo grado, dovendosi riformare la sentenza impugnata che ne aveva erroneamente dichiarato la prescrizione.
Tenuto conto dell'andamento processuale e della natura delle questioni trattate, che hanno richiesto l'integrazione documentale in appello per la completa definizione della controversia, la Corte ritiene sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.