Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del 25.3.22 con cui l'infermità di cui è affetta la ricorrente, non risulta essere dipendente da causa di servizio, e con cui è stata altresì respinta la domanda di equo indennizzo;
- del parere (n. -OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le cause di servizio notificato il 13.5.22; nonché ottenere il riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio, la concessione dell'equo indennizzo e la P.P.O.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26/01/2023:
- del Decreto n. -OMISSIS- (CC--OMISSIS---OMISSIS--24.10.2022), notificato il 21.11.2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha convalidato il decreto -OMISSIS-, già impugnato, il quale giudicava l'infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” non dipendente da causa di servizio, e con cui veniva altresì respinta la domanda di equo indennizzo;
- del parere (n. -OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le cause di servizio, datato 14.09.2022 - notificato il 21.11.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, l’ex Appuntato dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- (riferito alla posizione -OMISSIS-) con cui il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo affettiva” nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).
1.1 In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato che, a seguito di un incidente avvenuto durante il servizio nel 1995 (una caduta da cavallo durante un addestramento equestre) e dopo aver subito un delicato intervento chirurgico di craniotomia, si verificavano persistenti problemi nella sfera dell’affettività; tali disagi psichici si manifestavano sin dal 1995, come dimostrato dal fatto che da tale momento le venivano prescritti psicofarmaci, ma la grave ed effettiva consistenza del danno emergeva solamente nel 2017 allorquando veniva sottoposta ad accertamenti medici dall’Amministrazione finalizzati al transito per assorbimento dal Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri: invero, in data 28/09/2017, con verbale BL/Sn. -OMISSIS-, la CMO di Roma la dichiarava temporaneamente non idonea per “disturbo ansioso con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo/effettiva” e, successivamente, in data 15/01/2018, con il verbale BL/S n. -OMISSIS-, la CMO emetteva definitivo giudizio di inidoneità permanente per “ disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva/ effettiva”.
La ricorrente, pertanto, in data 28/02/2018, ha presentato formale istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, sia in riferimento all’evento traumatico del 1995 (“ematoma epidurale frontale bilaterale”) sia in riferimento alla patologia diagnosticata nel 2017 (“ disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva/ effettiva” ).
A fronte di tale istanza, il CVCS nell’adunanza n. 2785 del 17/03/2022 adottava il parere n. -OMISSIS- con cui, non pronunciandosi sull’istanza riferita all’ “ematoma epidurale frontale bilaterale” , relativamente all’altra patologia, deliberava nel senso della insussistenza del nesso causale tra fatti di servizio e infermità con la seguente motivazione:
“CONSIDERATO:
- che l’istante ha chiesto il riconoscimento del nesso di INTERDIPENDENZA fra l'infermità DISTURBO ANSIOSO IN SOGGETTO CON TRATTI DI LABILITA', INSICUREZZA E COARTAZIONE EMOTIVA AFFETTIVA di cui al G.D. del P.V. n -OMISSIS-del 13/05/2021 e l'infermità Pregresso ematoma epidurale frontale bilaterale già riconosciuta SI DIR da C. di S. dal Comitato con precedente Parere n -OMISSIS-del 07/04/1997.
Che le due infermità hanno autonomia eziologica e diafenomenica stante anche l’incompatibilità cronologica tra l’evento traumatico del 1995 ed una patologia psichiatrica insorta oltre 20 anni dopo
- che l'infermità DISTURBO ANSIOSO IN SOGGETTO CON TRATTI DI LABILITA', INSICUREZZA E COARTAZIONE EMOTIVA AFFETTIVA NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO IN VIA DERIVATA PER INTERDIPENDENZA CON l'affezione: Pregresso ematoma epidurale frontale bilaterale già riconosciuta dipendente da fatti di servizio da questo Comitato con il precitato parere, trattandosi di patologia non correlabile etiopatogeneticamente con le patologie già riconosciute si dipendenti da causa di servizio. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
1.2 Il gravame risulta affidato ad un unico composito motivo di diritto con cui la ricorrente sostanzialmente lamenta l’erroneità del giudizio dell’Amministrazione in considerazione della circostanza che la patologia di cui attualmente soffre avrebbe come sicuro antecedente logico-giuridico, come da documentazione medica prodotta, il fattore esogeno rappresentato dalla caduta da cavallo verificatasi nel 1995.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo al Collegio di annullare i provvedimenti impugnati e per l’effetto riconoscere il diritto ad ottenere il riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio, la concessione dell’equo indennizzo e la pensione privilegiata per le infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” e “ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il 20.02.95 determinato da incidente in servizio con conseguente trauma cranico con perdita di coscienza – trauma contusivo arto inferiore e superiore dx – ferita del cuoio capelluto – frattura pronto parietale sx”, infermità quest’ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio con il provvedimento Modello C 182 anno1995.
1.3 La ricorrente ha rappresentato altresì che, a fronte del diniego dell’Amministrazione, oltre a proporre il presente ricorso, in data 07/07/2022 ha presentato istanza di annullamento in autotutela.
2. I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memorie e documentazione.
3. Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 3275/2022 e il presupposto parere del CVCS con cui l’Amministrazione, riscontrando la succitata istanza di annullamento in autotutela, confermava l’originario giudizio di insussistenza del nesso di dipendenza tra fatti di servizio e patologia; la motivazione del parere del CVCS è la seguente:
“CONSIDERATO:
- che la dipendente in servizio nel CFS dall'anno 1994, dopo il corso base di addestramento, è stata impiegata presso il Reparto ragioneria e, per un breve periodo, al servizio ispettivo per l'Italia del Sud; successivamente dall'anno 1997 ha prestato la sua attività alla Direzione Generale ufficio protocollo. In seguito, in ragione della soppressione del CFS, è transitata nell'Arma dei Carabinieri ove non ha comunque prestato servizio in quanto a disposizione della CMO per accertamenti medico legali. L'interessata ha chiesto l'interdipendenza della patologia di cui al GD con l'infermità "Pregresso ematoma epidurale frontale bilaterale (Operata)"(caduta accidentale da cavallo durante l'addestramento equestre in data 20.2.1995 per al quale fu prima ricoverata presso di Massa Marittima e poi l'Ospedale di Siena e sottoposta a craniotomia per ematoma epidurale in tale evento riportò anche un trauma facciate), già riconosciuta dipendente da fatti di servizio ma non ascrivibile a categoria;
- che per l'infermità DISTURBO ANSIOSO IN SOGGETTO CON TRATTI DI LABILITA', INSICUREZZA E COARTAZIONE EMOTIVA AFFETTIVA si conferma il precedente parere negativo, in quanto non si rilevano elementi di valutazione idonei a modificare il precedente giudizio espresso, per le seguenti ragioni : l'evento traumatico è datato nel tempo (oltre venti anni); nella visita psichiatrica in data 5.1.2018 e riportata nel PV, la dipendente nega l'assunzione di psicofarmaci e di farmaci anticonvulsivanti e dichiara di essere in possesso di patente di guida ma "di guidare poco"; viene riferito un evento stressante quale la perdita del padre circa 8 mesi prima e di non essere in grado di prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri. In merito all'assunzione terapeutica nel tempo di farmaci psicoattivi, si deve rilevare la sola annotazione del Luminale 100 due volte al di nella cartella del Policlinico Celio, subito dopo il trauma, come è indicato nei periodi immediatamente post trauma mentre non sono presenti agli atti altre prescrizioni inerenti nel tempo o visite psichiatriche”.
In tale sede, la ricorrente reitera le censure e le domande già formulate nell’atto introduttivo.
4. Per gli stessi fatti di causa, la ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso NRG 5185/2020 con cui è stata avanzata domanda risarcitoria e innanzi alla Corte dei Conti il ricorso NRG -OMISSIS-volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.
All’interno del procedimento pendente innanzi al giudice contabile, è stata adottata l’ordinanza -OMISSIS- del 05/09/2024 con cui la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ha disposto verificazione formulando il seguente quesito:
“All’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, assumendo direttamente, ove necessario, chiarimenti e informazioni, e tenuto conto, altresì, di quanto sopra rilevato, di esprimere motivato ed esaustivo parere, nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte dai quali il ricorrente ed i resistenti ritengano di farsi assistere, sul seguente quesito: 1)se l’infermità “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” sia interdipendente dalla infermità “ematoma epidurale frontale bilaterale”, insorta nel 1995, già dipendente da causa di servizio, ma non classificabile ai fini pensionistici; 2.in caso positivo, indichi l’uffici la classificazione della ascrivibilità delle menomazioni ai fini del trattamento di pensione privilegiata ordinaria, indicando anche la decorrenza della pensione”.
Dietro istanza di parte ricorrente, il Collegio, alle udienze pubbliche del 26/02/2025 e del 24/09/2025 ha rinviato la trattazione della causa al fine di attendere l'esito dell'accertamento istruttorio disposto nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.
Infine, l’Organismo Verificatore, svolta la propria attività istruttoria, ha rassegnato in data 02/10/2025 il parere medico legale (deposito in atti da parte ricorrente in data 23/01/2026) nel quale è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Nel caso in esame, dalla attenta lettura della documentazione versata in atti, è evidente che il severo traumatismo cranio encefalico occorso nel 1995, con interessamento del parenchima cerebrale a livello del lobo frontale bilaterale, abbia comportato lo sviluppo di una sintomatologia psicorganica quale quella riscontrata nel percorso clinico della perizianda ed affacciatasi dopo l’evento traumatico, in accordo con la storia naturale della condizione psicopatologica instauratasi e come le prescrizioni psicofarmacologiche attestano, unitamente ai vari controlli psichiatrici eseguiti. […] SI’ la diagnosi psichiatrica di cui sopra è da considerare interdipendente dalla infermità “ematoma epidurale frontale bilaterale” insorta nel 1995…”;
5. Da ultimo, all’udienza pubblica del 18/03/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e da accogliere nei limiti di seguito precisati.
7. In via preliminare, con riferimento alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, il Collegio rileva che essa rientra nella competenza della Corte dei Conti, secondo un costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale, il quale ha osservato che le controversie relative alla concessione e alla misura del trattamento di pensione privilegiata attengono a materia devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei conti in virtù dell'art. 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214. Invero, è stato precisato che rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti i provvedimenti inerenti “ al diritto, all'an, al quantum ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante, con conseguente potere-dovere della Corte dei Conti di delibare sugli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, a meno che non si tratti di atti divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato ” (cfr: Cass. Civ. Sez. Un. 25 marzo 2013 n. 7372; Cass. Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076) (cfr., ex multis, sentenza T.A.R. per il Lazio, sez. I, 7.11.2016, n.11017; T.A.R. per la Puglia, sez. III, 5 novembre 2015, n. 1442). La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “ È devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per "materia", senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale ” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325).
Nel caso di specie, tra l’altro, deve essere rilevato che parte ricorrente ha già proposto autonoma domanda innanzi alla Corte dei Conti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata; come sopra esposto, infatti, risulta pendente innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, il ricorso NRG -OMISSIS-volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.
8. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva innanzitutto che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ Ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il 20.02.95 determinato da incidente in servizio con conseguente trauma cranico con perdita di coscienza – trauma contusivo arto inferiore e superiore dx – ferita del cuoio capelluto – frattura pronto parietale sx” si appalesa inammissibile e comunque infondata.
Invero, come ammesso dalla stessa ricorrente, l’anzidetta patologia è già stata riconosciuta essere dipendente da causa di servizio con il provvedimento Modello C 182 anno 1995 (All. 6 al ricorso) ai sensi dell’allora vigente legge n. 157 del 1° marzo 1952; sul punto, pertanto, la domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere considerata inammissibile per originaria carenza di interesse a ricorrere posto che il richiesto riconoscimento già era stato operato dall’Amministrazione.
Quanto alla domanda di concessione dell’equo indennizzo, deve essere evidenziato che le censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti riguardano esclusivamente la distinta e successiva patologia “ Disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” , mentre parte ricorrente non indica per quali ragioni ritiene che avrebbe diritto a tale beneficio economico con riguardo alla distinta patologia “ Ematoma epidurale frontale bilaterale”. Invero, nel parere del CVCS n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 3044 del 14/09/2022 (impugnato con i motivi aggiunti) è espressamente affermato che tale patologia è già stata riconosciuta essere dipendente da fatti di servizio, ma che la stessa non era ascrivibile a categoria; ebbene, a fronte di tale precisa statuizione dell’Amministrazione, parte ricorrente non ha argomentato alcunché, non indicando le ragioni per le quali la patologia avrebbe dovuto essere ascritta ad una categoria che avrebbe dato diritto alla concessione dell’equo indennizzo.
Alla luce di tali argomentazioni, la censura in esame deve ritenersi infondata e la domanda volta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per la patologia “Ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il 20.02.95 determinato da incidente in servizio con conseguente trauma cranico con perdita di coscienza – trauma contusivo arto inferiore e superiore dx – ferita del cuoio capelluto – frattura pronto parietale sx” deve essere respinta.
9. Passando, infine, alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per la patologia “ Disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” il Collegio rileva quanto segue.
Il giudizio negativo dell’Amministrazione è basato sulla valutazione che la patologia in esame non può, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra il manifestarsi delle due patologie e dell’assenza di sintomi certi riconducibili a tale infermità, né ritenersi causata dalla caduta da cavallo né essere considerata un peggioramento clinico della infermità “ Ematoma epidurale frontale bilaterale – operata il 20.02.95” ; l’Amministrazione ha, infatti, ritenuto sussistente “l’incompatibilità cronologica tra l’evento traumatico del 1995 ed una patologia psichiatrica insorta oltre 20 anni dopo” e ha altresì evidenziato che “… nella visita psichiatrica in data 5.1.2018 e riportata nel PV, la dipendente nega l'assunzione di psicofarmaci e di farmaci anticonvulsivanti e dichiara di essere in possesso di patente di guida ma "di guidare poco"; viene riferito un evento stressante quale la perdita del padre circa 8 mesi prima e di non essere in grado di prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri. In merito all'assunzione terapeutica nel tempo di farmaci psicoattivi, si deve rilevare la sola annotazione del Luminale 100 due volte al di nella cartella del Policlinico Celio, subito dopo il trauma, come è indicato nei periodi immediatamente post trauma mentre non sono presenti agli atti altre prescrizioni inerenti nel tempo o visite psichiatriche”.
Come ritenuto dall’Organismo Verificatore nominato dalla Corte dei Conti, tuttavia, “Nel caso in esame, dalla attenta lettura della documentazione versata in atti, è evidente che il severo traumatismo cranio encefalico occorso nel 1995, con interessamento del parenchima cerebrale a livello del lobo frontale bilaterale, abbia comportato lo sviluppo di una sintomatologia psicorganica quale quella riscontrata nel percorso clinico della perizianda ed affacciatasi dopo l’evento traumatico, in accordo con la storia naturale della condizione psicopatologica instauratasi e come le prescrizioni psicofarmacologiche attestano, unitamente ai vari controlli psichiatrici eseguiti. […] SI’ la diagnosi psichiatrica di cui sopra è da considerare interdipendente dalla infermità “ematoma epidurale frontale bilaterale” insorta nel 1995…”.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dall’Organismo verificatore, sebbene rilasciate in altro procedimento giurisdizionale, in quanto sorrette da argomentazioni condivisibili sul piano logico e giuridico e considerato altresì che l’effettuato accertamento risulta fondato anche sulla documentazione medica dell’interessato; invero, le sopra citate conclusioni inducono a ravvisare – nel perimetro del sindacato giudiziale ammesso su atti espressivi di discrezionalità tecnico-amministrativa, come quelli in rilievo (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 29 dicembre 2023, n. 11363, in specie punto 9.1) – la complessiva inattendibilità sul piano tecnico della valutazione sottesa all’avversata determinazione, coincidente nella specie con l’assunto che l’infermità denunciata dal ricorrente non fosse qualificabile interdipendente dalla infermità “ematoma epidurale frontale bilaterale” insorta nel 1995.
Dalle considerazioni esposte discende, pertanto, la fondatezza del proposto gravame, relativamente alla scrutinata censura, con il conseguente annullamento dei gravati provvedimenti e dovere per l’Amministrazione di ripronunciarsi sulla istanza di concessione dell’equo indennizzo, dando per accertato che la patologia “ Disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” , in quanto interdipendente dalla infermità “ Ematoma epidurale frontale bilaterale” insorta nel 1995 e già riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere considerata dipendente da causa di servizio.
10. Le spese di lite vengono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e vengono liquidate nella misura complessiva di € 3.350,00, oltre accessori di legge, da compensarsi per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione nella parte in cui è stata domandata la pensione privilegiata;
- li accoglie in parte e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui è stato decretato che la patologia “ Disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotiva affettiva” non dipende da fatti di servizio, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di concessione dell’equo indennizzo, nei limiti precisati in motivazione;
- respinge nel resto.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura complessiva di € 3.350,00, oltre accessori di legge, da compensarsi per 1/3.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
CA AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AM | NN NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.